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Numero d'incarto:
10.2002.100
Data decisione, Autorità:
23.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.100/AMM
DAP
2163/2002
Bellinzona
23
ottobre 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
Isabella Tami in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a
__________ il __________ 1958, attinente di __________, domiciliato a
__________, via __________ __________, coniugato, agente polizia comunale
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di 1. ingiuria
per avere, il 18 agosto 2002,
offeso l'onore di __________ __________ dichiarando, davanti agli agenti della
Polizia cantonale, durante il suo interrogatorio, che ella è "molto
limitata a livello mentale", come risulta dal relativo verbale;
reato previsto dall'art. 177
CP;
- coazione
per avere, il 25 dicembre 2001,
intralciato la libertà di agire di __________ __________, __________
__________, __________ __________ e __________ __________, ostruendo loro
temporaneamente la strada d'uscita in via __________, avendo egli parcheggiato
la propria autovettura dietro quelle delle parti lese, come da lui ammesso
durante il citato interrogatorio del 18 agosto 2002;
reato previsto dall'art. 181
CP;
fatti avvenuti a __________ nelle riferite
circostanze di tempo;
perseguito con decreto d’accusa DAP
/ del __________ 2002 del Procuratore pubblico Nicola Respini,
__________, che propone la condanna dell'imputato:
-
Alla multa di
fr. 400.–,
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–,
e inoltre rinvia le parti civili al foro
civile competente per eventuali loro pretese;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 19 settembre 2002;
indetto il dibattimento 23 ottobre 2003,
al quale sono comparsi l'accusato con il difensore, le parti civili con il loro
legale e le parti lese, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
intervenire chiedendo la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti – il patrocinatore di parte civile,
il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa, per la rifusione alle
parti civili del danno di fr. 3507.60, con interessi al 5% dal 7 ottobre 2002,
come pure di fr. 1.– ciascuno a titolo di riparazione morale e una congrua
indennità per ripetibili;
– il difensore, il quale chiede l'assoluzione
dell'accusato da entrambe le imputazioni e si oppone alle pretese civili;
– da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
- Se l'imputato è autore
colpevole di
1.1 ingiuria, commessa nelle
circostanze di cui sopra,
1.2 coazione, commessa nelle
circostanze di cui sopra;
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1.1 e/o 1.2, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta
all'imputato,
-
Il giudizio sulle pretese di
parte civile, sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti civili hanno formulato
dichiarazione di ricorso e postulato la motivazione scritta della sentenza;
ritenuto in fatto:
che il 22 marzo 2002 __________
e __________ __________ hanno querelato e denunciato __________ __________ per
i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e coazione in seguito a fatti avvenuti
il 25 dicembre 2001, 9 e 28 gennaio 2002, costituendosi nel contempo parte
civile;
che il 6 settembre 2002
__________ e __________ __________ hanno sporto un'ulteriore querela per
"diffamazione, calunnia e subordinatamente ingiuria" in relazione con
dichiarazioni rilasciate dall'accusato davanti alla polizia cantonale durante
un interrogatorio del 18 agosto 2002;
che con decreto d'accusa del 23
ottobre 2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________
colpevole di ingiuria per avere, il 18 agosto 2002, offeso l'onore di
__________ __________ dichiarando, davanti agli agenti della Polizia cantonale,
durante il suo interrogatorio, che ella è "molto limitata a livello
mentale", rispettivamente di coazione per avere, il 25 dicembre 2001,
intralciato la libertà di agire di __________ __________a, __________
__________, __________ __________ e __________ __________, ostruendo loro
temporaneamente la strada d'uscita in via __________, avendo egli parcheggiato
la propria autovettura dietro quelle delle parti lese;
che, in applicazione della
pena, il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell'imputato al pagamento
di una multa di fr. 400.– e di oneri processuali per complessivi fr. 200.–,
rinviando __________ e __________ __________ al foro civile per eventuali loro
pretese;
che nel medesimo decreto il
Procuratore pubblico ha pronunciato invece il non luogo a procedere per i reati
di diffamazione e calunnia;
che __________ __________ ha
introdotto il 19 settembre 2002 opposizione al decreto d'accusa;
e considerato in diritto:
che per l'art. 177 cpv. 1 CP
chiunque offende in altro modo (non per diffamazione o calunnia) con parole,
scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a
querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa;
che in concreto l'accusato,
durante un interrogatorio del 18 agosto 2002 davanti alla polizia cantonale, ha
dichiarato quanto segue (act. 6, allegato 4, pag. 2 in alto):
Svariate
volte ho cercato di sorvolare agli abusi fatti dai coniugi __________ cercando
sempre di trovare con loro un'intesa ma purtroppo ed in particolare con la moglie,
"molto limitata a livello mentale", non si riesce a parlare.
che l'affermazione secondo cui
__________ __________ sarebbe "molto limitata a livello mentale"
offende manifestamente l'onore dell'interessata e configura senz'altro
un'ingiuria nel senso dell'art. 177 cpv. 1 CP, non supportata altresì da motivi
giustificativi a norma dei cpv. 2 o 3;
che sotto questo profilo la
tesi accusatoria merita dunque conferma;
che il Procuratore pubblico
rimprovera dipoi all'imputato di avere intralciato la libertà di agire di
__________ __________a, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ per avere parcheggiato la propria autovettura dietro le
automobili di costoro;
che siffatta imputazione, come
risulta dalla descrizione appena evocata, non coinvolge __________ e __________
__________, i quali non hanno impugnato il decreto d'accusa e non possono far
valere circostanze che esulano dal medesimo;
che questi ultimi non risultano
quindi lesi direttamente e personalmente dal reato di coazione, ragion per cui
essi non sono legittimati – riguardo a tale capo d'accusa – a costituirsi parte
civile nel senso dell'art. 69 CPP (cfr. Rusca/
Salmina/Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, n. 1, 3 e 4 ad art. 69
CPP) né tanto meno a notificare prove (v. lettera del 7 ottobre 2002) o a
presentare ricorso (dichiarazione del 24 ottobre 2003);
che riguardo al possibile reato
nei confronti delle parti lese, l'art. 181 CP reprime con la detenzione o con
la multa chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una
persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a
fare, omettere o tollerare un atto;
che dottrina e giurisprudenza
raccomandano di essere cauti nell'applicare la predetta disposizione quando,
come nella fattispecie, la libertà di un terzo è stata intralciata "in
altro modo" (cfr. Rep. 1994 pag. 454 con rinvii);
che l'impedimento deve in
definitiva raggiungere un'intensità tale, ponderate tutte le circostanze del
caso, da superare la misura ragionevolmente tollerabile e influire sulla
formazione di volontà della vittima in modo analogo all'intralcio derivante
dalla violenza o dalla minaccia annoverate all'art. 181 CP (DTF 129 IV 8 consid.
2.1 con richiamo di giurisprudenza; cfr. anche DTF inedita 6S.71/ 2003 del 26
agosto 2003, consid. 2.1);
che la giurisprudenza già avuto
modo di negare una simile intensità in un caso analogo alla fattispecie, in cui
un automobilista ha deliberatamente ostruito con la sua vettura, per 15–25
minuti, l'uscita dal parcheggio di un altro conducente, il quale – dopo un
diverbio con l'interessato – è stato finanche costretto a chiamare la polizia
per vedersi liberare il passaggio (ZR n. 90/1991 n. 38, citato anche da Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, 2ª edizione, n. 7 ad art. 181 CP);
che in concreto l'imputato ha
ammesso di avere posteggiato di proposito la sua vettura dietro le automobili
delle parti lese, senza valide ragioni ("ero stufo di farmi prendere per i
fondelli") ancorché provocato ("posteggiavano sulla mia proprietà
giungendo praticamente a filo della mia entrata"), bloccandone l'uscita
per una ventina di minuti, finché uno degli interessati ha suonato al suo
campanello e gli ha chiesto di spostare il veicolo (cfr. verbale d'interrogatorio
citato, pag. 3 seg.);
che l'impedimento alla libertà
di agire delle parti lese, ancorché deliberato, non è dovuto a motivi riprovevoli,
è stato di corta durata, non ha causato particolari disagi alle persone
coinvolte ed è stato spontaneamente rimosso dall'accusato medesimo dietro
semplice richiesta di un interessato;
che l'agire dell'imputato,
tutto ben ponderato, non costituisce dunque un intralcio alla libertà delle
parti lese tale da configurare una coazione nel senso dell'art. 181 CP,
imputazione dalla quale l'accusato deve di conseguenza essere prosciolto;
che per l'art. 63 CP il giudice
fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a
delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali;
che in concreto occorre
considerare, da un lato, la gravità dell'offesa recata alla parte civile
dall'affermazione litigiosa, non sorretta da valide giustificazioni e,
dall'altro, l'assenza di precedenti penali dell'imputato e il proscioglimento
dal reato di coazione;
che si giustifica, tutto
sommato, di infliggere all'imputato una multa di fr. 200.– e di addebitargli
inoltre oneri processuali per complessivi fr. 300.– (art. 9 cpv. 1 CPP);
che le parti civili non si sono
opposte, come detto, al decreto d'accusa che rinviava le loro pretese al foro
civile, ragion per cui le successive domande di risarcimento e di riparazione
morale – non sorrette per altro da sufficienti riscontri probatori – esulano
dal quadro dell'attuale giudizio;
che la parziale assoluzione
dell'imputato giustifica altresì di soprassedere all'assegnazione di ripetibili
a norma dell'art. 9 cpv. 6 CPP;
per questi motivi,
visti gli art. 177 e 181 CP; 9 segg.
e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di ingiuria
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP
__________/__________del __________ 2002;
proscioglie __________ __________
dall'accusa di coazione per i
fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna __________ __________
-
alla multa di fr. 200.–,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–, senza assegnazione di ripetibili;
rinvia __________ e __________
__________ al foro civile competente per le loro pretese;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________,
__________,
avv. __________ __________,
__________,
Procuratore pubblico Nicola Respini,
__________,
__________ __________,
__________,
__________ __________,
__________,
avv. __________ __________,
__________,
__________ __________,
__________,
__________ __________,
__________,
__________ __________,
__________,
__________ __________,
__________,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 200.– multa
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 500.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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