Asylum non-entry decision upheld; removal enforced

d-2528-2013Federal Administrative Court / Division 4May 8, 2013Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Administrative Court dealt with an appeal against the UFM’s non-entry decision on a second asylum application filed after the applicant had previously been returned to Nigeria. The applicant alleged persecution by MASSOB and feared arrest if returned. The court held that the alleged new facts were not credible: the applicant could not substantiate his alleged MASSOB affiliation or his claimed detention. It therefore confirmed the non-entry decision and upheld the removal order and its execution as lawful, reasonable, and possible. The request for fee exemption became moot. Court costs of CHF 600 were charged to the applicant.

Omnilex headnote

Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; non-entry on a subsequent asylum application after a final negative decision and return to the country of origin requires plausible new facts capable of substantiating refugee status or temporary admission. Mere reiteration of previously rejected assertions or incoherent, unsubstantiated allegations does not suffice. If the new account is not credible, the asylum authority may refuse to enter into the matter and the removal order under Art. 44 LAsi remains intact, provided execution is lawful, reasonable and possible under Art. 83 LStr. A procedural request for waiver of an advance becomes moot once the appeal is decided on the merits (consid. 2-5).

Full text

BVGer D-2528/2013

Entscheiddatum: 08.05.2013Publikationsdatum: 25.09.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2528/2013

Sentenza dell'8 maggio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 aprile 2013 / N (...).

Visto:

la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 10 giugno 2009;

la decisione dell'UFM del 22 aprile 2010, con la quale ha annullato e sostituito la decisione del 14 gennaio 2010 e ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;

la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-909/2010 del 6 ottobre 2010, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'interessato il 15 febbraio 2010 contro la summenzionata decisione;

il rimpatrio del richiedente avvenuto in data (...) novembre 2010;

il ritorno in Svizzera del richiedente in data 10 aprile 2013 e la nuova domanda d'asilo che egli vi ha depositato il medesimo giorno;

i verbali di audizione del 16 aprile 2013 (di seguito: verbale 1) e del 24 aprile 2013 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 30 aprile 2013, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con contestuale pronuncia dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile;

il ricorso del ricorrente del 3 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 6 maggio 2013) contro detta decisione;

la copia di una parte dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 6 maggio 2013;

l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 7 maggio 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che il richiedente ha dichiarato di essere nuovamente espatriato e di avere presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera a causa degli scontri tra il MASSOB (Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra) e le forze dell'ordine nigeriane; che infatti nel 2011, quindi dopo essere stato rimpatriato, egli avrebbe iniziato a far parte del citato movimento; che nel (...) del 2012 egli sarebbe stato arrestato, trattenuto in una caserma militare per quattro giorni e picchiato; che alcuni membri del MASSOB sarebbero stati uccisi (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 4 seg.); che, in caso di rimpatrio, egli teme di essere arrestato (cfr. verbale 2, pag. 10);

che, nella sua decisione del 30 aprile 2013, l'UFM ha considerato che i nuovi motivi invocati dal richiedente nella presente procedura sarebbero palesemente inverosimili in ragione della loro incoerenza e inconsistenza; che infatti egli non avrebbe saputo rendere plausibile la sua appartenenza al MASSOB e nemmeno il presunto fermo di quattro giorni nel (...) del 2012; che di conseguenza l'UFM ha ritenuto che dopo la conclusione della precedente procedura d'asilo non sarebbero intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile;

che nel ricorso l'insorgente ribadisce che dopo il suo rientro in Nigeria sarebbe stato imprigionato e picchiato in ragione della sua appartenenza al MASSOB; che in patria la sua vita sarebbe in pericolo; che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito nonché, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;

che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che preliminarmente il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo in Svizzera si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione negativa dell'UFM del 22 aprile 2010;

che il Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2);

che infatti, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, alla quale si rinvia, le dichiarazioni del richiedente circa i presunti fatti verificatisi dopo la conclusione della precedente domanda d'asilo, non sono verosimili;

che in particolare egli non è riuscito a rendere credibile la sua appartenenza al MASSOB in quanto non ha saputo fornire le indicazioni più elementari a proposito di questo movimento; che a titolo di esempio egli ha dichiarato di non conoscere l'inno del Biafra e non ha saputo menzionare la sua capitale (cfr. verbale 1, pag. 8); che inoltre durante la seconda audizione, seppure costantemente sollecitato a descrivere nel dettaglio l'arresto durato quattro giorni, l'interessato, come rettamente ritenuto dall'UFM, si è limitato a fornire risposte succinte (cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.) quando, se egli avesse vissuto realmente e personalmente i fatti addotti, avrebbe certamente saputo sostanziare il racconto con maggiori dettagli; che, per il resto, si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;

che di conseguenza l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo sono inverosimili e quindi non sono propri a motivare la qualità di rifugiato né determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che visto quanto esposto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, privo di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, in considerazione di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);

che inoltre la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scolarizzato e vanta esperienze professionali come venditore e agricoltore (cfr. verbale 1, pag. 4); che inoltre egli dispone in patria di una rete familiare, visto che ha dichiarato che vi risiedono la sorella, il nipote e numerosi parenti materni (cfr. verbale 1, pag. 6); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione:

Keywords

asylumnon-entrycredibilityremovaltemporary admissionnon-refoulementsummary procedureMASSOB

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the new asylum application had to be examined on the merits under Art. 32(2)(e) AsylA

Extracted holding

The appeal could not attack the asylum grant itself; the alleged post-return events were not credible, so the non-entry decision was upheld.

Extracted reasoning

The prior asylum case had ended finally with a negative decision. The applicant did not substantiate new facts capable of making refugee status or subsidiary protection plausible; his MASSOB membership and alleged arrest were incoherent and unsupported.

Key legal question

Whether removal and execution of removal had to be suspended or an admission granted

Extracted holding

No obstacle to removal or execution was shown; removal remained lawful, reasonable, and possible.

Extracted reasoning

No violation of non-refoulement or human-rights protections was established. Nigeria was not shown to be affected by generalized violence throughout the country, and the applicant was young, educated, employable, and had family support in Nigeria.

Key legal question

Whether the request for fee exemption/advance waiver remained pending

Extracted holding

The request became moot once the court decided the merits.

Extracted reasoning

Because the court ruled on the appeal, the procedural request no longer had independent significance.

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