Asylum non-entry for missing identity documents confirmed

d-5411-2013Federal Administrative Court / Division 4Oct 1, 2013Dismissed

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Omnilex summary

The appellant challenged the Federal Migration Office’s non-entry decision on his second asylum application, arguing that he had excusable reasons for not producing identity documents and that removal to Nigeria was unlawful. The Federal Administrative Court held that his explanations about passports and identity cards were contradictory and not credible, so the exception under Art. 32(3)(a) AsylA did not apply. It further found no basis for refugee status, no need for additional clarification, and no obstacle to removal or its execution. The appeal was dismissed and costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 32 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi; non entrata nel merito per mancata produzione di documenti d'identità entro 48 ore. La nozione di documenti ai sensi della disposizione comprende soltanto documenti ufficiali idonei a stabilire con certezza l'identità e la cittadinanza del richiedente; documenti rilasciati per altri scopi non sono sufficienti. L'eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi presuppone motivi scusabili resi verosimili in modo credibile; dichiarazioni contraddittorie e inattendibili possono fondare l'inferenza che il richiedente dissimuli i documenti. In assenza di elementi che facciano apparire accertata la qualità di rifugiato o necessarie ulteriori istruzioni, la decisione di non entrata nel merito e l'allontanamento vanno confermati (consid. 3-5).

Full text

BVGer D-5411/2013

Entscheiddatum: 01.10.2013Publikationsdatum: 18.12.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5411/2013

Sentenza del 1° ottobre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 settembre 2013 / N (...).

Visto:

la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 12 dicembre 2007;

il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

i verbali d'audizione del 19 dicembre 2007 (di seguito: verbale 1) e del 16 gennaio 2008 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 27 23 gennaio 2008 con cui tale Ufficio non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera (cfr. Acta A13/1);

la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 5 agosto 2013;

i verbali d'audizione del 19 agosto 2013 (di seguito: verbale 3) e del 29 agosto 2013 (di seguito: verbale 4);

la decisione dell'UFM del 27 24 settembre 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Acta B19/1);

il ricorso del 25 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 settembre 2013);

la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 26 settembre 2013;

l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 30 settembre 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);

che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);

che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento che adempia i citati criteri;

che interpellato sulla possibilità di consegnare un documento l'insorgente ha dapprima sostenuto di non avere mai posseduto né un passaporto né una carta d'identità (cfr. verbale 3, pag. 5); che, tuttavia, in occasione della prima procedura d'asilo, lo stesso aveva affermato di possedere sia il passaporto che la carta d'identità dello Zimbawe (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5); che, confrontato con la succitata contraddizione, l'insorgente si è giustificato affermando che nella presente procedura d'asilo si starebbe riferendo unicamente al possesso di documenti nigeriani (cfr. verbale 4, D40 e D45, pag. 6); che, ciò nonostante, come rettamente osservato dall'autorità inferiore nella propria decisione a cui si rinvia per i dettagli, il ricorrente si è contraddetto anche al riguardo delle sorti dei documenti dello Zimbawe;

che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei documenti; che, tuttavia, le giustificazioni ricorsuali non sono tali da convincere il Tribunale;

che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni di causa;

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni del ricorrente siano inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo;

che, infatti, il ricorrente ha affermato di avere lasciato la Nigeria per mancanza di lavoro (cfr. verbale 4, D57, pag. 7); che, oltretutto, in tale Stato non avrebbe mai avuto alcun problema con terze persone o con le autorità (cfr. verbale 4, D63-64, pag. 8); che, come palesemente riconoscibile, motivi di tipo economici non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;

che, visto quanto precede, i motivi adotti dall'interessato sono irrilevanti in materia di asilo;

che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe, scolarizzato e dispone di esperienza professionale quale meccanico (cfr. verbale 3, pag. 4); che l'insorgente dispone in Nigeria di una rete sociale, ritenuto che vi risiedono diversi zii e cugini (cfr. verbale 3, pag. 5); che, oltretutto, in ragione dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate anche al riguardo della propria reale identità, vi è motivo per credere che in patria possa vantare di una rete sociale più ampia di quella citata dal ricorrente;

che i problemi medici adotti, segnatamente i dolori alla gamba sinistra, non sono tali da giustificare la permanenza del ricorrente in Svizzera; che, infatti, dalla documentazione allegata dallo stesso insorgente si evince che il Dr Med. B._______ ha escluso la necessità di terapie dal punto di vista neurologico; che, lo stesso Medico, ha prospettato ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi; che, pertanto, l'esecuzione dell' allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

Keywords

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Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the asylum application could be left unexamined for failure to submit identity documents within 48 hours

Extracted holding

Yes. The appellant did not produce an identity or travel document and did not credibly show excusable reasons for the omission.

Extracted reasoning

His statements about holding or not holding Nigerian and Zimbabwean documents were contradictory and not credible; economic motives were irrelevant to asylum.

Key legal question

Whether there were grounds to require further clarification or to block removal to Nigeria

Extracted holding

No. The record showed no need for further refugee-status clarification and no indication that removal would be unlawful, unreasonable, or impossible.

Extracted reasoning

No persecution or relevant asylum grounds were shown; Nigeria was not in a general situation of war or indiscriminate violence; the medical issues did not prevent return, and travel documents could be obtained with due diligence.

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