Partial allowance of invalidity pension appeal after settlement

c-3133-2008Federal Administrative Court / Division 3Oct 7, 2008Partially Granted

Summary

The Federal Administrative Court dealt with an appeal against a UAIE decision rejecting an invalidity pension request. After the UAIE reexamined the file and proposed a revised solution, the appellant agreed. The court held the appeal admissible and partially allowed it, recognizing entitlement to three quarters of a pension from 1 August 2006 and a full pension from 1 April 2007. It remitted the file to the UAIE to calculate the payable amounts and issue a new decision. No court costs were charged, and CHF 1,200 in party compensation was awarded against the UAIE.

Regest

Art. 31 LTAF; art. 69 cpv. 1 lett. b LAI; art. 59 LPGA; admissibility of appeals in social-insurance matters and partial allowance following administrative reconsideration and party agreement. Where the appellant is affected, has a protected interest, and the appeal complies with timeliness and form, the appeal is admissible. If the administration, after reviewing the file, concedes a revised pension entitlement and the appellant accepts, the court may dispose of the case by partial allowance and reform the contested decision accordingly. If entitlement is recognized but the amount remains to be calculated, remittal to the administration is appropriate. Under art. 64 PA and art. 14 cpv. 2 TS-TAF, party compensation may be awarded despite remittal when the appeal succeeds in part.

Full text

BVGer C-3133/2008

Entscheiddatum: 07.10.2008Publikationsdatum: 07.11.2008

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-3133/2008

{T 0/2}

Sentenza del 7 ottobre 2008

Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Jürg Kölliker;

Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______,

patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza, via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 28 marzo 2008).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che :

mediante decisione del 28 marzo 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato INAPA di Acquarica del Capo che la richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata il 21 gennaio 2005 dal loro assistito A._______, cittadino italiano, nato il 31 agosto 1946, era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile;

A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a far data dalla presentazione della domanda;

a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto diversa documentazione sanitaria;

lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 16 maggio 2008, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso;

l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico ed al consulente in integrazione professionale ed ha riesaminato l'incarto e la documentazione esibita con il ricorso;

l'amministrazione ha ritenuto, in base alle nuove risultanze mediche ed economiche, che A._______ avrebbe diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera dal 1° agosto 2006 e ad una rendita intera dal 1° aprile 2007;

nella sua presa di posizione del 5 settembre 2008, l'UAIE ha pertanto proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurato di tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2006 ed una rendita intera dal 1° aprile 2007;

chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, l'avv. Luigi Potenza, con scritto del 20 settembre 2008, ha dichiarato, in nome e per il conto di A._______, di aderire alla soluzione indicata;

in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso;

ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° agosto 2006, e alla rendita intera dal 1° aprile 2007, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo;

il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che a A._______ va riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2006 e alla rendita intera dal 1° aprile 2007;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, visto l'art. 14 cpv. 2 seconda frase TS-TAF, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.--, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a A._______ è riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° agosto 2006 ed alla rendita intera dal 1° aprile 2007.

Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, perché calcoli l'importo delle prestazioni spettanti a A._______ e statuisca di nuovo.

Non si prelevano spese processuali.

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

Comunicazione a:

rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)

autorità inferiore (n. di rif. )

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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