AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1994.13
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, ICCA
Incarto n.
10.94.00013
Lugano,
7 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa promossa direttamente in appello (azione di risarcimento
danni) con petizione del 14 ottobre 1991 dall’
avv.
dott. __________
(patrocinato
dall’avv. __________)
contro
(ora patrocinata __________)
per
ottenere il versamento di fr. 279 000.– con interessi al 7% dal 20 febbraio
1980, pretesa cui la convenuta si è opposta;
vista
la motivazione con cui il Tribunale federale ha annullato il 30 agosto 1994 la
sen-tenza emessa il 9 febbraio 1994 da questa Camera, ciò che rende necessaria
l’emana-zione di un nuovo giudizio;
esaminati
gli atti,
autorizzate
le parti a presentare un memoriale complementare avente per oggetto il te-ma
del rinvio al Tribunale di appello;
preso
atto che in tale occasione l’attore ha aumentato la domanda a fr. 294 624.–,
riducendo tuttavia gli interessi al 5% dal 20 febbraio 1980;
Ritenuto
in
fatto:
A. Il dott. __________ ha promosso causa il 14 ottobre 1991 direttamente
davanti al Tribunale di appello contro la ditta __________. per ottenere, come
cessionario (art. 260 LEF) di una pretesa risarcitoria avanzata da __________
verso la convenuta, il versamento di fr. 279 000.– oltre interessi al 7% dal 20
febbraio 1980. La ditta si è opposta alla pretesa e ha postulato il rigetto
dell’azione. Statuendo il 9 febbraio 1994, la prima Camera civile di appello ha
parzialmente accolto la petizione e ha condannato la __________. al pagamento
di fr. 211 200.– con interessi al 5% dal 20 febbraio 1980 (inc. n. 10.94.12).
B. Con sentenza del 30 agosto 1994 il Tribunale federale ha parzialmente
accolto un ricorso per riforma della __________ e, annullato il giudizio di
appello, ha rinviato la causa all’ autorità cantonale per definire l’entità del
danno in base al valore che le ringhiere alienate dalla __________ – depositaria
dei manufatti – avevano nel gennaio del 1980 (e non nell’ aprile del 1972).
Tutte le altre censure della ricorrente sono state invece respinte o dichiarate
inammissibili.
C. Dinanzi al Tribunale di appello è stata data alle parti la possibilità
di esprimersi in un memoriale complementare sul tema formante oggetto del
rinvio (ordinanza 30 marzo 1995 del giudice delegato). __________ ha presentato
un esposto del 3 maggio 1995 in cui postula il rigetto della petizione.
L’attore ha fatto pervenire una lettera in cui aumenta la pretesa iniziale da fr.
279 000.– a fr. 294 624.– (riducendo tuttavia gli interessi al 5%) con
riferimento al rincaro intervenuto fra il 1972 e il 1980.
Considerando
in
diritto:
- L’autorità cantonale cui è rimandata una causa può tener conto di
nuove allegazioni in quanto ciò sia consentito dalla sua procedura, ma deve
porre a fondamento della nuova decisione i considerandi di diritto contenuti
nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (art. 66 cpv. 1 OG). Le censure
già disattese dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio sono
definitivamente risolte e non possono più essere discusse (DTF 116 II 222 consid.
4e, 112 Ia 354 consid. 3c/bb). Dal profilo processuale il rinvio ha per effetto
di ripristinare la causa nello stato in cui questa si trovava immediatamente
prima che l’autorità cantonale statuisse (Poudret
in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, pag. 594 n. 1.2 con numerosi richiami di giurisprudenza).
a) Nella fattispecie il rinvio verte sull’accertamento del valore che
le ringhiere alienate dalla __________. avevano il 14 gennaio 1980, quando __________,
chiestane invano la riconsegna, ha inoltrato la prima domanda di esecuzione contro
la convenuta. Per il resto le tesi formulate da quest’ultima nel ricorso per
riforma sono state o respinte o dichiarate inammissibili dal Tribunale federale
(sentenza, fino a pag. 8 compresa), di modo che nella misura in cui la causa dovesse
intendersi ripristinata davanti alla Camera civile di appello anche in merito a
tali problemi, la motivazione originaria si dà per interamente riprodotta.
b) In caso di rinvio per nuova decisione la giurisprudenza ticinese non
permette l’assunzione di nuove prove, a meno che il procedimento di prima sede
“sia stato istruito in funzione di un’erronea convinzione sull’onere
probatorio, per cui, con simile premessa, una parte non ha avuto alcuna
occasione di proporre mezzi di prova” (Rep 1985 pag. 148, riportato anche da Poudret, op. cit., pag. 595 verso il
basso). La causa in esame non denota estremi del genere, né le parti – che
hanno avuto modo di esprimersi per scritto una volta ricevuta la motivazione
del Tribunale federale (cfr. DTF 103 Ia 139 consid. 3d) – lamentano una
violazione del loro diritto alla prova (art. 8 CC e 183 CPC). Il valore delle note
ringhiere deve quindi essere definito in base al fascicolo del processo sulla
scorta del quale è stata emanata la prima sentenza.
- Nella petizione del 14 ottobre 1991 l’attore ha addotto che le ringhiere
affidate alla convenuta nell’aprile del 1972 per la zincatura e la patinatura
erano costate 43 milioni di lire (al cambio di fr. 6.40 per mille lire). “Il
danno risarcibile è pertanto – ha concluso – di fr. 211 200.– oltre interessi”
(pag. 5, punto 10). A comprova della spesa egli ha prodotto una ricevuta di 33
milioni di lire rilasciata dalla ditta F__________, che aveva eseguito le
ringhiere (doc. F), e una distinta dei corsi di cambio (doc. R). La convenuta
ha “contestato l’ammontare esposto dall’attore”, sostenendo che la somma di 33
milioni di lire comprendeva anche altre opere (“verosimilmente la ditta in
questione ha eseguito altre ringhiere che esulano da quelle oggetto della
presente azione”: risposta del 30 ottobre 1991, pag. 7, ad 10). Il valore delle
ringhiere non è stato altrimenti discusso.
Con la replica del 5 dicembre 1991
l’attore ha confermato il pun-to 10 della petizione (pag. 6). A sua volta la
convenuta ha riaffermato la risposta, “contestate petizione e replica” (pag. 7,
ad 10). Nessun altro cenno sul valore delle ringhiere emerge dagli allegati
preliminari. Solo in sede di istruttoria i testi P__________ e G__________
hanno dichiarato che i parapetti non valevano più di fr. 28 000.– complessivi,
rispettivamente fr. 150.– il metro (verbale del 17 settembre 1992, pag. 2 e 3).
Entrambe le affermazioni sembrano riferirsi però al momento in cui le ringhiere
sono state consegnate alla __________. (aprile 1972), sicuramente non al
dicembre del 1980.
Nessun riferimento temporale al
valore delle ringhiere emerge, per finire, né dal memoriale conclusivo
dell’attore (dov’è semplicemente ribadita la tesi di petizione: pag. 8, punto
16), né da quello della convenuta (che non fa alcun cenno al problema). Le
parti hanno per altro rinunciato al dibattimento finale.
- L’art. 165 cpv. 2 CPC impone all’attore “la specifica, articolata
esposizione dei fatti che sono posti a fondamento della petizione” (lett. d),
come pure “l’indicazione specifica, per ciascun fatto, dei mezzi di prova
offerti o invocati” (lett. e). Il convenuto, a suo turno, deve rispondere ai
fatti allegati nella petizione “se-condo l’ordine in cui vennero esposti” (art.
170 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti non chiaramente contestati si presumono
ammessi, salvo contrarie risultanze di causa (art. 170 cpv. 2 CPC).
a) In concreto l’attore ha adempiuto – ancorché sommariamente – il
proprio onere di allegazione (art. 165 cpv. 2 lett. d CPC): ha spiegato a chi __________
aveva commissionato le ringhiere, quanto costui le aveva pagate e qual era
all’epoca il corso del cambio. Inoltre, limitatamente a 33 milioni di lire, ha
recato le relative prove (art. 165 cpv. 2 lett. e CPC), unendole alla petizione
(doc. F e R; art. 171 cpv. 1 CPC). La convenuta ha contestato bensì il valore
delle ringhiere per rapporto a quello indicato dall’attore, ma tali obiezioni
si sono rivelate infondate (essa ha finito per ammettere che la metratura dei
parapetti era quella indicata nella petizione: duplica, pag. 2 in fondo) o
inconsistenti (nul-la confortava le le affermazioni generiche, se non
interessate, dei testi C__________ e D__________). In nessuna circostanza la convenuta
ha preteso tuttavia che il valore delle ringhiere a lei affidate fosse
diminuito tra l’aprile del 1972 e il dicembre del 1980 o che – comunque sia –
tale valore non fosse più lo stesso.
b) Certo, spettava all’attore dimostrare il danno. Ma l’attore ha fatto
fronte – sia pure sbrigativamente – a tale obbligo, dimostrando (nei limiti di
33 milioni di lire) quanto le ringhiere erano state pagate e qual era il tasso
di cambio all’epoca. Ove la convenuta avesse inteso sostenere che le ringhiere
si erano svalutate nel periodo di giacenza, oppure che nel dicembre del 1980
sarebbe costato meno far eseguire le stesse opere (per il deprezzamento della
lira italiana) o ancora che il committente avrebbe dovuto affrontare
determinate spese ritirando tempestivamente la merce, essa avrebbe dovuto
allegare simili fatti negli allegati preliminari. In tal caso il valore delle
ringhiere ai fini della definizione del danno sarebbe stato considerato
litigioso e dimostrato nella sola misura in cui le prove ne avrebbero
suffragato l’entità (il tribunale avrebbe eventualmente potuto far capo
all’art. 88 CPC e indagare d’ufficio). Nella fattispecie, per contro, nessuna
controversia è mai sussistita sul valore delle ringhiere nel 1980 per rapporto
a quello del 1972. Né la contestazione sollevata dalla convenuta nella risposta
sul pregio dei manufatti (sopra, consid. 2) poteva presumersi riferita anche a
differenze di valore intervenute tra il 1972 e il 1980. La parte convenuta che
contesta le argomentazioni dell’attore deve indicare i motivi della sua
resistenza (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, Lugano 1993, note 2 e 3 ad art. 170 CPC). Invano si cercherebbe in
tutto il carteggio del processo un’ obiezione della convenuta a tale proposito.
c) È vero che l’obbligo di contestare specificamente i fatti, sotto
pena della loro ammissione, non va confuso con l’onere pro-batorio, nel senso
che l’attore non è esonerato dal dimostrare i fatti allegati solo perché la
controparte non li contesta (Cocchi/Trezzini,
op. cit., nota 1 ad art. 170 CPC). Ma proprio per tale motivo questa Camera – a
prescindere da qual-siasi valida contestazione della convenuta – ha accertato
il danno in 33 milioni e di lire e non nei 43 milioni pretesi dell’ attore.
Nessuna prova, se non le mere affermazioni di __________ (verbale del 17
settembre 1992, pag. 2), corroborava infatti un’ipotesi del genere. Nei limiti
di 33 milioni di lire la spesa era tuttavia sufficientemente comprovata (doc.
F) e il corso di cambio anche (doc. R). Spettava pertanto alla convenuta allegare
– cioè spiegare, non necessariamente dimostrare, poiché l’obbligo di allegazione
non si identifica con l’onere probatorio – che tale somma andava ridotta in
considerazione del tempo trascorso fra l’aprile del 1972 e il dicembre del
1980, ciò che non poteva sicuramente ritenersi presunto. Di fronte alla mancata
contestazione avversaria l’attore non aveva ragione di dimostrare ulteriormente
l’entità del danno: non aveva motivo dunque per produrre altri documenti o per
chiedere l’assunzione di ulteriori prove.
-
Se ne conclude, nella situazione descritta, che nessun elemento
induce ad accertare una mutazione del valore delle ringhiere tra l’aprile del
1972 e il dicembre del 1980. Né questa Camera potrebbe – per avventura –
indagare d’ufficio sul corso del cambio nel dicembre del 1980 senza sapere a
quale cifra applicare poi il relativo tasso (ossia a quanto corrispondevano,
nel 1980, 33 milioni di lire del 1972). La mancata contestazione della convenuta
aveva per effetto, anzi, che ai fini del danno doveva reputarsi ammesso il
valore a nuovo dei beni addotto dall’attore, salvo contrarie risultanze di
causa. Le quali, nel caso concreto, non emergono in alcun modo. Il dispositivo
originario deve quin-di, in ultima analisi, essere riconfermato.
-
L’attore ha maggiorato la sua pretesa, nella lettera del 15 maggio
1995 inviata a titolo di memoriale suppletivo, dagli iniziali fr. 279 000.– a
fr. 294 624.– con riferimento al rincaro (39.5% di fr. 211 200.–) intervenuto
tra il 1972 e il 1980. Ora, nel calcolo del danno vanno considerati bensì gli
aumenti di valore – non invece le diminuzioni – di cui un bene indebitamente
alienato dal depositario ha beneficiato dal momento in cui il depositante ha
chiesto la restituzione fino alla decisione dell’ultima istanza cantonale (DTF
109 II 474). A prescindere dalla circostanza che in concreto sarebbe
determinante non il rincaro verificatosi tra il 1972 (consegna delle
ringhiere alla convenuta) e il 1980 (prete-sa di restituzione) – come crede
l’attore – bensì quello intercorso fra il dicembre del 1980 (pretesa di
restituzione) e il febbraio del 1994 (sentenza dell’ultima autorità cantonale),
la maggiorazione dell’attore va respinta d’acchito.
Intanto essa si fonda su un
documento nuovo (una tabella mai prodotta, non un documento aggiornato già agli
atti), come tale improponibile in sede di rinvio (sopra, consid. 1b). Da questo
profilo all’attore non gioverebbero nemmeno gli altri documenti nuovi
introdotti – senza autorizzazione – con lettera del 29 dicembre 1994. Oltre a
ciò, il semplice aumento medio del costo della vita ancora non dimostra (e da
lungi) che tra il 1980 e il 1994 le ringhiere indebitamente alienate dalla __________
siano aumentate di valore nella stessa misura (al riguardo sarebbero occorsi
dati specifici sul costo del materiale e della manodopera). Infine non bisogna
dimenticare che i manufatti in questione sono stati eseguiti a __________ e che
pertanto si sarebbe dovuto considerare, se non altro, il rincaro intervenuto in
Italia combinato con il rinvilio della lira per rapporto al franco svizzero.
Quand’anche fosse ricevibile, la maggior pretesa dell’ attore mancherebbe
pertanto – così com’è motivata – di ogni verosimiglianza.
- L’aumento della pretesa formulata dall’attore per rapporto a quella
iniziale comporta una tassa di giustizia lievemente più elevata (maggior valore
litigioso) e, parallelamente, un minor grado di soccombenza della convenuta
(che deve corrispondere una somma pari ai cinque settimi circa e non più ai tre
quarti della domanda). Ciò implica anche una minore partecipazione al pagamento
delle ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Nelle spese vanno considerati altresì i
costi legati alla riassunzione della procedura (riapertura del processo e nuove
intimazioni).
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
La petizione è parzialmente accolta,
nel senso che la convenuta è condannata a versare all’attore la somma di fr.
211 200.– con interessi al 5% dal 20 febbraio 1980.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr. 6200.–
b) spese fr. 200.–
c) testi fr. 250.–
fr. 6650.–
anticipati dall’attore nella
misura di fr. 5000.–, sono posti per due settimi a carico dell’attore stesso e
per cinque settimi a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr.
9500.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione a:
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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