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Numero d'incarto:
10.2002.178
Data decisione, Autorità:
04.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.178/AMM
DAC
212/2001
Bellinzona
4
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________
e fu __________ n. __________, nato a __________ __________ il __________
__________ 1979, cittadino bosniaco, residente a __________, __________
__________ __________ __________, celibe, aiuto cuoco
(difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)
accusato di 1. lesioni
semplici, qualificate,
per
avere, a __________ il 20 gennaio 2001, intenzionalmente provocato un danno al
corpo di __________ __________, colpendolo al capo con un manganello e
provocandogli una ferita lacero-contusa meglio descritta nel certificato medico
agli atti;
- omissione
di soccorso,
per
avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, omesso di
prestare soccorso a una persona da lui ferita ancorché, secondo le circostanze,
lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, segnatamente per aver abbandonato
_______ _______, accasciato al suolo e sanguinante, dopo averlo intenzionalmente
ferito;
- infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni,
per
avere, senza essere autorizzato, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui
al punto 1, portato sulla propria persona un manganello tipo PR24;
reati
previsti dagli art. 123 n. 2 cpv. 2, 128 CP e 33 LArm, richiamati gli art. 4 e
5 LArm e l'art. 68 n. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa DAC _______ /_______ del _______ 2001
del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone la condanna
dell'accusato:
-
Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione.
-
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40
(quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 10 gennaio 2000.
-
Alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di
fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 5 aprile 2001;
indetto il
dibattimento per il 4 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore
e il Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentiti – il
Sostituto procuratore pubblico, il quale ravvisa la commissione di tutti i
reati contemplati nel decreto d'accusa e sottolinea la gravità dell'agire
dell'accusato; chiede pertanto la conferma del decreto d'accusa, tranne che
sulla pena accessoria dell'espulsione, per la quale non si oppone alla
sospensione condizionale;
– il
difensore, il quale – pur riconoscendo sostanzialmente i fatti descritti nel decreto
d'accusa – nega che l'aggressione sia avvenuta con un manganello e postula il
proscioglimento sia dal reato di omissione di soccorso sia da quello di
infrazione alla legge federale sulle armi; chiede inoltre una congrua riduzione
della pena, per la quale ritiene adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi
della sospensione condizionale per un periodo di 3 anni; conclude perché si
soprassieda alla pena accessoria dell'espulsione o quanto meno, in subordine,
perché la stessa sia posta al beneficio della sospensione condizionale;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- Se
l'imputato è autore colpevole di:
1.1 lesioni
semplici qualificate, commesse nelle circostanze di cui sopra,
1.2 omissione di soccorso, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.3 infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni, commessa nelle circostanze di cui sopra.
- In
caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2 e/o 1.3:
2.1 quale
pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena
accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.
-
Se
dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 10 gennaio 2000;
-
Se
l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì,
quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il
giudizio sugli oneri processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli
art. 41, 55, 68, 123 n. 2 cpv. 2 e 128 CP; 4, 5 e 33 LArm; 9 segg. e 273 segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara __________
__________ autore colpevole di
- lesioni
semplici qualificate,
per
avere, a __________ il 20 gennaio 2001, intenzionalmente provocato un danno al
corpo di __________ __________, colpendolo al capo con un bastone e
provocandogli una ferita lacero-contusa meglio descritta nel certificato medico
agli atti;
- omissione
di soccorso,
per
avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, omesso di
prestare soccorso a una persona da lui ferita ancorché, secondo le circostanze,
lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, segnatamente per aver abbandonato
__________ __________, accasciato al suolo e sanguinante, dopo averlo intenzionalmente
ferito;
proscioglie __________
dall'imputazione
di infrazione alla LF sulle armi, per i fatti descritti nel decreto
d'accusa DAC __________/__________del ____________________ 2001;
condanna __________
-
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni,
-
alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
-
al
versamento a __________ __________ di fr. 1000.– a titolo di parziale
risarcimento (fr. 372.80 quale partecipazione della parte civile alle spese di
cura e il resto quale parziale rifusione delle spese legali), ritenuto che per
ulteriori pretese quest'ultimo è rinviato al foro civile,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel decreto
d'accusa) di complessivi fr. 300.–;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico il 10 gennaio 2000, ma l'ammonisce
formalmente;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
– __________ __________, __________,
– lic. iur. __________ __________, __________,
– Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli,
__________,
– __________ __________, __________,
– Lic.iur. __________ __________, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, __________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Sezione esecuzione pene e misure, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
– Ufficio del GIAR, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico di _______ _______:
fr.
200.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 300.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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