Late advance payment and request for reinstatement rejected

c-5100-2011Federal Administrative Court / Division 3Jul 26, 2012Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Administrative Court held that the appeal against the UAIE's disability-insurance decision could not be heard because the CHF 400 advance on costs was paid after the deadline. The appellant sought reinstatement of the deadline, invoking the sudden illness of the union employee handling the file and submitting a medical certificate. The court found the proof insufficient and noted that UNIA, as professional representative, had to ensure coverage of absences. The appeal was therefore inadmissible, no court costs were levied, and the advance payment was refunded.

Omnilex headnote

Art. 41 LPGA; Art. 24 PA; Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF: restitution of a procedural deadline requires proof of an impediment without fault and timely request after cessation of the impediment, together with the omitted act. Mere illness of a representative is insufficient unless it is shown to have been sudden and serious enough to render timely action objectively impossible. Where a professional representative organisation acts for the party, internal substitution and deadline control are required; the absence or negligence of one employee does not, as a rule, justify reinstatement (consid. 2). Non-payment of the ordered advance on costs within the set time therefore leads to non-entry.

Full text

BVGer C-5100/2011

Entscheiddatum: 26.07.2012Publikationsdatum: 10.08.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-5100/2011

Sentenza del 26 luglio 2012 Composizione Giudice unico: Francesco ParrinoCancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, patrocinato da UNIA Ticino e Moesa, Segretariato regionale, via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano ,ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto assicurazione invalidità (decisione del 30 giugno 2011).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

con decisione del 30 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° gennaio al 28 febbraio 2011;

in data 14 settembre 2011, A._______, rappresentato dal Sindacato UNIA, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale;

giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,

sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia d'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);

con decisione incidentale del 24 maggio 2012, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto il ricorrente di versare entro 30 giorni un anticipo dell'ammontare di 400 franchi, con comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso;

l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito;

con scritto del 12 luglio 2012, il Sindacato UNIA, a firma di B._________, ha formulato una petizione in restituzione del termine giusta l'art. 24 PA;

la rappresentante del ricorrente faceva presente che il responsabile della pratica, Sig. C._________, ha dovuto improvvisamente assentarsi per malattia dal 15 giugno al 1° luglio 2012;

un certificato medico del 18 giugno 2012, attestante la malattia fra le date ricordate, a firma del Dott. L._______ veniva prodotto ad atti;

nel contempo, il 9 luglio 2012, la parte ricorrente versava la somma di 400 franchi alla cassa di questo Tribunale tramite vaglia postale;

nella specie, l'interessato non contesta di aver lasciato trascorrere il termine per il pagamento dell'anticipo spese; questo è scaduto il 25 giugno 2012;

giusta l'art. 41 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. anche art. 24 cpv. 1 PA, cfr. anche sentenza del Tribunale federale 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009);

nella specie, la parte ricorrente ha formulato la domanda di restituzione del termine il 12 luglio 2012, ossia entro 30 giorni dalla fine dell'impedimento avanzato (1° luglio 2012) e, nel contempo, il 9 luglio ha provveduto al versamento dell'anticipo spese;

dal punto di vista formale la domanda di restituzione del termine è ricevibile;

va preliminarmente ricordato che la parte ricorrente risponde non solo di proprie mancanze, ma anche di quelle del suo mandatario o rappresentante (DTF 114 Ib 69 consid. 2);

per impedimento privo di colpa ai sensi delle norme menzionate (art. 41 LPGA e 24 PA) si intende non solo un'impossibilità oggettiva, come per esempio in casi di forza maggiore, ma anche un'impossibilità di tipo soggettivo da imputare a circostanze personali od ad un errore fermo restando che incombe al ricorrente di ben comprendere la portata ed il contenuto di una determinata decisione (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_94/2008 del 30 settembre 2008 consid. 6, DTF 96 II 265 consid. 1°, RCC 1991 p. 334);

inoltre, la questione della restituzione del termine ai sensi delle norme riferite nemmeno si pone quando la parte ricorrente non è stata impedita d'agire senza sua colpa, ma solo per un errore o di una negligenza (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1, cifra 2.2 ad art. 35, Ueli Kieser, ATGS-Kommentar, 2a ed., n. 6 ad art. 41 LPGA, Kathrin Amstutz/Peter Arnold, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 50 LTF, Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, ad art. 50);

dottrina e giurisprudenza (Alfred Kölz/Isabelle Häner. Verwaltungsverfahren und Verwltungsrechtspflege des Bundes, 2° ed., Zurigo, 1998, n. 345; DTF 124 II 358 consid. 2, 119 II 86 consid. 2a) hanno precisato che la restituzione è da consentire quando oggettivamente sia stato impossibile il rispetto del termine - e ciò può verificarsi in casi di forza maggiore - per la stessa parte in un procedimento o per un terzo da lei incaricato della tutela dei suoi interessi; occorre che l'impedimento sia di gravità tale da costringere una persona pur diligente e determinata a validamente difendere i suoi interessi a prescindere dal compiere un atto, in generale si ammette che motivo di restituzione sia l'improvvisa e grave malattia della parte o del suo rappresentante (cfr. anche DTF 112 V 255);

nella specie, le giustificazioni addotte dalla parte ricorrente non sono condivisibili;

in primo luogo, il laconico certificato medico prodotto fa stato unicamente di una malattia fra il 15 giugno ed il 1° luglio 2012, senza indicarne i motivi specifici, senza addurre che detta incapacità era sorta improvvisamente e fosse di gravità tale da impedire il paziente di compiere un determinato atto;

in secondo luogo, può essere ricordato che incaricato della tutela degli interessi di A._______ era ed è il Sindacato Unia e non il sig. C.________ come persona mandataria;

va quindi osservato come il Sindacato rappresentante di A._______ sia dotato di un'organizzazione di base essenziale, per cui, professionalmente, l'assenza dell'incaricato deve essere colmata, soprattutto per quel che concerne il rispetto dei termini legali, dall'attenzione di altri collaboratori;

visto quanto precede, il giudice non può che constatare che il versamento dell'anticipo spese chiesto con la decisione del 24 maggio 2012 ed effettuato il 9 luglio 2012 è tardivo;

la domanda di restituzione del termine formulata dal ricorrente per il tramite del Patronato UNIA deve essere ugualmente respinta;

che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili;

non vengono prelevate spese processuali e la somma di 400 franchi versata dall'insorgente il 9 luglio 2012 gli viene restituita;

visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili;

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è inammissibile.

  2. La domanda di restituzione del termine per effettuare il pagamento dell'anticipo spese è respinta.

  3. Non si prelevano spese processuali. La somma di 400 franchi versata il 9 luglio 2012 è restituita alla parte ricorrente.

  4. Comunicazione a:

  •    rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) 
    
  •    autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
    
  •    Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
    

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Keywords

disability insuranceadvance on costsdeadline reinstatementinadmissibilityprocedural defaultmedical certificaterepresentationillness

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal had to be dismissed as inadmissible because the advance on costs was paid after the deadline.

Extracted holding

Yes. The advance payment was made too late, so the appeal could not be entered into.

Extracted reasoning

The advance was due by 25 June 2012 and was only paid on 9 July 2012; therefore the procedural requirement was not met.

Key legal question

Whether the deadline for payment of the advance on costs should be reinstated under Art. 41 LPGA and Art. 24 PA.

Extracted holding

No. The conditions for reinstatement were not proven.

Extracted reasoning

The medical certificate only stated illness during the relevant period, without showing a sudden, serious incapacity preventing procedural action. Moreover, the appellant was represented by UNIA, whose organization had to ensure deadline compliance despite one employee's absence.

Key legal question

Whether court costs and party compensation should be charged or awarded.

Extracted holding

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Extracted reasoning

Given the procedural outcome, the court waived costs and denied reimbursement of expenses.

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