Recognition and enforcement of divorce judgment in Ticino

10.2001.30Other CourtSep 13, 2001Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Ticino First Civil Chamber granted the ex-spouses' joint request to recognize and declare enforceable in Ticino only dispositive no. 3 of the 19 February 2001 Aarau divorce judgment, which concerned the transfer of the spouses' co-ownership shares in real estate. The court held that the judgment was final, came from a competent authority, and the parties had been duly summoned; after the entry into force of the Federal Act on Venue in Civil Matters, the issuing court's competence could no longer be reviewed. Costs of CHF 250 were split equally between the parties, and no party compensation was awarded.

Omnilex headnote

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of civil judgments rendered by confederate courts. The recognition judge verifies only the cumulative conditions of finality and regular citation/representation under lit. a and c; after the entry into force of the Federal Act on Venue in Civil Matters, the competence of the issuing federal court may no longer be reviewed in the recognition procedure, so former lit. b has become obsolete (consid. on competence review). Only the dispositive parts capable of execution in the canton are to be declared enforceable; purely status-related effects or matters without territorial connection are excluded. Where the request is joint and no party is unsuccessful, costs may be borne equally and no party compensation awarded.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2001.30

Data decisione, Autorità: 13.09.2001, ICCA

Incarto n. 10.2001.00030

Lugano 13 settembre 2001/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 10 settembre 2001 presentata da

__________, e


(patrocinati dall'avv. __________)

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) il

19 febbraio 2001;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 19 febbraio 2001 il presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto __________ 1970 da __________ e __________;

che con il dispositivo n. 3 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiara di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 63/1000 della particella n. __________ RFD di __________, mentre __________ dichiara di cedere all'ex moglie la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 9.450/1000 della particella

n. __________ RFD di __________, impegnandosi egli ad assumere tutti i carichi ipotecari (clausole n. 4.2 e 4.3);

che con istanza del 10 settembre 2001 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che il dispositivo n. 3 con cui tribunale confederato ha omologato le clausole n. 4.2, 4.3 e 4.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti trapassi immobiliari, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quelle esclusive delle parti, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il

23 marzo 2001, come risulta dall'attestazione apposta il 4 settembre 2001 dal tribunale confederato sulla prima pagina dell'esemplare del giudizio esibito per la delibazione;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 5 della convenzione sugli effetti del divorzio);

che non è il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le parti il 19 febbraio 2001 dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione all'avv. dott. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

recognitionenforcementdivorce judgmentproperty transferfinalitycompetence reviewcourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Aarau divorce judgment could be declared enforceable in Ticino.

Extracted holding

Yes, but only as to dispositive no. 3 concerning the agreed property transfers; the divorce itself and other patrimonial arrangements were not enforceable in Ticino.

Extracted reasoning

The foreign/inter-cantonal civil judgment was final, issued by a competent authority, and the parties were duly summoned. Under the Federal Act on Venue in Civil Matters, the issuing court's competence could no longer be reviewed in the recognition stage.

Key legal question

How to allocate the procedural costs and whether party compensation should be awarded.

Extracted holding

The costs were charged jointly and equally to the parties, with no party compensation awarded because neither side was a losing party.

Extracted reasoning

Given the joint application and the nature of the relief granted, costs were borne by both parties equally; no party was deemed unsuccessful within the meaning of the procedural code.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.