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10.2002.198 ΓÇó Conditional suspension of expulsion for drug offenses
10.2002.198Other CourtMay 28, 2003Modified
The accused, prosecuted for cocaine dealing and marijuana use, withdrew his opposition to the summary penalty order except as to the accessory expulsion. At the hearing before the Bellinzona criminal court, he requested conditional suspension of that measure. The court granted the request, ordering expulsion from Switzerland for three years but suspending it conditionally for a two-year probation period. It also ordered that no court fees or costs be charged, and declared the remainder of the penalty order enforceable.
Art. 55 CP; conditional suspension of accessory expulsion; where the opposition to a summary penalty order is maintained only as to the expulsion, the court may uphold the measure while granting conditional suspension and fixing the probation period. If the court orders no fees or costs for the hearing, the remainder of the summary penalty order remains enforceable. The decision on costs follows the applicable cantonal fee rules (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.198
Data decisione, Autorità: 28.05.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.198/AMM DAC 715/2002
Bellinzona 28 maggio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________, nato il __________ __________ __________ a __________ (Guinea-Bissau), cittadino della Guinea-Bissau, residente a __________, __________ __________ __________, celibe, richiedente l'asilo (difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)
accusato di infrazione alla LF sugli stupefacenti, 19 n. 1 LS
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e dintorni, nel periodo dall'autunno 2001 al 13 settembre 2002, venduto un imprecisato quantitativo di cocaina, sotto forma di bolas, a vari consumatori, ma almeno 20 grammi;
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS
per avere, a __________ e dintorni, nel periodo da fine settembre 2001 al 13 settembre 2002, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 10 grammi;
perseguito con decreto d’accusa DAC / del __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
e inoltre – ordina la confisca dei fr. 5'150.– sequestrati e del telefono cellulare __________ sequestrato;
– ordina la confisca e la distruzione dei 10 grammi di marijuana sequestrati, rep SAD /;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 7 ottobre 2002;
indetto il dibattimento per il 28 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che l'accusato ha dichiarato di ritirare l'opposizione al decreto d'accusa, tranne che per il dispositivo no. 2 riguardante la pena accessoria dell'espulsione, della quale chiede la sospensione condizionale;
proseguito pertanto il dibattimento limitatamente a questo aspetto;
sentito il difensore, il quale chiede che gli venga concessa una sospensione condizionale della pena accessoria;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato a chiedere la motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 41 e 55 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
condanna __________ __________
alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
non preleva né tasse né spese dell'odierno giudizio;
per il resto il decreto d'accusa è esecutivo e l'incarto è ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, per il tramite del difensore, lic. iur. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Nicola Respini, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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