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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.148
Data decisione, Autorità:
29.01.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.148/AMM
DAP
1540/1995
Bellinzona
29
gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per statuire nel procedimento penale a carico di
__________ __________, ..1968, di __________ e
__________ n. __________, nato a __________, cittadino albanese, __________
__________, __________ __________, __________, coniugato, pompiere
siccome
ritenuto
colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il
domicilio degli stranieri, falsità in certificati e contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti;
fatti
avvenuti il 16 e il 17 settembre 1995 a __________ e
__________;
reati
previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 252 CP e 19a n. 1
LStup;
richiamato il
decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Jacques Ducry –
passato in giudicato il 5 ottobre 1995 – con cui è stata proposta la condanna
alla
pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni,
all'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni da espiare,
alla confisca e alla distruzione di 4 gr. di haschisch sequestrati all'accusato
il 17 settembre 1995,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--;
visti la
domanda del 10 aprile 1996 presentata dall'Ufficio federale dei rifugiati, sezione
partenze e soggiorni, intesa all'annullamento della segnalazione
"RIPOL" per l'esecuzione dell'espulsione;
la
lettera del 12 aprile 1996 con cui il Procuratore pubblico ha formulato preavviso
favorevole alla richiesta;
il
decreto del 24 aprile 1996 con cui il Pretore della giurisdizione di __________
Sud ha disposto la sospensione dell'espulsione;
considerato che
per l'art. 73 n. 1 CP la pena si prescrive in cinque anni se si tratta di una
pena detentiva non superiore a un anno;
che
la prescrizione della pena principale comporta anche la prescrizione delle pene
accessorie (art. 73 n. 2 CP), fra cui l'espulsione (art. 55 CP);
che
secondo l'art. 75 n. 2 CP la prescrizione è interrotta dall'esecuzione della
pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità
che ne è incaricata;
che
dopo il decreto di sospensione dell'espulsione emanato dal Pretore il 24 aprile
1996 non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nel senso
dell'art. 75 n. 2 CP;
che
il decreto appena citato non rientra altresì nel novero degli eventi sospensivi
della prescrizione a norma dell'art. 75 n. 1 CP;
che,
dato quanto precede, la pena dell'espulsione decisa nei confronti dell'accusato
il 18 settembre 1995 è da considerarsi estinta per prescrizione cinque anni
dopo l'ultimo atto interruttivo, ossia il 25 aprile 2001;
visti gli
art. 73, 75 CP e 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. L'espulsione
pronunciata nei confronti di __________ __________, ..1968,
__________, è estinta per intervenuta prescrizione.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________;
– Ministero pubblico, __________;
– Ufficio federale dei rifugiati, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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