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PVG 2007 2 ΓÇó Municipal residence period not satisfied for naturalization
PVG 2007 2Other CourtDec 31, 2007Dismissed
The court held that naturalization residence requirements must be satisfied separately under municipal, cantonal, and federal law. The applicant had lived in the relevant municipality for only 4 years and 8 months when the authority refused to enter into the request, falling short of the six-year municipal minimum. The federal rule allowing certain years to count twice does not automatically apply at municipal level unless local law expressly adopts it. The refusal to consider the application was therefore upheld.
Art. 12 LCit, Art. 15 LCit, Art. 37 CF; residence periods for ordinary naturalization must be fulfilled cumulatively at municipal, cantonal and federal level. The federal rule under which certain years are counted twice serves only to determine the federal residence period and is not transposable to the municipal or cantonal residence requirements absent an express cantonal or communal provision. Commune and canton may autonomously define stricter residence conditions within the bounds of higher law; if the minimum municipal residence is not met, the application may be left unexamined.
Bürgerrecht 2
Cittadinanza
Domanda di naturalizzazione. Durata della residenza.
Einbürgerungsgesuch. Wohnsitzdauer.
Considerandi:
1. a) Ai sensi dell’art. 12 LCit, la cittadinanza svizzera si ac- quista mediante la naturalizzazione in un cantone e in un comune. In conformità al diritto cantonale, la cittadinanza cantonale può es- sere acquisita da persone che sono state domiciliate per un peri- odo complessivo di sei anni nei Grigioni, tre dei quali durante gli ultimi cinque anni (art. 6 LCCit). L’attinenza comunale può essere concessa a persone che sono state domiciliate nel comune per al- meno quattro anni, due dei quali immediatamente prima dell’i- noltro della domanda. I comuni patriziali possono aumentare la durata del domicilio minima a sei anni al massimo per cittadini svizzeri e a dodici anni al massimo per cittadini stranieri (art. 11 cpv. 1 e 2 LCCit). Facendo uso di questa facoltà, il comune patrizia- le convenuto ha stabilito a sei anni la durata minima del domi- cilio sul territorio comunale, di cui gli ultimi due anni imme- diatamente prima dell’inoltro della domanda (vedi risoluzione assembleare del 21 novembre 2006).
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b) Non è contestato che l’istante, in possesso di un per- messo di residenza C, abbia il proprio domicilio sul territorio co- munale dal 1. dicembre 2002, come attestato dall’ufficio controllo abitanti il 27 agosto 2007. Nel luglio del 2007, epoca alla quale è stato deciso di non entrare nel merito della richiesta presentata, la petente era pertanto domiciliata sul territorio comunale da 4 anni e 8 mesi e non adempieva manifestamente i requisiti della durata per l’acquisto della cittadinanza comunale.
1. In conformità all’art. 15 LCit, la straniera può chiedere l’autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante do- dici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la do- manda. Nel calcolo dei dodici anni, il tempo che la richiedente ha trascorso in Svizzera tra i dieci e i vent’anni compiuti è computato due volte. Appellandosi alle condizioni di residenza contenute nella legislazione federale, la ricorrente considera soddisfatte le condizioni di residenza anche a livello comunale. Giusta l’art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale (CF), ha la cittadinanza Svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un cantone. Questi tre diritti di cittadinanza sono in principio inscin- dibili. Poiché la naturalizzazione ordinaria avviene tramite comune e cantone, questi due enti sono legittimati a definire dei propri presupposti per la naturalizzazione, segnatamente per quanto ri- guarda la condizione della durata del domicilio. In questo contesto quanto sancito a livello federale costituisce uno dei presupposti per l’acquisto della cittadinanza svizzera, ma non per l’acquisto dell’attinenza comunale o della cittadinanza cantonale. A livello comunale, il RP non contiene disposizioni analoghe a quella pre- vista dal diritto federale per un’agevolazione delle condizioni di re- sidenza. Questo è quanto del resto viene pure esplicitamente spie- gato sulla pagina http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/ migration/ref_buergerrecht/ref_einbuergerungen/ref_ordentliche_ einbuergerung.html a cui l’istante si riferisce per comprovare il proprio diritto. In detta sede viene infatti espressamente richia- mato il fatto che «l'esame confederale di naturalizzazione avviene a tre livelli. L'autorizzazione federale di naturalizzazione è solo la «luce verde» della Confederazione all'acquisto della cittadinanza. I comuni e i cantoni possono prevedere dal canto loro condizioni proprie per quel che concerne la residenza e l'idoneità. La cittadi- nanza svizzera può essere concessa solo se la candidata ha ot- tenuto, oltre all'autorizzazione di naturalizzazione, anche la cittadi- nanza del comune e del cantone». Pertanto la decisione di non entrare nel merito della richiesta dell’istante in assenza già del re-
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quisito minimo della durata di residenza sul territorio comunale merita in questa sede piena conferma.
U 07 74Sentenza del 19 ottobre 2007
L’interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale è stato di- chiarato inammissibile dal Tribunale federale in data 14 febbraio 2008 (1D_20/2007).
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