AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2002.165
Data decisione, Autorità:
08.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.165/AMM
DAP
1851/2001
Bellinzona
8
ottobre 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
_________, di
_________ e fu _________ n. _________, nato a _________ il __________
__________ __________, attinente di ___________domiciliato a _________, via
_________, coniugato, pensionato
(difeso dall'avv. _________
_________, _________)
accusato di complicità in truffa mancata,
per avere prestato la propria
collaborazione alla signora _________, con la finalità da parte di quest'ultima
di trarre in inganno il giudice del merito, nell'ambito della causa civile che
la oppone alle signore _________ _________, _________ _________ e _________
_________, presso il Tribunale civile di _________, al fine di procacciarle un
indebito profitto;
e meglio per avere consegnato
alla signora _________ il brevetto notarile n. _________ del __________
__________ 1999 rogato, su sua richiesta, dal notaio avv. _________ (nel quale
attestava, in urto con la verità, che le società _________
e _________ _________ _________, __________, erano
state costituite su mandato di _________, rispettivamente che quest'ultima ne
era la beneficiaria economica fin dalla loro costituzione), sapendo che la
signora _________, che gli aveva chiesto tale brevetto, lo avrebbe prodotto
nella causa civile che la oppone alle signore _________, al fine di provare una
circostanza di fatto contraria al vero (in specie, l'asserita sua titolarità su
beni di spettanza del defunto ing. __________ _________), con l'intenzione di
ingannare il giudice in merito a una circostanza di fatto rilevante per la
causa civile e di procacciare così alla signora _________ un indebito profitto;
reato previsto dall'art. 146
cpv. 1 CP, in relazione con gli art. 22 e 25 CP;
fatti avvenuti a _________ e a _________, a far
tempo dai mesi di marzo/aprile 1999;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________
del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________, che propone la
condanna:
-
alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 1700.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 5 settembre 2001;
indetto il dibattimento 8 ottobre 2003,
al quale sono intervenuti l'accusato, il difensore e il patrocinatore delle
parti civili avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all'audizione dei testi __________ __________, __________ __________ e
__________ __________;
sentiti – il patrocinatore delle parti
civili, il quale rileva come l'istruttoria abbia permesso di accertare
l'esistenza di tutte le circostanze ravvisate dal Procuratore pubblico nel
decreto d'accusa, ossia che il contenuto del brevetto notarile è in palese urto
con la verità e l'interessato non poteva ignorarlo, che il brevetto – come risulta
dal documento medesimo – è stato allestito su richiesta di _________, che
l'imputato sapeva che il documento sarebbe stato prodotto nella causa
successoria italiana e che tale documento era di rilievo ai fini di tale
giudizio; donde l'adempimento dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato di
complicità in truffa mancata; ne conclude – il patrocinatore – per la conferma
del decreto d'accusa e per l'assegnazione alle parti civili di una congrua
indennità a titolo di ripetibili;
– il difensore, il quale nega per
converso la realizzazione dei presupposti del reato e conclude per il
proscioglimento dell'accusato;
– da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputato è autore
colpevole di complicità in truffa mancata, commessa nelle circostanze di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato;
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
2.3 se la condanna dev'essere
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà
la cancellazione.
- Il giudizio sugli oneri
processuali e sulle ripetibili;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _________ _________, nato
a _________ il 23 giugno 1936, ha svolto l'apprendistato di commercio alla
__________ __________ di __________ a _________. Dopo aver conseguito il
relativo diploma, egli ha lavorato dal 1954 al 1957 come impiegato all'ufficio
__________ della __________ __________ __________ a __________. Nel 1957
_________ _________ è stato assunto come impiegato dalla __________ __________
(in seguito divenuta __________ __________ __________) di _________, della
quale è diventato direttore nel 1967 e poi – nel 1989 – direttore generale
della sede centrale e delle succursali di __________, __________, __________ e
__________. Nel 1994, in esito alla fusione della __________ __________
__________ con la __________ __________ di __________, _________ _________ ha
perso la funzione di direttore generale, per assumere la carica di direttore
per la clientela della __________ __________ (ora __________ __________
__________) a _________. Dopo due periodi di inabilità lavorativa dovuti a
incidenti della circolazione nel 1995 e nel 1997, _________ _________ è stato
congedato il 30 giugno 1998. Attualmente egli è in pensione, pur continuando a
seguire taluni clienti di fiducia.
B. Il 1° marzo 1999 egli ha
reso davanti al notaio avv. _________ la seguente dichiarazione, attestata con
brevetto notarile:
Sono
certo, per essermene occupato nell'ambito della mia attività quale banchiere,
che _____, coniugata __________, fu , nata il __________
() __________ 1934 (millenovecentotrentaquattro), cittadina italiana
residente a __________, vedova, è proprietaria delle società _________ e _________ _________
_______, __________ (____). So, per mia diretta conoscenza, che
dette società sono state costituite su mandato della suddetta _________, e che
essa ne è stata la beneficiaria economica fin dalla loro costituzione.
La
presente dichiarazione notarile è rilasciata su richiesta dell'interessata, che
mi ha svincolato dal relativo dovere di segretezza.
C. Il 31 luglio 2000
_________, _________ e _________ _________ – cittadine italiane residenti a
_________ – hanno denunciato _________ _________ al Ministero pubblico per
possibili reati di falsità in documenti e complicità in truffa mancata in
relazione con il predetto brevetto notarile, riassumendo i fatti come segue (act.
1, pag. 2-4, nel classificatore 1, comparto 1):
- In
data 9 dicembre 1998 è deceduto a __________ (Italia) l'ing. __________
_________, cittadino italiano con residenza monegasca dal 1972 (cfr. certificato
di morte, doc. 1).
Egli
ebbe dal suo primo matrimonio (sciolto con sentenza di divorzio nel 1973) tre
figlie: _________, _________ e _________ _________.
In
data ____________________ 1974 il defunto si risposò a __________ con
_________, la quale aveva già un figlio dal suo primo matrimonio (doc. 11).
-
Eredi
legittimi del defunto sono pertanto le tre figlie qui denuncianti e la vedova
sposata in seconde nozze (cfr. atto di notorietà del notaio __________
__________ __________, doc. 2). Mette conto di precisare che il figlio di
_________ nato prima del matrimonio con __________ _________ non è stato
adottato da quest'ultimo e non è pertanto erede legittimo.
-
Dopo
il decesso di __________ _________ è sorta una contestazione tra i
summenzionati eredi: da una parte la vedova sposata in seconde nozze, dall'altra
parte le tre figlie di primo matrimonio del defunto, qui denuncianti.
Segnatamente, è in corso a _________ una vertenza giudiziaria a seguito del
sequestro, chiesto dalle figlie, delle quote della società di diritto italiano
__________ __________ __________. (nel seguito: __________) (doc. 3).
-
La
__________ venne costituita il ____________________ 1972 (doc. 4). Il medesimo
anno essa acquistò un immobile a __________ -_________. Questa società, a cui
rimase formalmente estraneo l'ing. __________s, fu in realtà voluta e organizzata
da quest'ultimo.
-
Il
capitale sociale della __________ fu equamente distribuito tra due _________en con sede a __________. Si tratta della _________ _________ _________ (nel seguito: _________) e della _________ (nel seguito: __________). Queste società furono costituite
a tal scopo, su mandato dell'ing. __________ __________, in data
____________________ 1972. Fino al giorno della loro liquidazione, presidente
del Consiglio di amministrazione fu sempre il signor _________ _________ (doc.
5 e 6). In questa veste il signor _________ rappresentò le due _________en _________ e _________al
rogito notarile di costituzione della __________.
-
A
partire dal 1995, diventarono soci della __________ la signora _________ e il
di lei figlio in luogo delle due _________en _________
e __________. Il cambiamento dell'assetto societario fu predisposto – come
meglio si dirà nel seguito – dallo stesso ing. __________ __________.
-
Successivamente
le due _________en _________ e _________furono poste in liquidazione e cancellate dal
Registro di commercio del Principato del __________ in data
____________________ 1998 (doc. 5 e 6).
-
Nella
cennata vertenza giudiziaria italiana la signora _________ ha sostenuto di
essere sempre stata, sin dall'origine (1972), la beneficiaria economica delle
due _________en _________ e __________. Per
sostanziare questa tesi, la signora _________ ha prodotto nel procedimento di
sequestro un brevetto notarile attestante una dichiarazione di _________
_________, resa di fronte al notaio avv. _________, _________, il
____________________ 1999 (doc. 7).
_________ ha testualmente dichiarato:
…
[cfr. sopra, consid. B]
-
Da
documenti in possesso delle figlie risulta per contro (e come meglio si dirà
più sotto) che _________ _________ ha in realtà amministrato le due _________en _________ e _________dalla
loro costituzione fino al loro scioglimento sempre per conto dell'ing.
__________ __________, che ne era dunque il solo proprietario e beneficiario
economico. Di conseguenza, le figlie, alla morte del padre, hanno formalmente
invitato _________ _________ a fornire un rendiconto dettagliato sul suo
operato quale amministratore delle due _________en
e quale fiduciario del defunto. Le figlie hanno in particolare chiesto
precisazioni sulla destinazione dell'ingente patrimonio delle due società ed in
generale dei beni del defunto affidati a _________ _________ (doc. 8). Quest'ultimo
ha risposto al legale svizzero delle figlie eredi con scritto 24 febbraio 2000
affermando "di non avere niente da comunicare alle sue mandanti in merito
alle società _________ e __________________ in
quanto non mi risultano essere di pertinenza del defunto ing. _________"
(doc. 9).
-
Nuovamente
incalzato dal legale delle figlie, _________ _________, con scritto 19 marzo
2000, è ritornato sui suoi passi, sconfessando quanto precedentemente
dichiarato, segnatamente nel brevetto notarile doc. 7. Egli, ancorché con
affermazione piuttosto vaga, non ha più parlato di certezza con riguardo alla
posizione di avente diritto economico di _________; ha precisato che la posizione
di proprietaria di quest'ultima era semmai riferita "a metà anni
novanta", aggiungendo che gli sembrava di ricordare che almeno una delle
due _________en, in precedenza, facesse capo all'ing.
__________ __________ (doc. 10).
D. In esito alle indagini
esperite, con decreto d'accusa del 3 settembre 2001 il Procuratore pubblico ha
ritenuto _________ _________ autore colpevole di complicità in truffa mancata,
per avere prestato la propria collaborazione a _________ con la finalità da
parte di quest'ultima di trarre in inganno il giudice civile italiano, al fine
di procacciarle un indebito profitto. In applicazione della pena, egli ha proposto
la condanna dell'accusato a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, così come al pagamento di una tassa di
giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 1700.–. _________ _________ ha
introdotto il 5 settembre 2001 opposizione al decreto d'accusa.
Considerato in diritto:
-
L'art. 146 cpv. 1 CP
commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, per procacciare
a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona
affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente
l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio
o altrui. Può essere punito con pena attenuata (art. 65 CP) chi compie senza
risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un
delitto (art. 22 cpv. 1 CP), come pure chi aiuta intenzionalmente altri a
commetterlo (art. 25 CP). Il reato di truffa – cui la giurisprudenza assimila
la truffa processuale (DTF 122 IV 197) – presuppone in particolare un inganno astuto.
Tale requisito è adempiuto non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di
menzogne, faccia capo a manovre fraudolente o artifici, ma anche qualora egli
rilasci semplicemente false informazioni; in siffatta evenienza occorre
nondimeno che una verifica della vittima risulti impossibile, difficile o ragionevolmente
inesigibile, o ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento o
preveda ch'egli vi rinunci in ragione di uno specifico rapporto di fiducia (DTF
128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza). Non occorre per il resto
che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle
circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di
prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid.
2a con rinvio; cfr. anche DTF inedita 6S.40/2003 del 6 maggio 2003, consid.
3.2).
-
Il Procuratore pubblico
rimprovera in sostanza all'accusato di avere attestato per brevetto notarile,
in urto con la verità, "che le società _________
e _________ _________ _________, __________,
erano state costituite su mandato di _________, rispettivamente che quest'ultima
ne era la beneficiaria economica fin dalla loro costituzione" (cfr.
decreto d'accusa, pag. 1 verso il basso). L'imputato sapeva altresì, sempre
stando all'autorità inquirente, che il brevetto notarile – richiestogli da
_________ – sarebbe stato da lei prodotto nella causa successoria italiana
nell'intento di ingannare il giudice su una circostanza di fatto rilevante per
l'esito della lite. Le parti civili si allineano alla posizione del Procuratore
pubblico, sottolineando che l'istruttoria ha permesso di accertare l'esistenza
di tutti i fatti costitutivi del reato ravvisato nel decreto d'accusa. È
dimostrato in particolare, a loro parere, che il contenuto del brevetto
notarile è falso e l'interessato non poteva ignorarlo (documentazione agli atti
e affermazioni contraddittorie rese dall'accusato), che il brevetto è stato
allestito su richiesta di _________ (dichiarazione contenuta nel brevetto
medesimo), che l'imputato conosceva l'intenzione di quest'ultima di produrre il
brevetto nella causa successoria (verbale del 22 agosto 2000, pag. 4 a metà,
nel classificatore 1, comparto 4) e che tale documento era di rilievo ai fini
del giudizio civile (deposizioni testimoniali degli avv. __________ __________
e __________ __________). La difesa nega per converso la commissione del reato
e conclude per il proscioglimento dell'accusato.
-
A ragione il Procuratore
pubblico e le parti civili ravvisano l'erroneità del brevetto notarile in
merito all'avente diritto economico delle società litigiose "fin dalla
loro costituzione". Dal fascicolo processuale emergono infatti elementi
concordanti atti a comprovare che la _________ e la _________ _________ _________ sono appartenute, quanto meno
sino al 1995, non a _________ ma al defunto ing. __________ _________: basti
rilevare che i commercialisti italiani succedutisi nell'incarico di curare le
posizioni fiscali delle società non si sono mai rivolti a _________, ma solo al
defunto marito (cfr. segnatamente doc. 12, 14, 15, 16 e 17 allegati alla
denuncia penale), che l'ing. _________ ha avuto modo di aiutare economicamente
le figlie con averi provenienti dal conto corrente bancario della _________ _________ _________ (cfr. segnatamente i bonifici di cui al doc. 21 allegato alla denuncia),
che le relazioni bancarie intestate a entrambe le società presso la __________ __________ __________ sono state
alimentate, fino al 1995, con fondi di spettanza del defunto (cfr. i motivi
posti a fondamento del decreto d'abbandono ABB __________/__________del
____________________ 2001, consid. 2, allegato alla lettera 30 settembre 2003
del patrocinatore delle parti civili) e che __________ _________ è stato finanche esplicitamente indicato dalla banca quale avente
diritto economico dei valori in essere a nome delle _________ e _________ _________ _________ (cfr. le dichiarazioni complementari al formulario A del mese di
marzo 1989 prodotte dal patrocinatore delle parti civili con la citata lettera
del 30 settembre 2003). Sotto questo profilo, la tesi accusatoria merita
dunque conferma.
-
Il fatto è che
l'imputato non ha fondato la "diretta conoscenza" del beneficiario
delle società sui documenti appena evocati, della maggior parte dei quali egli
ignorava per altro l'esistenza, ma su quanto riferitogli – personalmente –
dallo stesso __________ _________, come risulta dal verbale d'interrogatorio
del 22 agosto 2000 davanti al segretario giudiziario: "io non so dove
si trovassero materialmente i certificati azionari delle due società. Io sapevo
che le società erano servite per acquistare, tramite della __________,
l'immobile sito a _________, dove abitavano l'ing. __________ e la signora
_________. Immobile che a detta dell'ing. _________ doveva appartenere alla
signora _________. Circostanza, questa, che mi è stata più volte confermata
verbalmente dall'ing. __________ e che poi ho constatato, successivamente, di
persona, al momento della consegna delle dichiarazioni di cessione in bianco dimostranti
la titolarità della società, da parte della signora _________, nel maggio 1995"
(cfr. act. 1, pag. 3 nel mezzo, nel classificatore 1, comparto 4). L'interessato
ha soggiunto, nel medesimo verbale, di avere attestato che "la _________ _________ _________ e la _________
erano state costituite su mandato della signora _________, rispettivamente che quest'ultima
ne era la beneficiaria economica sin dal momento della loro costituzione […]
perché così ne ero convinto e perché me lo aveva detto anche l'ingegnere
" (act. citato, pag. 4 verso l'alto). L'accusato ha confermato in sostanza
tali affermazioni anche al dibattimento, con la precisazione che ai colloqui
con l'ingegnere soleva partecipare anche _________, la quale lasciava però di regola
parlare il marito com'era allora consuetudine. La difesa ha sottolineato
altresì che agli inizi degli anni Settanta, all'epoca della costituzione delle
società in rassegna, era perfettamente normale – in virtù dei rapporti allora
vigenti fra la banca e il cliente – che l'istituto facesse affidamento alle
dichiarazioni del cliente, delle quali non v'era né obbligo legale di verifica
né motivo di dubitare. Ciò valeva a maggior ragione nelle relazioni tra l'accusato
e il defunto ingegnere, che si conoscevano già dagli anni Sessanta e tra i
quali si era instaurato un profondo rapporto di stima e di fiducia reciproca.
Donde l'affermazione di cui al brevetto notarile sulla cognizione diretta del
beneficiario economico delle società in origine, cui l'imputato associava – di
riflesso – il mandante effettivo della costituzione (cfr. anche il verbale di
udienza del 13 dicembre 2002, pag. 2 risposta 2, allegato alla lettera 30
settembre 2003 delle parti civili: "non ricordo se fu la signora
_________ o suo marito a conferirmi l'incarico. Ricordo soltanto che la costituzione
delle due società avvenne per conto della signora _________").
L'imputato ha invero ammesso
che, ripensando al contenuto della dichiarazione e all'uso che _________
intendeva farne, egli avrebbe dovuto esprimersi diversamente giacché le sue
affermazioni avrebbero potuto essere malintese dal magistrato italiano. È vero
altresì che dalla corrispondenza successiva al brevetto notarile emerge una
certa indecisione dell'imputato (doc. 10 allegato alla denuncia). L'interessato
ha avuto modo nondimeno di spiegare al riguardo "che dopo la
sottoscrizione del documento di cui al doc. 7 mi è venuto qualche dubbio in
merito, pensando al fatto che le _________en
erano due. Di qui la riserva esposta nella mia lettera di cui al doc. 10"
(cfr. il verbale citato, pag. 4). Egli nega tuttavia recisamente di avere
saputo – o anche solo immaginato – di affermare circostanze non vere nel
momento in cui ha allestito la dichiarazione in rassegna (verbale citato, loc. cit.:
"ribadisco comunque che al momento della sottoscrizione del brevetto
notarile ero senz'altro certo di quanto dichiaravo"). E questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori e aver sentito personalmente
l'imputato, non può giungere al convincimento che quest'ultimo abbia avuto
intenzione, foss'anche solo per dolo eventuale, di attestare fatti inveritieri.
Tanto meno è ravvisabile una qualsiasi intenzione dell'accusato – incensurato
e, come si è potuto constatare al dibattimento, dotato di un profondo senso del
dovere – di prestarsi al possibile tentativo perpetrato da _________ di trarre
in inganno il giudice italiano nella lite successoria che la oppone alle parti
civili. Egli non avrebbe avuto del resto nessun interesse ad agire in tal modo,
ben potendo immaginare le conseguenze penali che avrebbe potuto comportare una
falsa attestazione, con il rischio per di più di infangare in fine carriera una
solida reputazione maturata in oltre 40 anni di lavoro. Se ne conclude che
l'imputato dev'essere prosciolto dall'accusa di complicità in truffa mancata,
per difetto dei requisiti soggettivi del reato. Le spese sono poste a carico
dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP).
Per questi motivi, visti gli art. 22, 25, 41, 63 e 146
cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie _________ _________
dall'imputazione di complicità
in truffa mancata per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP
__________1/__________del ____________________ 2001;
carica le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei
motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– _________ _________,
_________,
– avv. _________ _________,
_________,
– Procuratore pubblico Giuseppe
Muschietti, __________,
– _________ _________, per il
tramite del patrocinatore,
– _________ _________, per il
tramite del patrocinatore,
– _________ _________, per il
tramite del patrocinatore,
– avv. __________ __________,
_________,
– Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
– Comando della Polizia
cantonale, __________,
– Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, _________.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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