AIUTO
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Numero d'incarto:
10.1999.20
Data decisione, Autorità:
31.08.2004, IICCA
Incarto n.
10.1999.20
Lugano
31 agosto
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Giani (quest'ultimo in sostituzione della
giudice Epiney Colombo, astenuta)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da
AT 1
rappr. da RA 2
contro
CV 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 110'000.-
(pari a fr. 168'575.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda
avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________
LI 1, e a LI 2 , denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la
convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;
completato
lo scambio degli allegati preliminari;
esperita
l'istruttoria di causa;
citate le
parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 28 gennaio 2004;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Alla
fine del 1996 __________ AT 1, contattato da alcuni procacciatori d'affari che
gli avevano proposto di investire in Svizzera, si recò presso la sede __________
della fiduciaria CV 1 ove, presenti tra gli altri il funzionario __________ TE
3 e __________ LI 1, gli vennero illustrati gli estremi di un investimento
finanziario ad alto rendimento da effettuarsi negli Stati Uniti. Convinto dai
suoi interlocutori della bontà dell'operazione, il 22 gennaio 1997, egli
sottoscrisse presso quella società un contratto (doc. C) con LI 2 società
panamense facente capo a __________ LI 1, liberando nel contempo una somma di
US $ 100'000.-, che avrebbe dovuto creare, mensilmente, importanti guadagni.
Sennonché, dopo il versamento delle prime tre rate mensili d'interessi per
complessivi US $ 18'000.-, i versamenti tutt'a un tratto cessarono e il
capitale investito, ivi compreso il supplemento del 10%, che in base al
contratto sarebbe stato pure dovuto in caso di inadempienza, non venne più
restituito all'investitore.
-
Con
la petizione in rassegna __________ AT 1 ha convenuto in lite CV 1 nella sua
veste di consulente, collettore per i capitali investiti ed organizzatrice
dell'operazione, rimproverandole in particolare di non aver verificato la
validità della garanzia (un atto di cessione secondario relativo a una quota di
titoli del Tesoro USA), rivelatasi in seguito priva di valore, messa a suo
tempo a disposizione da LI 2 nell'evenienza di una sua inadempienza. Egli ha
pertanto chiesto la condanna della controparte al pagamento di US $ 110'000.-,
pari al 110% del capitale che avrebbe dovuto essere coperto dalla garanzia in
questione.
-
La
convenuta si è opposta alla petizione rilevando di aver in realtà svolto un
ruolo del tutto marginale nell'operazione, avendo funto unicamente da
collettore dei fondi dei clienti di __________ LI 1, che essa aveva poi
trasferito, su incarico di questi ultimi, a LI 2, la quale, insieme al predetto
__________ LI 1, era dunque l'unica responsabile della perdita subita
dall'attore. In tale veste non le competeva alcun obbligo di controllo in
merito alle garanzie fornite a tutela del capitale investito, tanto più che la
controparte si era espressamente assunta la responsabilità dell'investimento,
manifestamente di carattere speculativo, e le aveva rilasciato
un'incondizionata manleva da ogni responsabilità sull'esito dell'operazione.
-
Nei
successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative,
contestando quelle di controparte.
-
Prima di esaminare il merito della lite, occorre premettere due
considerazioni, una di carattere eminentemente giuridico e l'altra di carattere
più pratico.
Dal punto
di vista giuridico, va rilevato che, per giurisprudenza invalsa, il giudice non
è vincolato dalle motivazioni giuridiche, talvolta erronee, prospettate in
causa dalle parti ed è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87). Dal punto di vista pratico, occorre
invece premettere, con riferimento alla presente causa, che l'attore, pur
avendo richiamato le risultanze di altri incarti (inc. 10.1999.21-23), non può
assolutamente prevalersi delle circostanze di fatto che sono emerse in
occasione di incontri o colloqui che __________ TE 3 o chi per esso aveva avuto
con altri investitori e i loro rispettivi accompagnatori: l'istruttoria ha in
effetti pacificamente provato che egli non era presente agli stessi, tanto è
vero che, per sua stessa ammissione, questi altri investitori sono stati da lui
conosciuti per la prima volta solo nell'aprile 1998 (replica p. 9).
-
Come
accennato, l'attore ritiene che la mancata verifica della validità della
garanzia messa a disposizione da LI 2 costituisca una chiara violazione
contrattuale da parte della convenuta, tale da innescare la sua responsabilità.
Non è così. In base al contratto di mandato, sottoscritto il 22 gennaio
1997(doc. 2), la convenuta era in effetti unicamente tenuta, per quanto qui
interessa, a ricevere a suo nome la garanzia in questione (ovvero l'atto di
cessione secondario), che in base al contratto d'investimento concluso il
medesimo giorno sarebbe stata trasferita e consegnata all'attore (cfr. doc. C
exhibit "B"), e pertanto non le era assolutamente fatto obbligo di
effettuare verifiche o controlli particolari circa la validità della stessa o
in merito alla bontà delle entità giuridiche che l'avevano fornita.
-
Ancorché
questa tesi giuridica non sia stata evocata dall'attore -il che, come
accennato, non ne pregiudica comunque la ricevibilità (cfr. supra, consid. 5)-
questa Camera ritiene che la mancata verifica della validità della garanzia,
assieme ad altre circostanze che verranno evidenziate qui di seguito, è in ogni
caso tale da fondare una responsabilità extracontrattuale a carico della
convenuta, se non già per il fatto che quest'ultima ha contribuito a creare
nell'attore delle apparenze fallaci (sulla natura giuridica della
responsabilità per apparenze fallaci: cfr. DTF 120 II 331 consid. 5a,
124 III 297 consid. 6a; cfr. pure la sentenza inedita della I Corte civile del
Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 5; NRCP 2003
p. 276) quanto meno nella misura in cui essa gli ha fornito informazioni o
assicurazioni errate (anche qui si tratta in sostanza di un caso di
applicazione della responsabilità per aspettative risvegliate rispettivamente
della culpa in contrahendo: cfr. DTF 124 III 363 consid. 5 con rif. e la
sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre
2001, 4C.193/2000 consid. 4a; NRCP 2003 p. 275; II CCA 11 agosto
2003 inc. n. 12.2002.268).
7.1.1 Il
solo fatto che gli incontri tra le parti avvennero presso la sede della
convenuta alla presenza del suo funzionario __________ TE 3 e, almeno il primo
di questi, alla presenza di __________ LI 1, rispettivamente che i vari
contratti, di mandato (doc. 2) e di investimento (doc. C), vennero firmati
presso la sede della convenuta (teste __________ TE 3 p. 6), non è innanzitutto
sufficiente per potersi ammettere che quest'ultima avesse fatto credere
all'attore, contrariamente al vero, che l'investimento in questione sarebbe in
realtà avvenuto, se non proprio tramite lei stessa, quanto meno sotto il suo
controllo o con il suo coinvolgimento, il che, trattandosi di un'importante
fiduciaria svizzera, soggetta a seri controlli, presupponeva implicitamente la
serietà e la fattibilità tecnica e operativa dell'operazione proposta, ivi
comprese delle garanzie fornite; tanto più che il contratto di cui al doc. 2,
sottoscritto dall'attore, indicava pur sempre che l'investimento era stato
proposto da LI 2 nella persona del __________ LI 1.
7.1.2 Ad
ogni buon conto l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che la
convenuta aveva sottaciuto all'attore o comunque non l'aveva reso
sufficientemente edotto su circostanze rilevanti dell'operazione e sulle entità
giuridiche che vi partecipavano, di cui essa era o avrebbe dovuto essere a
conoscenza. Lo stesso funzionario __________ TE 3, per atti concludenti, ha in
effetti continuato a consigliare l'investimento in questione o comunque non
l'ha sconsigliato -il che nelle particolari circostanze costituiva un'implicita
conferma della serietà dell'operazione- ancorché non conoscesse
sufficientemente i partner dell'operazione né i dettagli dell'investimento
stesso: egli, in effetti, non aveva mai avuto a che fare in precedenza con __________
LI 1, che aveva superficialmente conosciuto nel 1995, ma della cui attività non
aveva conoscenze particolari (teste __________ TE 3 p. 6 seg.); egli non sapeva
verosimilmente nulla delle società implicate nell'operazione, la panamense LI 2
(firmataria del contratto di investimento di cui al doc. C), le americane __________
(società di revisione incaricata di ricevere i fondi investiti e di rimettere
le garanzie all'attore rispettivamente alla convenuta stessa), __________
(società fiduciaria di LI 2) e __________ (società beneficiaria delle garanzie
messe a disposizione); e neppure si era preoccupato di verificare (teste __________
TE 3 p. 7; cfr. risposta p. 10 e 12) -dando con ciò l'impressione che quanto
veniva detto e/o documentato corrispondeva al vero- le referenze che __________
LI 1 gli aveva fornito in merito alla società __________ (doc. 3)
rispettivamente le indicazioni, per altro vaghe, da questi rese avanti agli
investitori in merito al tipo d'investimento (acquisizione e rivendita di titoli
di stato americani), che pure in base alle previsioni avrebbe dovuto creare
profitti a dir poco straordinari, dell'ordine del 10% mensile (cfr. doc. C).
7.2 Il
comportamento tenuto nell'occasione dalla convenuta, tramite il suo funzionario
__________ TE 3, è senz'altro costitutivo di colpa, anche nel caso in cui, come
sembra, egli avesse ritenuto che l'investitore era stato in realtà indirizzato
alla convenuta da collaboratori di __________ LI 1 (teste __________ TE 3 p.
6). Questi, se avesse prestato la necessaria attenzione, avrebbe in effetti
potuto e dovuto riconoscere che le sue dichiarazioni e i soprattutto suoi
silenzi erano senz'altro tali da indurre l'attore, che fino a quel momento non
aveva ancora preso una decisione definitiva in merito all'investimento (tanto è
vero che la convenuta aveva garantito all'attore che fino alla firma del
contratto d'investimento avrebbe tranquillamente potuto riavere la somma
depositata presso di lei, cfr. teste __________ TE 3 p. 6), a ritenere serie le
persone partecipanti allo stesso rispettivamente fattibile e non azzardata
l'operazione proposta.
7.3 Contrariamente
a quanto ritenuto dall'attore, il danno che egli ha subito a seguito del
comportamento illecito della convenuta, per definizione dato dalla differenza
tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del
danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell'evento che ha
causato il danno (Brehm, Berner Kommentar, N. 70 ad art. 41 CO; DTF
104 II 199; II CCA 21 dicembre 1998 inc. n. 12.98.54), non corrisponde
all'importo, pari al 110% del capitale, che la garanzia avrebbe dovuto coprire.
In assenza di un formale impegno della convenuta a verificare la validità della
garanzia, esso deve in effetti essere intravisto nella somma che, a seguito
delle dichiarazioni e soprattutto dei silenzi della convenuta, l'attore era
stato in definitiva indotto ad investire. In concreto esso deve dunque essere
cifrato in US $ 100'000.-, pari al capitale andato perso.
7.4 Nel
caso concreto non vi è dubbio che tra il comportamento illecito della convenuta
e il danno subito dall'attore vi sia un nesso di causalità adeguata, condizione
che è data qualora, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della
vita, un fatto sia idoneo a provocare un risultato come quello che si è
realizzato, così che quest'ultimo appaia in modo generale favorito da tale
fatto (DTF 123 III 110 consid. 3a, 122 IV 17 consid. 2c/bb). Il fatto di
indurre la controparte, sulla base di informazioni fallaci, a ritenere serie le
persone partecipanti a un investimento rispettivamente fattibile e non
azzardata un'operazione finanziaria, è in effetti in generale tale da causare
le perdite che l'investimento in questione ha in seguito provocato.
- Ammessa
con ciò la responsabilità della convenuta per le perdite subite dall'attore
-anche perché il fatto che quest'ultimo nel doc. 2 abbia dichiarato di
assumersi la piena responsabilità dell'investimento rilasciando oltretutto una
manleva a favore della convenuta non può liberare quest'ultima, sia per il
fatto che in realtà gli erano state sottaciute o dissimulate tutta una serie di
circostanze rilevanti per l'investimento sia per il fatto che a quest'ultima,
come vedremo, andava in ogni caso imputata una colpa grave (art. 100 cpv. 1
CO)- si tratta ora di stabilire l'ammontare del risarcimento da lei dovuto, che
il giudice deve valutare con equo apprezzamento delle circostanze e della
gravità delle colpe in gioco, segnatamente di quelle imputabili all'attore e
alla convenuta (art. 43 e 44 CO).
8.1 All'attore
va sicuramente rimproverata una certa colpa per aver dato seguito
all'investimento in questione. Già negli anni precedenti egli aveva invero
espresso il suo interesse per investimenti all'estero, ancorché vi avesse poi rinunciato
in assenza di sufficienti garanzie (petizione p. 5). Confrontato ora con
l'eventualità di un investimento in Svizzera tramite una fiduciaria affermata
come la convenuta, egli si è subito dimostrato interessato, tant'è che si è ben
presto recato a __________ per un incontro e in seguito, visto l'esito dei
colloqui, ha provveduto a far affluire i capitali necessari su un conto
fiduciario aperto presso la convenuta in attesa che si perfezionassero le
relative pratiche. Egli avrebbe inoltre potuto intuire il rischio insito in un
investimento come quello concretamente prospettato, che, nella misura in cui
prevedeva profitti dell'ordine del 10% mensile rispettivamente, in caso di
inadempienza dei mutuatari, un risarcimento pari al 110%, doveva senz'altro
essere considerato di carattere speculativo. Oltretutto, a parte essersi
informato sulla reputazione della convenuta (petizione p. 3), egli non
conosceva né __________ LI 1 né le persone giuridiche che avrebbero partecipato
all'operazione, né era al corrente, se non in modo vago, del genere di
investimenti che sarebbero stati effettuati negli Stati Uniti. E ciononostante
aveva sottoscritto un documento -della cui limitata portata si è comunque già
detto- in cui si assumeva la piena responsabilità dell'investimento e aveva
rilasciato all'indirizzo della convenuta un'incondizionata manleva da ogni
responsabilità sull'esito dell'operazione (doc. 2).
8.2 Alla
convenuta, come esposto in dettaglio nei considerandi che precedono (in
particolare consid. 7.1.2), va invece rimproverato di aver sottaciuto
all'attore o comunque non l'averlo reso sufficientemente edotto su circostanze
rilevanti dell'operazione e sulle entità giuridiche che vi partecipavano, di
cui essa era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Nell'occasione essa ha agito
con una leggerezza ed approssimazione estrema, assolutamente intollerabili per
una società fiduciaria svizzera, tanto più che essa, per il suo intervento,
aveva beneficiato delle commissioni per la gestione di apertura del conto fiduciario.
Accettando di agire anche quale fiduciaria di __________ LI 1 (teste __________
TE 3 p. 6), essa si è di fatto venuta a trovare nel mezzo di un conflitto di
interessi, che ha in definitiva risolto a scapito dell'attore. Ad aggravare
ulteriormente la sua posizione, va pure menzionato il fatto che il contratto
d'investimento speculare da lei concluso successivamente -ma pur sempre prima
che il denaro degli investitori fosse inviato negli Stati Uniti- con __________
(doc. A) prevedeva addirittura un'incredibile tasso d'interesse mensile del 40%
mensile, di cui oltretutto una percentuale era a suo favore (teste __________ TE
3 p. 6 e 8; cfr. pure teste __________, inc. rich. 10.1999.22, p. 3),
circostanza questa che certo avrebbe dovuto indurla a dubitare delle
affermazioni fornite da __________ LI 1 rispettivamente ad effettuare ulteriori
controlli o verifiche, che, se messi in atto -ciò che venne fatto,
tardivamente, solo dopo la sospensione dei versamenti delle rate mensili,
rivolgendosi a uno studio legale americano (cfr. doc. D)- avrebbero senz'altro
permesso di smascherare l'inconsistenza, per altro facilmente riconoscibile
(cfr. doc. D), del castello di carta costruito da __________ LI 1. Lo stesso __________
TE 3 ha del resto dovuto ammettere che, confrontato con un contratto che gli
prospettava guadagni del 40% mensile, mai avrebbe messo a disposizione i suoi
soldi (teste __________ TE 3 p. 8). E tuttavia ha fatto in modo che la
convenuta lo sottoscrivesse (SIC!).
8.3 Esaminando le colpe che in concreto si contrappongono, occorre
rilevare che quella della convenuta, grave, deve senz'altro essere considerata
predominante, non solo perché è lei che, sfruttando la sua posizione di
fiducia, ha contribuito a creare la situazione "di pericolo" per l'attore,
ma anche perché con le sue dichiarazioni e con i suoi silenzi lo ha di fatto
indotto a far venir meno ogni sua capacità critica. La leggerezza dimostrata
nell'occasione da quest'ultimo assume però a sua volta i connotati di una colpa
non indifferente, che, pur non portando a un'interruzione del nesso causale, a
giudizio della scrivente Camera giustifica tutto sommato di ridurre la misura
del risarcimento in ragione di 1/3.
- Ne
discende, in parziale accoglimento della petizione, che a favore dell'attore
può in definitiva essere riconosciuta la somma di US $ 66'666.66 (2/3 di US $
100'000.-), cui vanno aggiunti, come da lui richiesto -e non contestato dalla
convenuta- gli interessi al 5% dal 5 dicembre 1997 (per la decorrenza degli
interessi in caso di atto illecito, cfr. Brehm, op. cit., N. 97 e 99 ad
art. 41 CO; II CCA 27 luglio 2004 in. n. 12.2003.96).
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese
gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. La
petizione 28 giugno 1999 è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza CV 1, __________,
è condannata a pagare a __________ AT 1, __________, la somma di US $ 66'666.66
oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997.
II. Le
spese giudiziarie, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
4'800. --
b)
testimoni
fr. 150.--
c)
spese fr.
50.--
Totale
fr. 5'000. --
già
anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 2/5 e per la
rimanenza sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr.
2'500.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione:
Terzi implicati
- LI
1
- LI
2
- TE
1
- TE
2
- TE
3
- TE
4
- TE
5
- TE
6
- TE
7
- TE
8
- TE
9
- TE
10
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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