Asylum non-entry decision upheld; removal and fees confirmed

d-7089-2013Federal Administrative Court / Division 4Dec 24, 2013Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Administrative Court, in simplified procedure by a single judge, dismissed the appeal against the UFM’s non-entry decision on a second asylum application. The appellant had previously received a final negative asylum decision and, in the new proceedings, relied only on the same economic reasons as before. The court held that no intervening asylum-relevant facts were shown. It also upheld the removal order to Morocco, finding execution lawful, reasonable and possible. The UFM’s fee of CHF 600 was confirmed, legal aid was denied, and court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; repeated asylum application after a final negative decision; non-entry if no intervening facts indicate refugee grounds or grounds for temporary protection. The applicant bears the burden of presenting concrete new elements; mere repetition of earlier allegations or unsubstantiated assertions is insufficient (consid. 3). Removal may be ordered where no bar to removal exists under asylum and foreign nationals law and execution is lawful, reasonable and possible (Art. 83 LStr; consid. 4). Under Art. 17b cpv. 4 LAsi, a fee is due for a new application after a final asylum-and-removal procedure when the authority does not enter into the matter or rejects it. Legal aid is denied if the appeal lacks prospects of success (Art. 65 PA).

Full text

BVGer D-7089/2013

Entscheiddatum: 24.12.2013Publikationsdatum: 10.02.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-7089/2013

Sentenza del 24 dicembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell' 11 dicembre 2013 / N (...).

Visto:

la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 28 giugno 2012;

la decisione dell'UFM del 1° febbraio 2013 con la quale non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;

la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 12 novembre 2013;

il verbale d'audizione sulle generalità del 18 novembre 2013 (di seguito: verbale 1) nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi di medesima data (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2013, notificata oralmente al ricorrente il giorno medesimo (cfr. atto B17/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;

il ricorso inoltrato il 16 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 dicembre 2013);

la copia dell'incarto parziale dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 17 dicembre 2013;

l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 19 dicembre 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso;

che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera il (...) agosto 2013, dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura d'asilo e di non essere ritornato nel proprio Paese di origine (cfr. verbale 2, pag. 1); che egli ha altresì dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 1);

che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità e dell'audizione in merito al diritto di essere sentito, il ricorrente ha dichiarato che i motivi d'asilo sono gli stessi già fatti valere nella prima domanda d'asilo, ossia sarebbe espatriato per ragioni economiche, mancanza di lavoro e di soldi e per costruirsi un futuro migliore (verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 1);

che, dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, il medesimo avrebbe lasciato la Svizzera il (...) agosto 2013 per recarsi in Italia, prima a B._______, poi a C._______, dove avrebbe vissuto fino al suo arrivo in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 1);

che, nella decisione dell'11 dicembre 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile;

che la stessa ha altresì fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di 600.- CHF a carico del richiedente;

che, nel ricorso l'interessato fa valere che dopo il respingimento della sua domanda d'asilo i suoi problemi sono ulteriormente peggiorati; che si ritrova in Europa senza diritti, senza prospettive, senza alloggio e senza lavoro; che inoltre la situazione in Marocco sarebbe ancora peggiore; che, di conseguenza, se fosse allontanato nel suo Paese d'origine si ritroverebbe in una situazione di grave pericolo; che per questo l'UFM avrebbe dovuto esaminare la sua domanda in maniera ben più approfondita;

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, infine, egli chiede che sia revocato l'emolumento posto a suo carico dall'UFM;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 1° febbraio 2013;

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;

che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato al suo Paese d'origine tra la crescita in giudicato della decisione del 1° febbraio 2013 e l'inoltro della seconda domanda d'asilo in Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo procedimento d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8; verbale 2, pag. 1);

che, del resto, le allegazioni ricorsuali, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza;

che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti);

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, alla luce di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;

che, considerata la situazione generale in Marocco e la situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane, scolarizzato, ha un'esperienza professionale come macellaio e come commerciante (cfr. verbale 1, pag. 4); che in Patria dispone inoltre di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, la sorella, il figlio, nonché diversi parenti, zii e cugini (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6);

che, inoltre, i problemi di ipertensione di cui soffre il ricorrente non sono ostativi all'esecuzione dell'allontanamento in quanto il richiedente ha la possibilità di seguire una terapia adeguata in Patria;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che, per quanto attiene all'emolumento fissato dall'UFM, il Tribunale osserva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una nuova domanda di asilo dopo che una procedura di asilo e allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l'Ufficio riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda; che, a richiesta, l'autorità inferiore esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente sia tornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza;

che, ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente fissato un emolumento al ricorrente, per il che la censura in questo senso va respinta;

che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

Keywords

asylumnon-entryrepeat applicationremovalnon-refoulementlegal aidcourt coststemporary protectionMorocco

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the UFM non-entry asylum decision was well-founded.

Extracted holding

The appeal was unfounded because no new asylum-relevant facts or evidence were shown after the prior final proceedings.

Extracted reasoning

The applicant merely repeated the same economic reasons as in the first procedure and did not credibly show intervening facts capable of establishing refugee status or temporary protection under Art. 32(2)(e) AsylA.

Key legal question

Whether the removal order and its execution should be annulled or replaced by subsidiary protection.

Extracted holding

Removal and execution were lawful, reasonable and possible.

Extracted reasoning

No grounds barred removal under asylum or foreign nationals law; the record did not show a real risk of treatment contrary to non-refoulement or Article 3 ECHR/Convention against Torture, and the applicant's personal circumstances did not make return to Morocco unreasonable.

Key legal question

Whether the UFM fee for the new asylum application had to be revoked.

Extracted holding

The fee was correctly imposed because the second application followed a final negative asylum procedure.

Extracted reasoning

Under Art. 17b(4) AsylA, a fee is charged when a new application is not entered into or is rejected after a final asylum and removal procedure.

Key legal question

Whether the applicant was entitled to legal aid and waiver of court costs.

Extracted holding

Legal aid was refused and court costs were imposed on the applicant.

Extracted reasoning

The appeal had no prospects of success, so the conditions for legal aid were not met; costs followed the outcome.

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