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Numero d'incarto:
10.2001.30
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00030
Lugano
13 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
10 settembre 2001 presentata da
__________, e
(patrocinati dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal presidente del Tribunale
di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) il
19
febbraio 2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l’istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 19 febbraio 2001 il presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) ha sciolto per
divorzio il matrimonio contratto __________ 1970 da __________ e __________;
che con
il dispositivo n. 3 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione
sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiara di cedere all'ex
marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà
(un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 63/1000
della particella n. __________ RFD di __________, mentre __________ dichiara di
cedere all'ex moglie la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà
per piani n. __________, pari a 9.450/1000 della
particella
n.
__________ RFD di __________, impegnandosi egli ad assumere tutti i carichi
ipotecari (clausole n. 4.2 e 4.3);
che con
istanza del 10 settembre 2001 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera la
delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che
l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio
davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che il
dispositivo n. 3 con cui tribunale confederato ha omologato le clausole n. 4.2,
4.3 e 4.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti
trapassi immobiliari, invitando l'ufficiale del registro fondiario del
Distretto di Lugano a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà
dei coniugi a quelle esclusive delle parti, sono i soli suscettibili di essere
eseguiti nel Ticino;
che gli
altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio
(trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato
civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto
con il Cantone;
che la
sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il
23 marzo
2001, come risulta dall'attestazione apposta il 4 settembre 2001 dal tribunale
confederato sulla prima pagina dell'esemplare del giudizio esibito per la delibazione;
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al
tribunale per l'approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c
CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10
LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate al trapasso di
proprietà immobiliare: clausola n. 5 della convenzione sugli effetti del
divorzio);
che non è
il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare
“soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le
parti il 19 febbraio 2001 dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) è riconosciuto
e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
all'avv. dott. __________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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