Sentenza dell'8 dicembre 2014
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
A., rappresentato dall'avv. Massimo Riccardi,
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
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la decisione di chiusura del 29 settembre 2014 emanata dal Ministero pubblico
della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una domanda di assistenza
internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Padova il 21 febbraio 2012 (v. act. 1.1);
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il ricorso del 6 novembre 2014 interposto presso la Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale da A. avverso la suddetta decisione (v. act. 1);
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lo scritto del 7 novembre 2014 mediante il quale la presente autorità ha invita-
to il ricorrente, da una parte, a versare, entro il 20 novembre 2014, un anticipo
delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso, dall'altra,
a produrre, entro il medesimo termine, una procura attestante i poteri di rap-
presentanza del patrocinatore (v. act. 3);
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la richiesta di proroga del 20 novembre 2014 concernente il termine per l'inol-
tro della procura, richiesta alla quale l'autorità giudicante ha dato seguito favo-
revolmente (v. act. 4);
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il documento del 20 novembre 2014 emesso dalla banca B., allegato alla ri-
chiesta di cui sopra, intitolato "Pagamento pendente" (v. act. 4.1);
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l'accredito di fr. 5'000.-- intervenuto a favore del conto del Tribunale penale
federale in data (valuta) 21 novembre 2014 (v. act. 5);
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lo scritto del 24 novembre 2014, con il quale questa autorità ha invitato il ricor-
rente a provare la tempestività del versamento dell'anticipo spese (v. act. 6);
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la lettera del 1° dicembre 2014, con la quale il ricorrente ha dichiarato che
l'ordine di bonifico di fr. 5'000.-- è intervenuto il 20 dicembre (recte: novembre)
2014, mentre l'addebito il 21 dicembre (recte: novembre) 2014 (v. act. 7).
Considerato:
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che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
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che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP);
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3 -
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che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presi-
dente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al-
le presunte spese processuali;
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che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina-
toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni-
tamente all'art. 23 PA);
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che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è
versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o
bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III
364 consid. 3.2.2);
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che l'onere della prova circa la tempestività del versamento incombe al ricor-
rente (v. DTF 139 III 364 consid. 3.1; B. MAITRE/V. THALMANN, in B. Wald-
mann/P. Weissenberger (ed.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 26 ad art. 21 PA);
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che il documento intitolato "Pagamento pendente" emesso dalla banca B. at-
testa che il pagamento dell'anticipo spese di fr. 5'000.--, ordinato il
20 novembre 2014, ha trovato esecuzione solo il 21 novembre seguente, data
in cui è intervenuto sia l'addebito sul conto bancario dello Studio legale Mas-
simo Riccardi (v. act. 4.1 e 7) sia l'accredito sul conto del Tribunale (v. act. 5);
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che il versamento dell'anticipo delle spese richiesto è dunque intervenuto tar-
divamente;
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che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine di dieci giorni
per il versamento dell'anticipo delle spese, conforme alla prassi di questa Cor-
te, è da ritenersi congruo, precisato che le parti hanno sempre la possibilità di
chiedere una proroga all'autorità;
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che, nella fattispecie, il ricorrente, con il suo fax del 20 novembre 2014, ha
chiesto, ed ottenuto, una proroga per l'inoltro della procura, senza però solleci-
tare una proroga per il versamento dell'anticipo delle spese (v. act. 4 e 7);
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che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato
pagamento nel termine assegnato, ossia il 20 novembre 2014, il Tribunale non
sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);
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che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
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4 -
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che essendo il ricorso a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato allo
scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA e contrario);
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che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve
sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
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che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu-
sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63
cpv. 4
bis
e 5 PA;
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che, visto l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribuna-
le restituirà al ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.
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5 -
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).