Sentenza del 18 giugno 2013
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presi-
dente, Giorgio Bomio e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliere Giampiero Vacalli
tutti rappresentati dall'avv. Edy Salmina,
Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (Art. 63
cpv. 2 lett. b AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
-
la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico tici-
nese è entrato nel merito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia
penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena
nell'ambito di un procedimento penale a carico di D. per reati finanziari a dan-
no della banca E. (incarto ROG.2013.50);
-
la decisione del 13 maggio 2013, con la quale il Ministero pubblico ticinese ha
ordinato la perquisizione domiciliare, con sequestro di documentazione ed
oggetti, della sede della società F. SA a Z., misura coercitiva adottata sia a
scopi rogatoriali che nell'ambito di un procedimento cantonale a carico del
predetto per titolo di riciclaggio di denaro (incarto INC.2013.1282);
-
la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico tici-
nese ha ordinato la perquisizione domiciliare, con sequestro di documentazio-
ne ed oggetti, dell'abitazione di A. e B. a Z., misura coercitiva adottata sia a
scopi rogatoriali che nell'ambito del suddetto procedimento cantonale;
-
la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico tici-
nese è entrato nel merito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia
penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firen-
ze nell'ambito di un procedimento penale a carico di A. per titolo di bancarotta
semplice legata al fallimento della G. SpA (incarto ROG.2013.75);
-
la decisione del 13 maggio 2013, con la quale il Ministero pubblico ticinese ha
ordinato, a fini rogatoriali, la perquisizione domiciliare, con sequestro di docu-
mentazione ed oggetti, della sede della società F. SA a Z.;
-
la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico tici-
nese ha ordinato, a fini rogatoriali, la perquisizione domiciliare, con sequestro
di documentazione ed oggetti, dell'abitazione di A. e B. a Z.;
-
il ricorso del 27 maggio 2013 interposto da A., B. e C. presso la Corte dei re-
clami penali del Tribunale penale federale avverso le sei summenzionate de-
cisioni;
Considerato:
-
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i reclami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
-
3 -
-
che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP
nonché art. 12 cpv. 1 AIMP);
-
che se un ricorso sembra a priori inammissibile, l'autorità di ricorso può rinun-
ciare ad uno scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA a contrario);
-
che in base all’art. 9a dell’ordinanza sull’assistenza internazionale in materia
penale (OAIMP; RS 351.11) nel caso di perquisizioni domiciliari sono conside-
rati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli art. 21 cpv. 3 e 80h
della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP;
RS 351.1) il proprietario o il locatario;
-
che la perquisizione impugnata essendo avvenuta al domicilio dei ricorrenti, la
loro legittimazione a ricorrere è pacifica (v. anche TPF 2007 79 consid. 1.6
pag. 82);
-
che, tuttavia, la decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione rela-
tiva alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impu-
gnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Cor-
te dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP),
mentre le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es-
sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa-
rabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppu-
re mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero
(art. 80e cpv. 2 lett. d AIMP);
-
che i ricorrenti non hanno né invocato, tanto meno dimostrato, l'esistenza di
un tale pregiudizio, dilungandosi piuttosto su questioni che potranno semmai
essere sollevate mediante gravame avverso la decisione di chiusura;
-
che mancando dunque i requisiti di ammissibilità giusta il suddetto art. 80e
cpv. 2 AIMP, questo Tribunale non può entrare nel merito del reclamo;
-
che, visto quanto precede, la Corte non ha proceduto allo scambio di scritti;
-
che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame,
deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
-
che una tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a suo carico; essa è fissata
giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
-
4 -
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63
cpv. 4bis e 5 PA;
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni
non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in
vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).