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Numero d'incarto:
10.2000.32
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, ICCA
Incarto n.
10.2000.00032
Lugano
16 luglio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
26 gennaio 2000 presentata da
relativa
al verbale di conciliazione emesso il 23 giugno 1999 dal Tribunale civile di Sondrio
nella causa di mantenimento che ha opposto l'istante a
riguardo alla figlia
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l’istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
dalla relazione tra __________ e __________ è nata la figlia __________;
che il 9
febbraio 1999 __________ ha promosso davanti al Tribunale civile di Sondrio una
causa contro __________ intesa al mantenimento della figlia;
che
all'udienza del 14 giugno 1999 le parti hanno trovato un accordo;
che il 23
giugno 1999 il presidente del Tribunale civile di Sondrio ha pertanto stralciato
la causa dai ruoli;
che il 26
ottobre 2000 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione
del verbale di conciliazione, in modo da chiedere allo Stato del Cantone Ticino
l'anticipo degli alimenti;
che
l'udienza del 26 giugno 2001 indetta da questa Camera per il contraddittorio è
andata deserta;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli
atti;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.
29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che
secondo l'art. 512 CPC il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in
denaro avviene per opera del giudice normalmente competente nella procedura di
rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, eccettuate le decisioni di
prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano;
che nella
fattispecie la richiesta è intesa all'ottenimento di anticipi da parte del Cantone
Ticino, non all'incasso di prestazioni scadute, motivo per cui l'istanza di
delibazione in sé è proponibile;
che
l'esecutività in Svizzera di decisioni italiane in materia di prestazioni di
mantenimento di figli è retta dalla Convenzione sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari conchiusa
all'Aia il 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), entrata in vigore per la Svizzera
il 1° agosto 1976 e per l'Italia il 1° gennaio 1982;
che tale
specifica materia non è più disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e
l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS
0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933;
che su
tale accordo la Convenzione dell'Aia prevale per la specialità della materia
(art. 13 della Convenzione italo-svizzera; v. Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier,
Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 243 n.
85, ove è menzionata ancora la Convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958 [RS
0.211.221.432], sostituita – per gli Stati che l'hanno sottoscritta – da quella
del 1973: Walder, Internationales
Zivilprozessrecht, Zurigo 1989, pag. 55 nota 28a), salvo che il vecchio
trattato del 1933 risulti più favorevole (art. 23 della Convenzione dell'Aia);
che,
secondo l'art. 2, la citata Convenzione si applica alle decisioni e alle
transazioni indipendentemente dalla loro denominazione;
che per
l'art. art. 4 cpv. 1 e 21 della Convenzione, le decisioni o le transazioni straniere
sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se sono state rese da un'autorità
competente giusta gli art. 7 o 8 (n. 1) e se non possono più essere oggetto di
ricorso ordinario nello Stato di origine (n. 2);
che
l'autorità dello Stato d'origine è considerata competente, in particolare, se
il debitore o il creditore di alimenti avevano la loro dimora abituale nello
Stato d'origine al momento in cui è stata introdotta la domanda (art. 7 n. 1
della Convenzione);
che in
concreto il convenuto risiedeva, come tuttora, a __________;
che la
decisione in rassegna è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione
del 20 febbraio 2001 apposta dal dirigente del Tribunale in calce all'esemplare
prodotto a questa Camera per la delibazione;
che non
risultano motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza
dovrebbe essere negato (art. 5 n. 1 della Convenzione medesima);
che
entrambe le parti risultano essersi costituite davanti al Tribunale di Sondrio
e sono state regolarmente rappresentate, tanto più che la causa è stata
stralciata dai ruoli in seguito all'accordo da loro raggiunto;
che in
definitiva la decisione in esame adempie i requisiti per il riconoscimento previsti
dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata;
che i
costi dell'attuale procedura andrebbero a carico dell'istante, il convenuto non
essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi ritenere
“soccombente” a norma dell'art. 148
cpv. 1
CPC;
che in
concreto, nondimeno, l'istante è stata indotta a chiedere la delibazione dall'autorità
ticinese, in particolare dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(lettera del 23 ottobre 2000, agli atti);
che ci si
può chiedere dunque se le spese non vadano addebitate al Cantone Ticino, tanto
più che l'aiuto dell'ente pubblico per l'esecuzione di pretese di mantenimento
dev'essere gratuito (art. 290 CC);
che ciò
si giustificherebbe a maggior ragione ove si consideri la sostanziale inutilità
della delibazione odierna;
che, in
effetti, per ricuperare da __________ gli anticipi erogati in favore della
figlia __________, l'autorità cantonale dovrà procedere in via esecutiva,
sicché il riconoscimento del verbale di conciliazione emesso dal Tribunale
civile di Sondrio dovrà ancora avvenire secondo le forme previste dalla
Convenzione di Lugano nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione,
sempre che il debitore possa essere escusso in Svizzera (art. 512 CPC);
che la
procedura di delibazione secondo l'art. 511 CPC non è destinata, per il resto,
a riconoscere sentenze estere per uso interno dell'amministrazione;
che
nondimeno, data la particolarità della fattispecie, questa volta si rinuncia al
prelievo di tasse o spese, ma l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
è avvertito che, reiterandosi istante di delibazioni superflue, gli oneri
processuali saranno posti a carico del Cantone;
che
l'attuale giudizio va quindi comunicato anche a tale Ufficio;
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il verbale di conciliazione emesso il 23 giugno 1999
dal Tribunale Civile di Sondrio è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
__________;
–
__________.
Comunicazione
all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona (oneri
processuali).
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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