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Numero d'incarto:
10.2002.209
Data decisione, Autorità:
12.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.209/AMM
DAC
843/2001
Bellinzona
12
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a
__________ __________ il __________ __________ 1978, cittadino jugoslavo,
domiciliato a __________, via __________ __________, celibe, cameriere
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di atti
sessuali con fanciulli,
per
avere, il 2 agosto 1999, nel corso del pomeriggio, a __________ nel proprio
appartamento, compiuto un atto sessuale con la minorenne __________ (1984),
consenziente, in particolare per essersi congiunto carnalmente con la giovane
sapendo o dovendo sapere che la stessa non aveva ancora compiuto 16 anni;
reato
previsto dall'art. 187 n. 1 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa DAC / del __________ __________ 2001 del Procuratore
pubblico Rosa Item, __________, che propone la condanna dell'imputato:
-
Alla
pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di
fr. 50.–.
e inoltre 3.
Rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di risarcimento.
vista l’opposizione
parziale al decreto d’accusa – limitata alle pretese di risarcimento –
interposta dalla parte civile il 15 ottobre 2001;
limitato il
procedimento all'esame di siffatte pretese;
indetto il
dibattimento 12 novembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato con il
difensore e l'avv. __________ __________ per la parte civile;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito – il
legale di parte civile, il quale postula l'accoglimento integrale dell'istanza
del 13 settembre 2001 (act. 11) con l'aggiornamento spese al 12 novembre 2003
prodotto al dibattimento, per complessivi fr. 9556.75 di cui fr. 8556.75 per spese
legali e fr. 1000.– per torto morale;
– il
difensore, il quale ribadisce le considerazioni espresse nel memoriale del 24
settembre 2001 act. 13; egli è tutt'al più disposto a riconoscere fr. 500.– a
titolo di riparazione morale e fr. 2000.– a titolo di rifusione delle spese
legali;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
Se
devono essere accolte le pretese di parte civile.
-
Il
giudizio sugli oneri processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza e a ricorrere;
visti gli
art. 187 cpv. 1 n. 1 CP; 9 cpv. 1 LAV; 9 segg., 94, 265 segg. e 273 segg. CPP;
39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
condanna __________
-
al
versamento alla parte civile di fr. 500.– a titolo di riparazione morale,
-
al
versamento alla parte civile di fr. 2000.– a titolo di rifusione delle spese
legali, riservata la facoltà per la parte civile di far valere ulteriori spese
legali nei confronti dello Stato in base alla decisione del GIAR del
dicembre 1999 (inc. n. ..),
soprassiede al
prelievo di tasse o spese dell'attuale giudizio e all'assegnazione di ripetibili.
I
dispositivi per i quali non è stata presentata opposizione,
ossia: "la
condanna di __________ __________:
-
Alla
pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr.
50.–."
sono esecutivi e il periodo di
prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'emanazione del decreto d'accusa
del 27 settembre 2001.
Intimazione
a:
– __________ __________, per il tramite dell'avv.
__________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Rosa Item, __________,
– __________., per il tramite dell'avv. __________
__________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Sezione esecuzione pene e misure, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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