AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1998.24
Data decisione, Autorità:
22.01.2002, IICCA
Incarto n.
10.1998.00024
Lugano
22 gennaio
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 24 luglio 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 207'253.15
oltre interessi all'8% dal 1° dicembre 1995 su fr. 162'575.60 e dal 1° dicembre
1996 su fr. 44'677.55, oltre a fr. 300.-- di spese esecutive e fr. 723.35 di
tasse d'incasso, come pure il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Lugano;
domande
avversate dal convenuto che si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale
ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 10'149.45 oltre
interessi al 5% dal 22 gennaio 1997;
esperita
l'istruttoria di causa, conclusasi con la rinuncia delle parti al dibattimento
finale già indetto per il 5 febbraio 2001;
letti gli
allegati conclusionali presentati il 19 gennaio rispettivamente il 2 febbraio
2001;
esaminati
gli atti dell'incarto.
ritenuto
in fatto:
A. Tra
il 1992 ed il 1993 __________ SA ha acquistato dall'importatore in Svizzera
__________ 42 apparecchi americani di elettrochirurgia Ellman-Surgitron con i
relativi accessori per un prezzo complessivo di fr. 154'072.25 (doc. C),
rivendendoli in seguito a vari medici e ospedali in Romandia. A quel momento
l'importatore aveva assicurato che l'omologazione in Svizzera delle
apparecchiature da parte dell'Associazione Svizzera degli elettricisti (ASE), indispensabile
in base alla legislazione di allora, non avrebbe tardato ad essere concessa
(duplica p. 4 e conclusioni del convenuto p. 2; rogatoria __________ ad 4 e 8).
B. Nei
mesi successivi, preso atto dei reclami di alcuni clienti, che dapprima si lamentavano
unicamente per il ritardo nell'omologazione e in seguito erano giunti a
sostenere, sulla base di un rapporto dell'Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte (doc. O), che gli apparecchi in questione non ossequiavano le
condizioni di sicurezza internazionali/EC 601-1 (cfr. plico doc. H),
___________ SA ha sollecitato a più riprese l'importatore a chiarire la
questione e in particolare a metterle a disposizione una copia della domanda
d'omologazione (doc. E, L e M), senza tuttavia ottenere riscontri concreti.
Nella
primavera del 1994 essa ha pertanto deciso unilateralmente di ritirare tutte le
apparecchiature vendute ai clienti e di rimborsare loro quanto da essi versato;
nel frattempo, il 27 aprile 1994, ha provveduto a rescindere i contratti di
compravendita con l'importatore (doc. 18).
C. Con
la petizione in rassegna ___________GmbH (recte: ___________ AG) - successore
in diritto di ___________ SA (cfr. doc. A) - ha chiesto la condanna di
___________ al pagamento di fr. 207'253.15 oltre interessi nonché il rigetto in
via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e 590581 dell'UEF
di Lugano.
Essa
evidenzia innanzitutto come alla fine del 1995 tra le parti sarebbe venuto in
essere un accordo transattivo in base al quale il convenuto si era impegnato a
rifonderle il danno di fr. 200'087.60 da lei subito a seguito della risoluzione
dei contratti (fr. 174'647.60 rimborsati ai clienti, fr. 17'000.-- di spese
legali e fr. 8'440.-- di interessi, cfr. doc. T), accordo che egli aveva
tuttavia ossequiato solo in minima parte, versandole unicamente fr. 37'512.--
in 9 rate (doc. AA). Al saldo a suo favore, così risultante, di fr. 162'575.60
andavano aggiunti altri fr. 44'677.55 pari al prezzo di alcune forniture (doc.
OO) che il convenuto non aveva provveduto a pagare.
D. Il
convenuto si è opposto alla petizione. A suo giudizio, la rescissione dei
contratti non era giustificata, l'attrice essendo ampiamente informata in
merito al problema dell'omologazione e comunque non avendogli tempestivamente
notificato la difettosità della merce, tanto più che ogni sua eventuale pretesa,
già estinta per il fatto che il termine di prescrizione annuale non era stato
nuovamente interrotto dopo l'inoltro di un PE nel 1994, in ogni caso già lo era
almeno nella misura in cui si riferiva ai contratti conclusi prima del 27
aprile 1993. Quanto all'accordo transattivo, lo stesso non si era in realtà mai
perfezionato, in quanto le parti non avevano raggiunto un'intesa sul pagamento
rateale, sulla riconsegna immediata degli apparecchi e sulla ripresa dei
rapporti commerciali segnatamente con riferimento alle placchette Ektachem: ne
discendeva che le rate di complessivi fr. 37'512.--, da lui versate senza un
valido titolo, dovevano essergli restituite. Ciò posto, atteso che l'attrice
era sua creditrice per fr. 44'677.55 e che egli per i suoi sforzi pubblicitari
aveva diritto al ristorno dell'1% della cifra d'affari netta, ovvero di altri
fr. 17'315.--, ne risultava un credito complessivo a suo favore di fr.
10'149.45, che egli ha preteso in via riconvenzionale.
E. Nei
successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando quelle di controparte.
Considerando
in
diritto:
-
A
questo stadio della lite è del tutto pacifico che l'attrice è creditrice nei
confronti del convenuto di fr. 44'677.55 oltre agli interessi moratori dal 26
novembre 1996 (doc. OO), somma relativa alle forniture di merce da lei effettuate
tra il settembre e l'ottobre 1996, rimaste impagate.
-
Ben
più complessa è la questione a sapere se tra le parti alla fine del 1995 sia
venuto in essere un accordo transattivo in base al quale il convenuto si impegnava
a rifondere alla controparte il danno da lei subito a seguito della rescissione
dei contratti di compravendita (fr. 200'087.60): il convenuto lo contesta,
rilevando come su alcuni punti essenziali (pagamento rateale, riconsegna
immediata degli apparecchi, ripresa della fornitura delle placchette Ektachem)
non era stato raggiunto un accordo, mentre l'attrice, reputando del tutto secondarie
tali questioni, è di parere opposto.
2.1 Giusta
gli art. 1 e 2 cpv. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti
abbiano manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca
volontà su tutti i punti essenziali, ritenuto che secondo la dottrina maggioritaria
ciò è il caso se essi si sono accordati sia sui punti oggettivamente essenziali,
ovvero quelli che costituiscono il contenuto minimo ma indispensabile ("Geschäftskern")
del contratto, sia sugli eventuali punti soggettivamente essenziali, ovvero su
questioni secondarie da un punto di vista oggettivo ma che per una o entrambe
le parti costituiscono nondimeno un aspetto determinante, la "condicio
sine qua non", per la conclusione del contratto (Kramer, Berner Kommentar, N. 7 e
segg. ad art. 2 CO; Bucher,
Basler Kommentar, N. 3 ad art. 2 CO). Sempre giusta l'art. 2 cpv. 1 CO il
mancato accordo sugli altri punti secondari riservati, come pure su quelli non
riservati (Kramer, op.
cit., N. 17 ad art. 2 CO con riferimento a DTF 103 II 190), non
compromette per contro il perfezionamento del contratto, ritenuto che in tal
caso, ai sensi del cpv. 2 della stessa norma, il giudice deciderà sui medesimi
secondo la natura del negozio.
2.2 Nel
caso di specie, le manifestazioni di volontà più importanti scambiate delle
parti in merito al noto accordo transattivo risalgono ai mesi di novembre -
dicembre 1995.
Con
lettera 27 novembre 1995 (doc. V) il convenuto, per liquidare la vertenza
attinente alle apparecchiature Surgitron, comunicava all'attrice tra l'altro
quanto segue: "… allo scopo di raggiungere un accordo e solo a seguito
della vostra azione di ritorsione, vi proponiamo il pagamento della somma di
fr. 200'087.60 da voi richiesta in 48 rate mensili di fr. 4'168.--. Attendiamo
pure la consegna dei 42 apparecchi da voi ritirati", concludendo il
suo esposto con la frase "Vi chiediamo di considerare questa offerta
come la più ragionevole possibile e vi invitiamo a non voler intralciare la
nostra prossima ordinazione del materiale Ektachem".
Il
18 dicembre 1995 (doc. Z) l'attrice, per quanto qui interessa, rispondeva nei
seguenti termini, accettando almeno parzialmente la proposta: "Ihren
Vorschlag auf Abzahlung der Summe von fr. 200'087.60 innerhalb von 4 Jahren
nehmen wir zur Kenntnis. Unser Vorschlag für die Rückerstattung lautet wie
folgt: die Firma ___________ regelt die Rückerstattung des oben erwähnten
Betrages, respektive dessen Abzahlung direkt über eine Schweizerbank. Als
Gegenleistung und im Sinne der Verbesserung unserer Geschäftsbeziehungen wird
___________die Zinsen während der Abzahlungsphase (48 Monate) übernehmen",
concludendo "dass wir gerne bereit sind, das weitere Vorgehen zu besprechen".
Nonostante
un nutrito scambio di corrispondenza, le parti non sono riuscite ad evadere
positivamente le divergenze, cosicché il convenuto il 17 dicembre 1996 ha
dichiarato decaduto l'accordo transattivo (doc. MM).
2.2.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dal convenuto, è in definitiva solo sulle modalità di
pagamento della somma di fr. 200'087.60 e non anche su altre questioni che a
quel momento vi era ancora una divergenza d'opinione tra le parti (cfr. pure
doc. MM): mentre la questione della riconsegna delle apparecchiature non era
assolutamente litigiosa - dal doc. V non risultava per altro che la stessa
dovesse avvenire immediatamente - tanto è vero che l'attrice nel doc. Z non
aveva contestato su questo punto la proposta del convenuto, nemmeno risulta che
la continuazione della fornitura delle placchette Ektachem o meglio la
richiesta di non ostacolare la "prossima" fornitura rientrasse,
stante la particolare formulazione del doc. V, tra le condizioni per il perfezionamento
dell'accordo transattivo, fermo restando che tale richiesta è stata in ogni
caso adempiuta dall'attrice, la quale ha in effetti continuato a rifornire la
controparte fino al 25 settembre 1996.
Ciò
premesso, si tratta ora di stabilire se nelle particolari circostanze il
disaccordo tra le parti in merito alle modalità di pagamento della somma era
tale da comportare il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo, in
altre parole se la questione costituiva un punto essenziale del contratto. A giudizio
della scrivente Camera, il quesito deve essere risolto per la negativa.
Innanzitutto
si osserva che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di
precisare che le condizioni di pagamento non rappresentano in linea di principio
un elemento oggettivamente essenziale del contratto, bensì un punto secondario
(Gauch/Aepli/Casanova, OR Allgemeiner
Teil, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 3. ed., Zurigo 1992 p. 14; cfr. pure Bucher, op. cit., N. 7 ad art. 2
CO). Con ciò il problema di fondo non è tuttavia risolto, essendo in effetti
possibile che l'accordo sulla particolare questione fosse soggettivamente essenziale
per una o entrambe le parti. Sennonché, nel caso di specie nulla, nemmeno il
tenore del doc. V, permette di ritenere che il 27 novembre 1995, al momento
della formulazione della proposta, il convenuto abbia lasciato intendere in
modo riconoscibile per la controparte che l'accettazione delle modalità di
pagamento da lui indicate costituisse una condizione per il perfezionamento
dell'accordo transattivo (Kramer,
op. cit., N. 11 ad art. 2 CO): il convenuto, iniziando a versare le rate
previste dall'accordo transattivo e soprattutto continuando a corrisponderle
anche dopo la ricezione del doc. DD, con cui la controparte gli aveva ribadito
- ciò che egli, dopo aver frainteso il doc. Z, aveva ora finalmente capito - di
non condividere le modalità di pagamento, ha anzi chiaramente fatto intendere
che la particolare questione non era in ogni caso tale da compromettere la
validità dell'accordo transattivo stesso (cfr. Kramer, op. cit., N. 12 ad art. 2 CO); oltretutto,
accettando in epoca successiva di partecipare a un incontro finalizzato alla
modifica delle condizioni di pagamento, modifica che inizialmente sembrava per
altro soddisfarlo (cfr. doc. GG), e formulando a sua volta una nuova e diversa
proposta di saldare l'intero debito, previa consegna degli apparecchi, entro il
31 gennaio 1997 (doc. GG), ha nuovamente lasciato intendere che quanto da lui
proposto nel doc. V non fosse una condizione essenziale, la "condicio sine
qua non", per concludere l'accordo (cfr. Bucher, op. cit., ibidem); il fatto infine che le due
proposte si differenziassero in definitiva l'una dall'altra unicamente in alcuni
piccoli dettagli tecnici (l'unica differenza consisteva in pratica nell'obbligo
per il convenuto di farsi accordare l'intero credito da una banca, dietro prestazione
di garanzie, e di versarlo subito all'attrice, fermo restando che da un punto
di vista economico entrambe le soluzioni si equivalevano, visto e considerato
che il convenuto in entrambi i casi avrebbe pagato solo le 48 rate, senza
interessi di sorta) esclude a sua volta che la parte convenuta possa pretendere
il mancato perfezionamento dell'intero accordo (Kramer, op. cit., N. 18 ad art. 2 CO; Bucher, op. cit., N. 3 in fondo).
2.2.2 Stabilito
così che sui punti essenziali (ammontare della somma da restituire e riconsegna
delle apparecchiature) le parti avevano raggiunto un accordo e che le modalità
di pagamento costituivano nel caso concreto solo un punto secondario, se ne
deve concludere, giusta l'art. 2 cpv. 1 e 2 CO, che il contratto è senz'altro
venuto in essere, fermo restando che quest'ultimo dettaglio andrà regolato dal
giudice secondo la natura del negozio. Egli in tal caso, se l'interpretazione
del contratto non permette di chiarire la questione, colmerà la lacuna
contrattuale facendo capo al diritto dispositivo oppure agli usi locali,
subordinatamente adottando la soluzione che meglio tiene conto della situazione
soggettiva delle parti oppure ancora, se non è il caso, la soluzione che
riterrà oggettivamente migliore (Bucher,
op. cit., N. 12 e segg.).
Nel
caso di specie, visto il tenore delle contrapposte modalità di pagamento e
considerato in particolare che la proposta dell'attrice di un versamento
dell'intero capitale nel 1995 o 1996 - l'unica questione, come detto, su cui le
opinioni delle parti divergevano - non è più attuale (Kramer, op. cit., N. 21 ad art. 2
CO), l'unica soluzione possibile è quella di prevedere un pagamento del debito
in 48 rate, come previsto dal convenuto.
2.2.3 Da
quanto precede, si ha che l'attrice è creditrice nei confronti del convenuto di
fr. 200'087.60, somma ridotta a fr. 162'575.60 a seguito del pagamento da parte
di quest'ultimo di 9 rate di fr. 4'168.--, ritenuto che su tale somma sono inoltre
dovuti gli interessi moratori dalla data media del 1° febbraio 1998.
L'incasso
di tale somma, ancorché ciò non sia stato previsto nel "petitum",
potrà tuttavia avvenire solo dietro contestuale riconsegna da parte
dell'attrice delle 42 apparecchiature, senza la quale l'accordo transattivo
risulterebbe monco (Rep. 1996 p. 194). In tali circostanze, preso atto
che il credito dell'attrice è in definitiva condizionato - e non risulta che
essa abbia adempiuto o offerto di adempiere alla condizione - non è per il
momento possibile rigettare l'opposizione interposta al PE N. 590580.
2.2.4 La
pretesa attorea di fr. 162'575.60 essendo già stata accolta a seguito dell'accertata
esistenza di un accordo transattivo, non torna conto esaminare se la stessa
fosse eventualmente dovuta anche per il fatto che la rescissione dei contratti
di compravendita era possibile in base alle norme relative ai difetti della cosa
venduta (art. 197 e segg. CO) rispettivamente a seguito di un vizio di volontà
(art. 24 e segg. CO). Lo stesso vale per l'eccezione di prescrizione, che il
convenuto ha mantenuto in sede conclusionale solo nell'evenienza in cui
l'attrice si fosse richiamata alle norme sui vizi di volontà.
- Il
convenuto, evidenziando come contrattualmente gli era stato garantito il
ristorno dell'1% della cifra d'affari netta, che negli anni 1994-1996 era stata
di fr. 1'731'498.40, pretende dall'attrice la rifusione di complessivi fr.
17'315.--.
La richiesta è fondata.
Contrariamente
a quanto ritenuto dall'attrice, l'accordo contrattuale concluso il 20 dicembre
1993 "Ristourne: Afin de parteciper à vos efforts publicitaires, une ristourne
de 1% sur le chiffre d'affaires net vous sera créditée à la fin de notre année commerciale,
soit au 30 juin" (doc. QQ) non obbligava in
alcun modo il convenuto ad effettuare una campagna pubblicitaria - di cui per
altro nemmeno erano note le condizioni - a favore del prodotto Kodak Ektachem
fornito dall'attrice, ma gli garantiva un ristorno senza alcuna
controprestazione, anche se formalmente a titolo di partecipazione per i suoi
sforzi pubblicitari. Il fatto che il teste __________, membro della direzione
dell'attrice (rogatoria ad 1) - circostanza che impone di considerare con un certo
riserbo la sua testimonianza - sia di diverso avviso (rogatoria ad 14), non può
assolutamente modificare questo stato di fatto, tanto più che nell'occasione
egli ha espresso unicamente una propria opinione personale (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 237).
Essendo
stata dimostrata l'esattezza della cifra d'affari indicata dal convenuto (doc.
14 e 27-29), quest'ultimo risulta creditore nei confronti della controparte della
somma di fr. 17'315.--, come pure degli interessi moratori al tasso legale del
5% a far tempo dal 22 gennaio 1997 (doc. 15).
-
In
conclusione l'attrice risulta creditrice nei confronti del convenuto per fr.
189'938.15 (= fr. 44'677.55 + fr. 162'575.60 ./. fr. 17'315.--) - ritenuto che
limitatamente a fr. 27'362.55 (= fr. 44'677.55./. fr. 17'315.--) può pure
essere rigettata l'opposizione interposta al PE N. 590581 - oltre agli
interessi, di cui resta da determinare il saggio: non avendo essa provato nel
doc. HHH se ed eventualmente in quale misura il tasso di sconto bancario
valevole dopo il 1996 fosse superiore al tasso di mora legale del 5% (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 26 e n. 673 ad art. 184), lo stesso, nonostante le parti siano
commercianti, è dovuto unicamente in tale misura (art. 104 cpv. 3 CO). A ciò si
aggiungono le spese esecutive di fr. 100.-- per l'emissione del PE,
effettivamente pagate dall'attrice (doc. DDD), mentre le eventuali tasse
d'incasso saranno a carico del convenuto solo se nei suoi confronti verrà
proseguita la procedura forzata.
-
Ne
discende il parziale accoglimento della petizione e l'integrale reiezione della
domanda riconvenzionale ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. La petizione 24 luglio 1998 di ___________ AG è parzialmente
accolta e di conseguenza:
- Il
signor ___________, Lugano, è condannato a versare a ___________ AG, ___________,
la somma di fr. 27'362.55 oltre interessi al 5% dal 11 dicembre 1996 al 22
gennaio 1997 su fr. 44'677.55 e dal 22 gennaio 1997 su fr. 27'362.55 oltre alle
spese esecutive di fr. 100.--.
Il
signor ___________, Lugano, è pure condannato a versare a ___________ AG,
___________, la somma di fr. 162'575.60 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio
1998, dietro contestuale riconsegna delle 42 apparecchiature Ellman-Surgitron.
-
L'opposizione
interposta al PE n. 590580 dell'UEF di Lugano è confermata.
-
L'opposizione interposta al PE n. 590581
dell'UEF di Lugano è rigettata limitatamente alla somma di fr. 27'362.55 oltre
interessi al 5% dal 11 dicembre 1996 al 22 gennaio 1997 su fr. 44'677.55 e dal
22 gennaio 1997 su fr. 27'362.55.
II. Le spese relative alla petizione,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 8'000. --
b)
testimoni fr. 40. --
c)
rogatorie fr. 27. --
d)
perizia fr. 5'868. --
e)
spese varie fr. 100. --
Totale fr. 14'035.
==========
già
anticipate dall'attrice in ragione di fr. 6'500.-- e dal convenuto in ragione
di fr. 3'000.--, da anticiparsi per la rimanenza dall'attrice, restano a carico
di quest'ultima in ragione di 1/10 e sono poste a carico del convenuto per
9/10, il quale rifonderà all'attrice fr. 12'500.-- a titolo di ripetibili parziali.
III. La domanda riconvenzionale 30 ottobre 1998 di ___________ è
respinta.
IV. Le
spese relative alla riconvenzione, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'000.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr. 1'050.--
==========
già
anticipate dall'attore riconvenzionale nella misura di fr. 500.--, rimangono integralmente
a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.-- a titolo
di ripetibili.
V. Intimazione
a: - avv. __________;
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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