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PVG 2007 3 ΓÇó Naturalization refusal must be reasoned, even by communal assembly
PVG 2007 3Other CourtDec 31, 2007Partially Granted
The applicants contested a communal assembly's refusal of naturalization, arguing that they were denied access to the file and that the rejection was not reasoned. The court held that a refusal of naturalization must be motivated, both under the right to be heard and to safeguard the non-discrimination principle. In a communal assembly, the required reasons may be derived from the preparatory body's proposal if the assembly follows it, or from the discussion and voting grounds if the assembly departs from that proposal. Because the record did not clearly reveal the reasons for the refusal, the defect could not be cured by the court through direct grant of citizenship; the commune had first to be allowed to remedy the missing reasoning.
Art. 29 cpv. 2 CF; Art. 8 cpv. 2 CF; Art. 25 cpv. 1 LCCit; refusal of naturalization must be reasoned. The duty to state reasons applies also to negative naturalization decisions, in order to permit review and to ensure that no impermissible discriminatory motives underlie the rejection. In the context of a communal assembly, the reasoning requirement may be satisfied by the grounds of the preparatory authority if the assembly follows that proposal, or by the reasons emerging from the assembly debate and vote if it departs from the proposal. If no discussion occurs, the assembly must at least record why it rejected the application. A court may not itself substitute the missing reasons by granting citizenship outright; the commune must first be given the opportunity to cure the formal defect.
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Domanda di naturalizzazione. Obbligo di motivare.
**Necessità dimotivare ladecisione di****rifiuto (cons.**2a).
**Come puòessere soddisfattotale obbligonell’ambito di unadecisione diun’assemblea comunale(cons. 2b,**d, e).
Einbürgerungsgesuch. Begründungspflicht.
Notwendigkeit derBegründung ablehnenderEntscheide (E.2a).
**Wie dieseAnforderung imFall eines****Entscheides einer Gemeindeversammlung realisiert werden kann (E.2b,**d, e).
Considerandi:
2. a) Dal profilo formale viene fatta valere una crassa vio-
lazione del diritto di audizione sia relativamente alla mancata edi- zione dell’incarto che per quanto ha tratto all’assenza di una moti- vazione a sostegno della decisione impugnata. Il diritto di essere sentiti, quale garanzia procedurale generale, è espressamente sancito all’art. 29 cpv. 2 CF. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere de- dotto il diritto per gli interessati di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei loro confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ot- tenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferi- menti). Giusta la prassi delTribunale federale anche le decisioni ri- guardanti il rifiuto di una naturalizzazione vanno motivate (DTF 131 I 21 cons. 3, 130 I 149 cons. 5 e 129 I 230 ss. cons. 3.3 e 3.6). Ciò in considerazione del fatto che anche i votanti che si devono espri- mere in merito ad una naturalizzazione sono tenuti al rispetto del principio costituzionale della non discriminazione, sancito all’art. 8 cpv. 2 CF e stando al quale: nessuno può essere discriminato a causa della sua origine, razza o religione. Nell’ambito di una pro- cedura di naturalizzazione questo principio ha un’importanza par- ticolare, non essendo consentito negare la naturalizzazione ad una persona solo in base ad una determinata provenienza etnica o culturale risentita come estranea dalla maggioranza (DTF 129 I 230 cons. 3.5 non pubblicato nella raccolta ufficiale). La necessità di una motivazione vuole in questo contesto garantire che non si- ano propriamente stati motivi contrari al principio della non di- scriminazione razziale a giustificare la decisione negativa (René
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Schaffhauser, Bürgerrechte, in: Daniel Thürer/Jean-François Au- bert/Jörg Paul Müller [editore], Verfassungsrecht der Schweiz, Zu- rigo 2001, § 19 nota 17). La nuova normativa in materia vigente nel nostro cantone a partire del 1. gennaio 2006 garantisce del resto espressamente il diritto ad una motivazione. Infatti l’art. 25 cpv. 1 LCCit prevede espressamente la necessità di motivare le decisioni di rifiuto.
b) La prassi non ha però stabilito come tale obbligo possa essere concretamente soddisfatto nell’ambito di un’assemblea co- munale. In generale, quando la proposta della sovrastanza o della commissione preparatoria viene sostenuta dall’assemblea, si ritie- ne che i motivi a sostegno della decisione presa, per quanto non emergano elementi propri a sostenere il contrario, siano quelli esposti dall’organo incaricato dell’istruzione della pratica. Quando invece l’assemblea prende una decisione diversa dalla proposta fatta dall’organo incaricato di gestire la pratica, è indispensabile che tale diversa decisione trovi una motivazione. Qualora in sede di assemblea sia sorta una discussione sulla questione, i motivi espressi da coloro che hanno dato un voto sfavorevole possono essere presi a fondamento della decisione di rifiuto. Se non ha luogo alcuna discussione, è comunque indispensabile che l’as- semblea decida il motivo per cui non ha ritenuto di dare la propria approvazione alla richiesta al momento che si esprime in modo sfavorevole. Senza una motivazione a sostegno della decisione negativa, la procedura risulta essere viziata e il provvedimento preso in violazione delle regole procedurali minime non può in questa sede essere protetto.
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1. Per contro, l’assenza di una motivazione non può, lad- dove vi è stata una discussione in sede di assemblea, comportare l’accoglienza del ricorso nel senso che agli istanti venga ricono- sciuto il diritto di cittadinanza comunale da parte di questo Giu- dice, come preteso dai ricorrenti. Anche in considerazione del fatto che la necessità di una motivazione è una procedura piuttosto in- solita nell’ambito di quella che è una votazione popolare in sede assembleare, occorre accordare in primo luogo ai rappresentanti del comune patriziale la possibilità di determinarsi su tale carenza e se possibile di ovviare al vizio formale sulla base di quanto di- scusso in assemblea o sentito come critica prima della votazione (Yvo Hangartner, Grundsätzliche Fragen des Einbürgerungsrechts, AJP 2001 959).
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1. Come è stato esposto in precedenza, la decisione nega- tiva deve essere motivata. Da quanto risulta dal protocollo dell’as- semblea patriziale in questione, il rifiuto è stato preceduto da una discussione sulla durata del soggiorno, l’acquisto di una casa da parte dei petenti e l’integrazione in generale. Il protocollo non per- mette però di trarre delle chiare conclusioni sul perché del rifiuto deciso. In effetti, in sede assembleare era stata ventilata anche la necessità di una motivazione, ma questa era stata a torto ritenuta superflua o perlomeno non necessaria. Che questo Giudice possa supplire alla mancanza di una motivazione sulla base del proto- collo assembleare è escluso per più motivi. In primo luogo ai ri- correnti è stato precluso il diritto di vedere l’incarto, ciò che rende improponibile un eventuale sanamento della mancanza di moti- vazione. Inoltre, i motivi contenuti nel protocollo dell’assemblea sono riassunti in modo piuttosto succinto per una valutazione da parte di terzi. Per i rappresentanti del comune patriziale presenti in sala invece, potrebbe essere probabilmente possibile malgrado i pochi appigli protocollati ricordare maggiori dettagli della discus- sione che ha avuto luogo e giungere così ad una motivazione della decisione. U 07 76Sentenza del 19 ottobre 2007
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