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PVG 2007 33 ΓÇó Invitation procedure: consortium with non-invited firm is admissible
PVG 2007 33Other CourtDec 31, 2007Dismissed
The case concerned an invitation procedure for interior painting works. The municipality had allowed consortia, and the appellant argued that a consortium was only permissible between invited firms. The court held that, in the absence of an express restriction, the notice of tender allowed a consortium with a non-invited firm. The court also noted that this reading better served competition, and that a restrictive interpretation would unnecessarily reduce the number of bids. The appeal was dismissed, and the court left open whether the challenge should have been brought against the tender notice itself.
Lap art. 13 cpv. 1 lett. c; procedure sur invitation; consortiums: sauf disposition contraire expresse, la formation d’une ARGE entre une entreprise invitée et une entreprise non invitée est admissible. L’interprétation du cahier des charges doit s’en tenir au texte et à l’économie de la procédure; si l’autorité entendait limiter le consortium aux seules entreprises invitées, elle devait le prévoir explicitement. Cette solution correspond en outre le mieux au principe de la libre concurrence, la procédure sur invitation ne pouvant être admise qu’à titre exceptionnel et devant, lorsque le droit cantonal l’exige, permettre l’obtention d’au moins trois offres (consid. 1-3).
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Appalti
Lap. Procedura****su invito.Ammissibilità diconsorziamenti.
Salvo disposizionecontraria, ilconsorziamento diuna ditta partecipantealla garasu invitocon unaditta non invitataè ammissibile**(cons. 1,**2).
Tale soluzioneè delresto lameglio rispettosadel princi-pio dellalibera concorrenza**(cons. 3).**
SubG. Einladungsverfahren. Zulässigkeit von Arbeitsge- meinschaften.
**Mangels anderslautender Vorschriften,ist ineinem Ein- ladungsverfahren die Bildung einer ARGE einerteilneh- menden mit einer nicht eingeladenen Firma zulässig (E.1,**2).
Diese Lösungträgt demPrinzip desfreien Wettbewerbs am besten Rechnung(E.3).
Considerandi:
1. Per le opere da pittore interne, il comune convenuto ha scelto la procedura a invito giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. c Lap. La con- troversia verte sull’ammissibilità del consorziamento di una ditta partecipante alla gara su invito con una ditta non invitata. Per il co- mune convenuto, non sarebbe dato entrare nel merito del ricorso, giacché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’avviso di gara e non la decisione di assegnazione. Dal canto suo l’istante consi- dera che prevedendo la possibilità di un consorziamento, l’avviso di gara andasse inteso come un consorziamento tra ditte invitate all’appalto e non nel senso ammesso in seguito dall’autorità co- munale. In questo senso, per l’istante non vi sarebbero stati mo- tivi per impugnare l’avviso di gara. La questione di sapere se la ditta ricorrente avesse giustamente dovuto già insorgere contro l’avviso di gara in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 lett. a Lap può nell’evenienza restare aperta, giacché il ricorso deve comunque essere respinto.
2. Come risulta dall’avviso di gara, per le opere in oggetto era ammesso il consorziamento. Non prevedendo tale possibilità alcuna altra limitazione, l’interpretazione che l’istante fa del di- sposto contravviene a quanto è stato esplicitamente richiesto
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nell’avviso di gara. Se il consorziamento doveva limitarsi alle ditte invitate all’appalto, l’autorità avrebbe dovuto specificarlo. Non avendo poste condizioni addizionali all’ammissibilità del consor- ziamento, questo doveva essere necessariamente possibile tra qualsiasi ditta invitata e qualsiasi altra ditta. In questo senso la pretesa avanzata dalla ricorrente, in merito al possibile consorzia- mento solo tra ditte invitate all’appalto, non trova alcun riscontro negli atti ed è contraria all’interpretazione della condizione di gara che poteva ragionevolmente fare qualsiasi concorrente.
1. Ma anche da un punto di vista materiale la soluzione scelta dal comune è inoppugnabile. E’ certamente vero, come addotto da parte della ricorrente, che permettendo il consorzia- mento con ditte non invitate all’appalto viene permessa la parteci- pazione alla gara di concorrenti non invitati. Non va però dimenticato che la procedura su invito, in quanto fortemente limi- tativa del principio della libera concorrenza che dovrebbe reggere l’ambito delle commesse pubbliche, non si può applicare che a de- terminate commesse e che la scelta del pubblico concorso è in ogni caso possibile. Per questo, nella misura in cui l’autorità, scegliendo la procedura su invito, intende incrementare comun- que un poco di più la concorrenza, la scelta non può che meritare protezione. Non va dimenticato che l’interpretazione fornita dalla ricorrente è quella che limiterebbe a oltranza la libera concorrenza. Se, infatti, solo le ditte invitate all’appalto potessero consorziarsi tra di loro, delle cinque offerte richieste ne verrebbero necessaria- mente introdotte un numero inferiore, o nel caso di un consorzia- mento di tutte le ditte invitate, un'unica offerta, in manifesto di- spregio al principio della libera concorrenza e alla normativa cantonale che richiede anche nella procedura a invito l’introdu- zione di almeno tre offerte (art. 13 cpv 1 lett. c in fine Lap). Prati- camente poi, la tesi di ricorso non va esente da critiche, non sa- pendo gli altri concorrenti quali siano esattamente le altre ditte invitate a presentare un’offerta e quindi con chi potrebbero con- sorziarsi. Ne discende che l’ammissibilità del consorzio convenuto in ricorso non dà adito ad alcuna critica, ma si palesa essere una soluzione che comunque meglio si conforma ai dettami della Lap della tesi sostenuta nel ricorso. U 07 18Sentenza del 27 aprile 2007
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