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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.124
Data decisione, Autorità:
10.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.124/AMM
DAP
696/2002
Bellinzona
10
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata a
__________ il __________ __________ 1966, attinente di __________, domiciliata
a __________, via __________ __________, nubile, economista
(difesa dall'avv. __________ __________, __________)
accusata di ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzata, ripetutamente acquistato per il tramite di
terzi un quantitativo imprecisato di cocaina destinato al suo consumo personale;
fatti
avvenuti a __________ fra il mese di gennaio e l'8 giugno
2001;
reato
previsto dall'art. 19a n. 1 LS;
perseguita con
decreto d’accusa DAP / di data __________ __________ 2002
del Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, che propone la condanna dell'accusata:
-
alla
pena di 30 (trenta) giorni di arresto da espiare,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 100.–;
vista l'opposizione
interposta dall'accusata il 22 marzo 2002;
considerato che
il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel
senso degli art. 101 segg. CP;
che
secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002,
l'azione penale si prescriveva in un anno;
che
per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere
una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi
quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se
si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine
pari al doppio della durata normale";
che
in concreto l'eventuale reato è cessato, stando al decreto d'accusa, l'8 giugno
2001;
che,
pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è estinta per prescrizione
assoluta due anni dopo di allora, ossia l'8 giugno 2003;
che
l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'imputazione (sulle conseguenze
della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita .
/__________ del __________ 2002, consid. 3.4);
per questi
motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP, 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________
__________ è prosciolta dall'accusa di ripetuta contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP
/ del __________ __________ 2002.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.
-
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
avv. __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio del GIAR, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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