Withdrawal of appeal in mutual legal assistance seizure case

RR.2009.51Federal Criminal Court / Appeals ChamberApr 21, 2009Withdrawn

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Omnilex summary

A. SA appealed a seizure and production order issued by the Federal Public Prosecutor in an Italian mutual legal assistance matter concerning money laundering. After the requesting authority indicated that it no longer needed the bank-file documents, the appellant withdrew the appeal. The II Criminal Appeals Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and, considering the particular circumstances, waived procedural costs.

Omnilex headnote

Art. 63 cpv. 1 PA; withdrawal of an appeal in mutual legal assistance proceedings and allocation of costs; upon written withdrawal, the court notes the discontinuance and strikes the case from the docket. As a rule, the withdrawing party bears the costs as the unsuccessful party; however, the court may exceptionally waive costs in light of the specific circumstances (consid. on costs). In proceedings before the Federal Criminal Court, the applicable fee regime is determined by the TPF rules together with the Administrative Procedure Act.

Full text

Sentenza del 21 aprile 2009 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A. SA, rappresentata dall’Avv. Stefano Ferrari, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia

Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2009.51

  • 2 -

Visti:

  • il ricorso presentato il 6 marzo 2009 da A. SA avverso l’ordine di sequestro e di edizione del 20 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazio- ne (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro;

  • la lettera del 9 aprile 2009 del patrocinatore della ricorrente, mediante la quale viene dichiarato il ritiro del ricorso a fronte di una comunicazione con la quale l’autorità rogante ha manifestato il suo disinteresse per la documentazione afferen- te il conto bancario in oggetto, ritenendo pertanto evasa la domanda di assistenza internazionale riferita a tale relazione. Considerato:

  • che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 9 aprile 2009 questo Tribu- nale prende atto del ritiro del ricorso;

  • che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

  • che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della legge federale sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale dell’11 febbraio 2004 (RS 173.711.32) e le pertinenti disposizioni della legge fede- rale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

  • che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola mes- si a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);

  • che, tuttavia, viste le circostanze particolari della presente fattispecie, il Tribunale rinuncia a prelevare delle spese processuali.

  • 3 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. Non si prelevano spese processuali.

Bellinzona, il 21 aprile 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Stefano Ferrari
  • Ministero pubblico della Confederazione
  • Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

Keywords

mutual legal assistancewithdrawalseizureproduction ordercostsdocket striking

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Key legal question

Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal.

Extracted holding

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Extracted reasoning

A written withdrawal filed on 2009-04-09 was sufficient for the court to note the termination of the proceedings.

Key legal question

Whether procedural costs should be charged despite the withdrawal.

Extracted holding

No procedural costs were levied.

Extracted reasoning

Although costs are generally borne by the withdrawing party, the court waived costs because of the particular circumstances of the case.

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