AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.252
Data decisione, Autorità:
21.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.252/AMM
DAC
104/2002
Bellinzona
21
aprile 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min.
2.33 - max. 2.57 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a __________ il 28 settembre 2001;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ 2002 del ___________ che propone la
condanna:
-
alla pena di 30
(trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni,
-
alla multa di
fr. 1000.–,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 7 febbraio 2002;
indetto il dibattimento 21 aprile 2004,
cui sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all'audizione testimoniale di __________ __________;
sentito il difensore, il quale conclude
per il proscioglimento dell'accusato, messo in stato di totale irresponsabilità
da terzi che lo hanno prima drogato e poi fatto ubriacare al fine di rubargli
il borsetto con gli incassi dell'esercizio pubblico;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
se l'imputato è autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di
cui sopra;
-
in caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
- il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con lettera del 22 aprile 2004
il difensore ha presentato per conto dell'imputato dichiarazione di ricorso e
ha chiesto pertanto la motivazione scritta della sentenza.
Ritenuto in fatto:
A. __________ __________,
cittadino italiano nato a __________ il __________ 1945, è stato rinvenuto
privo di conoscenza dal custode del palazzo di casa sua, la sera di
venerdì 28 settembre 2001, seduto al posto di guida della propria vettura (una
__________ __________ targata __________) nel parcheggio privato dell'immobile.
Trasportato all'Ospedale regionale di __________, egli è rimasto incosciente
fino alle ore 7.00 del giorno successivo. Dall'analisi del sangue prelevato
all'1.30 del 29 settembre 2001 è emerso che __________ __________ versava in
stato di ubriachezza (tasso di alcolemia min. 2.33 - max. 2.57 grammi per
mille: cfr. referto 29 settembre 2001 del Laboratorio __________ allegato al
rapporto di polizia act. 1). Un esame tossicologico del medesimo campione di
sangue ha permesso inoltre di rilevare la presenza di __________, uno
psicofarmaco antidepressivo prescritto all'interessato, ma non di sostanze
stupefacenti (referto tossicologico del 22 novembre 2001 allegato all'act. 6).
Un esame delle urine prelevate subito dopo il risveglio ha sortito invece esito
positivo al Tetraidrocannabinolo (rapporto del laboratorio chimico
dell'Ospedale regionale di __________ allegato all'act. 6).
B. Interrogato dalla polizia
il 29 settembre 2001 alle ore 21.11, __________ __________ ha dichiarato quanto
segue (verbale d'interrogatorio allegato al rapporto di segnalazione act. 1):
Ieri
mattina partivo da casa a bordo della mia vettura, verso le ore 0745 e mi
recavo presso l'Osteria __________, via __________ ad __________ onde prendere
servizio come cameriere. Qui restavo fino alle ore 1430, e la mia attività si è
suddivisa in alcune commissioni per il bar e la tipica attività da cameriere.
Al
termine, ossia alle 1430 tornavo al mio domicilio per riposare. Alle ore 1720
ca. uscivo nuovamente onde recarmi presso lo studio medico del dott.
__________r, p.zza __________ a __________ in quanto avevo un appuntamento
essendo da lui in cura per motivi depressivi.
Lasciavo
questo luogo all'incirca verso le 1820 e mi portavo nuovamente sul posto di
lavoro.
Qui
prestavo quindi servizio fino alle ore 2300 circa. Da questo momento in poi non
ricordo più cosa mi sia accaduto. So solo che questa mattina alle ore 0700 mi
svegliavo al pronto soccorso dell'ospedale la __________ di __________.
D1:
Si ricorda che genere di cibo ha ingerito ieri e a che ora?
R1:
Ho mangiato un quarto di pollo accompagnato da acqua minerale.
D2:
Si ricorda se alle volte, nel corso della giornata, dalla mattina alle 0745
alle ore 1820 ha sorbito bevande alcoliche?
R2:
In questa fascia oraria, ricordo di aver bevuto un birrino da 2 dl verso le ore
1430 presso il __________ di __________, luogo nel quale mi ero recato per una
commissione.
D3:
Ha detto di essere in cura medica per motivi depressivi? Che genere di
medicamenti prende, sa il nome?
R3:
I nomi non li so, però ingerisco 2 pastiglie sul mezzogiorno tra cui una
piccola pastiglia per la regolazione del battito cardiaco, essendo un po' tachicardico
e la sera una terza pastiglia (Ludiomil) che è un antidepressivo.
D4:
Durante la sera, ossia quando ha nuovamente preso servizio fino alle 2300 ca.,
si ricorda se ha ingerito ulteriori bevande alcoliche?
R4:
Sì nel corso della sera avrò ingerito all'incirca 3 birrini.
L'agente
interrogante mi informa che venivo trovato presso il mio domicilio, seduto in
auto, praticamente incosciente. Ad allarmare l'autolettiga di __________ è
stato il sig. __________ (custode) che ha notato il mio stato di malore.
Da
parte mia non so veramente cosa dire. Non riesco a spiegarmi cosa sia successo,
infatti, come già detto, non ricordo più nulla dal termine del lavoro fino a
questa mattina alle ore 0700.
Inoltre
non mi spiego come abbia potuto arrivare fino al mio domicilio in questo stato.
Ho
assunto informazioni sul posto di lavoro e mi hanno riferito che ho lasciato il
luogo dopo aver effettuato le pulizie e aver lasciato tutto in ordine.
Io,
non ricorso di averle fatte le pulizie. Ho come un "black out" di
all'incirca 8 ore.
D5:
Non è che alle volte, ieri presso lo studio medico le è stato somministrato un
ulteriore medicamento?
R5:
No, ricordo che abbiam solo chiacchierato e che lo stesso mi invitava addirittura
ad abolire una delle due pastiglie che ingerisco sul mezzogiorno, poiché mi aveva
trovato in buono stato […].
C. In esito alle indagini
esperite, con decreto d'accusa del 6 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha
ritenuto __________ __________ autore colpevole di circolazione in stato di
ebrietà, per avere "condotto l'autovettura __________ targata __________
__________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2.33 - max. 2.57
grammi per mille)". In applicazione della pena, egli ha proposto la
condanna dell'imputato a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 3 anni e a una multa di fr. 1000.–, così come al
pagamento di una tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–.
__________ __________ ha
introdotto il 7 febbraio 2002 opposizione al decreto d'accusa.
Considerato in diritto:
-
L'art. 91 cpv. 1 LCS
reprime con la detenzione o con la multa chiunque, in stato di ebrietà, conduce
un veicolo a motore. Secondo l’art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa
il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà,
indipendentemente da altre prove o dal grado individuale di sopportabilità
dell’alcol. Facendo uso di questa facoltà, l’esecutivo federale ha stabilito
all’art. 2 cpv. 2 ONC che l’inabilità alla guida per ebrietà è considerata in
ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico dello 0,8 g per
mille o più oppure ha nell’organismo una quantità d’alcol che determina un
siffatto tasso alcolemico. Un'eventuale irresponsabilità dovuta all'alcol (art.
10 CP) va altresì considerata solo se l'imputato non si sia posto in tale stato
sapendo – o dovendo quanto meno supporre, dando prova dell'attenzione richiesta
dalle circostanze – ch'egli si sarebbe poi messo alla guida di un veicolo (art.
12 CP; cfr. anche DTF 117 IV 292 con riferimenti).
-
Il Procuratore pubblico
rimprovera all'accusato di avere condotto "l'autovettura __________
targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2.33 - max.
2.57 grammi per mille)". L'imputato, dal canto suo, non contesta
l'adempimento oggettivo della fattispecie evocata nel decreto d'accusa. Si
duole nondimeno di essere stato posto in stato di totale irresponsabilità da
membri di una troupe di africani avventori dell'esercizio pubblico in cui egli
lavorava come cameriere, i quali lo avrebbero prima drogato – mediante una sigaretta
contenente hascisc – e poi fatto ubriacare allo scopo di rubargli il borsetto
con gli incassi della giornata. Donde la postulata assoluzione a norma
dell'art. 10 CP, l'imputato essendosi messo alla guida del proprio veicolo in
stato di totale irresponsabilità imputabile al comportamento delittuoso di
terzi.
a) Il principio in
dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita
dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 paragrafo 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso
disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio,
nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza
dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo
alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa
che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una
fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non
arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata
la fattispecie. Il precetto non impone tuttavia che l'apprezzamento delle prove
conduca a un assoluto convincimento: semplici dubbi teorici sono sempre
possibili. Il principio è invece disatteso quando il giudice avrebbe dovuto,
dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla
colpevolezza (DTF 127 I 41 consid. 2a, 124 IV 88 consid. 2a, 120 Ia 38 consid.
2d).
b) In concreto la
difesa sottolinea anzitutto, a sostegno della sua tesi, la presenza
nell'esercizio pubblico dell'evocata troupe di africani da cui l'imputato
avrebbe accettato una sigaretta "truccata", così come la sparizione
del borsetto contenente gli incassi dell'esercizio pubblico. La presenza della
troupe di africani non costituisce tuttavia lontanamente un elemento atto
a concludere che l'interessato sia stato drogato da costoro. Tanto meno
se si pensa che tali avventori, esibitisi il 28 settembre 2001
nell'adiacente Teatro __________ di __________ (cfr. locandina allegata al verbale
di dibattimento), erano finanche più facilmente rintracciabili – per il tramite
degli organizzatori della stessa manifestazione – di altri avventori occasionali
notoriamente presenti a fine settembre in un'osteria della località turistica.
Quanto all'accettazione di una sigaretta da parte di membri della troupe, tale
circostanza – anticipata dal difensore nella notifica di prove del 23 marzo
2004 (pag. 1 verso il basso) e allegata dall'imputato al dibattimento odierno –
non trova riscontro nelle dichiarazioni rese dall'interessato davanti alla
polizia (cfr. interrogatori del 29 settembre 2001 e dell'11 dicembre 2001
allegati rispettivamente all'act. 1 e all'act. 6). Ciò, senza che il
cambiamento di versione sia sorretto da ragioni plausibili. La nuova versione,
addotta a più di due anni dai fatti, non è pertanto credibile. Né giova
all'imputato prevalersi della scomparsa del borsetto con gli incassi della
giornata – per altro neppure oggetto di denuncia – ove solo si consideri che
esso può benissimo essere stato perso dall'accusato durante l'asserito vuoto di
memoria, intenzionalmente nascosto o anche sottratto da terzi senza che a ciò
debba essere ricondotto lo stato alterato del prevenuto. Del resto lo stesso
difensore, prendendo posizione su una lettera 16 gennaio 2002 del Procuratore
pubblico (act. 7), ha rilevato come "le indagini sinora esperite non
escludono la mia tesi anche se – evidentemente – non la convalidano"
(act. 8, pag. 2 terzultimo paragrafo). E l'istruttoria dibattimentale nulla ha
mutato al riguardo.
c) La difesa insiste
altresì nell'evocare la presenza di Tetraidrocannabinolo nelle urine
dell'imputato. Se non che, il raffronto fra l'analisi del sangue e quella delle
urine induce a ritenere il quantitativo di stupefacente irrisorio (cfr. act. 6,
pag. 2 in fondo "nel sangue, se le quantità di stupefacente sono
minime, tale sostanza non viene rilevata. Questo calcolo è molto più attendibile
su di un campione di urine, dove anche minime quantità vengono rilevate").
Esso non risulta dunque suscettibile di alterare in modo significativo lo stato
psicofisico dell'accusato. O, se non altro, risulta esserlo in misura
senz'altro inferiore dei 6 dl di birra che l'interessato ha riconosciuto aver
sorbito durante il suo servizio serale (cfr. verbale del 29 settembre 2001
allegato all'act. 1, pag. 2 verso l'alto), bevanda combinata per di più con
l'antidepressivo assunto la stessa sera (verbale citato, loc. cit.; cfr. anche,
sulle conseguenze dell'assunzione combinata, la deposizione 14 dicembre 2001 del
medico curante __________ __________ allegata all'act. 6, pag. 2 verso il
basso: "Clinicamente posso dire che senza ombra di dubbio, l'alcool
potenzializza l'effetto del farmaco sullo stato vigile"). Il tutto,
per una persona nemmeno abituata a consumare alcolici (interrogatorio dibattimentale
dell'accusato; cfr. anche l'evocata deposizione del medico curante, loc. cit.,
e la lettera del 15 febbraio 2002 allegata al verbale di dibattimento, pag. 1
in basso: "Meneganti non ha mai fatto uso di alcolici in tutta la sua
vita").
d) Non si vede per il
resto come l'accusato possa ragionevolmente adombrare, come ha fatto all'udienza,
possibili equivoci, incomprensioni o sviste nella verbalizzazione di una
circostanza essenziale quale la quantità di alcol volontariamente ingerita la
sera in questione. Né soccorre all'imputato evocare al riguardo la deposizione
della datrice di lavoro, ove solo si consideri che la testimone ha lasciato
l'esercizio pubblico quella sera verso le 21.30 (deposizione del 22 dicembre
2001 allegata all'act. 6, pag. 2 in alto) e non è pertanto in grado di dire che
cosa sia successo dopo di allora. Determinante appare invece, come si è detto,
la versione originaria dell'imputato resa davanti all'autorità inquirente,
credibile poiché spontanea, di aver coscientemente bevuto la sera del 28
settembre 2001, durante il servizio, "all'incirca 3 birrini"
(verbale del 29 settembre 2001 allegato all'act. 1, pag. 2 verso l'alto).
-
Da una valutazione
globale degli atti istruttori, questo giudice non ritiene in definitiva
sussistere alcun ragionevole dubbio sulle responsabilità del prevenuto nella
commissione del reato evocato nel decreto d'accusa: egli non è stato per vero
drogato e poi ubriacato da terzi, ma ha imprudentemente sorbito bevande alcoliche
conscio di non esservi abituato e di assumere medicamenti, così come di dovere
poi tornare a casa alla guida del proprio veicolo. Egli si è così messo
gradualmente, da sé solo, in uno stato di irresponsabilità tale da non essere
più in grado di gestire la situazione, continuando dipoi a ingerire alcolici
fino a raggiungere il tasso riscontrato nel sangue dal laboratorio bioanalitico
(referto 29 settembre 2001 allegato all'act. 1) e mettendosi per finire alla
guida della sua automobile. I requisiti cui l'art. 91 cpv. 1 LCS subordina il
reato di circolazione in stato d'ebrietà risultano dunque adempiuti, sia dal profilo
oggettivo che soggettivo.
-
Ma anche volendo dar
credito, per avventura, alla tesi difensiva di un intervento altrui, l'imputato
– consapevole di doversi poi mettere alla guida del proprio veicolo per tornare
a casa – avrebbe senz'altro dovuto prestare una maggior attenzione e rifiutare
sigarette da sconosciuti, sul cui contenuto nulla gli sarebbe stato dato in
ogni caso di sapere. L'eventuale agire delittuoso di terzi non sarebbe in altri
termini suscettibile – comunque sia – di relegare in secondo piano le
responsabilità dell'imputato nella commissione, per imprudenza, del reato di
guida in stato d'ebrietà. Giovi infatti ricordare che in materia penale ognuno
risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento
antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una
violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (da ultimo: DTF inedita __________del
__________ 2003, consid. 3.3). Anche sotto punto di vista, le doglianze
dell'imputato si rivelano pertanto destinate all'insuccesso.
-
Quanto alla
commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in
base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita
anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un
lato, la grave colpa dell'imputato per essersi imprudentemente messo in stato
di irresponsabilità conscio di dovere poi tornare a casa alla guida del proprio
veicolo, e il rischio che ciò ha comportato per l'incolumità sua e degli altri
utenti della strada. Per altro verso occorre tener conto dell'assenza di precedenti
penali, dello stato di depressione in cui versava l'imputato al momento dei
fatti, così come della condotta irreprensibile da lui successivamente tenuta.
La multa deve altresì essere adeguata alle precarie condizioni finanziarie
dell'imputato, attualmente in malattia e nell'attesa di una decisione
dell'ufficio AI. Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di confermare
la pena detentiva proposta dal Procuratore pubblico, di dimezzare la multa e di
addebitare al condannato gli oneri processuali. Risultano d'altro canto
adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per
ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena
detentiva. Il periodo di prova di tre anni proposto dal Procuratore pubblico
risulta anch'esso appropriato alle circostanze del caso concreto.
Per questi motivi,
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 41 e 63
CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel
decreto d'accusa DAC __________/__________del __________ 2002;
condanna ___________
-
alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni,
-
alla multa di fr. 500.–,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 900.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Sezione della circolazione,
__________ (__________),
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, __________,
Sezione esecuzione pene e misure,
__________,
Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di ___________:
fr. 500.– multa
fr. 550.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 1400.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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