Decisione del 4 dicembre 2013
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti
- A.,
- B. SA,
- C. SA,
- D. SA,
- E. SA,
- F. SA,
tutti rappresentati dall’avv. Fiorenzo Cotti,
Reclamanti
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2012.3-8/BV.2012.9
Fatti:
A. Dal 20 febbraio 2012 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di
seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI), conduce
un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. della legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di A. e G.,
sospettati di aver personalmente commesso gravi reati fiscali, come pure di
aver partecipato ai reati fiscali commessi dalle società H. SA, I. SA, J. SA, K.
SA, L. SA, M. SA, N. SA e O. SA, società che si sarebbero avvicendate nella
gestione di diversi postriboli del Cantone Ticino. I reati contemplati
nell’inchiesta sono la grave sottrazione di imposta ai sensi degli art. 175 e
segg. LIFD nonché la frode fiscale giusta l'art. 186 LIFD. Nell'ambito di tale
inchiesta, l'AFC ha emanato, in data 7 marzo 2012, diverse decisioni di
sequestro aventi per oggetto conti bancari riconducibili a A. (quale titolare,
avente diritto economico o avente diritto di firma) nonché alle cinque società
ricorrenti delle quali egli è amministratore, presso diversi istituti bancari (v
act. 2.2 inc. BV.2012.3-8). Nel contesto della medesima procedura, l'AFC, in
data 7 marzo 2012, ha inoltre emanato una decisione di sequestro
concernente i seguenti immobili (sotto forma di blocco a registro fondiario) di
proprietà di A. (v. act. 2.2 inc. BV.2012.9):
"Comune di Fondo PPP Proprietario
Gudo 1 1a A.
Gudo 1 1b A.
Gudo 1 1c A.
Gudo 1 1d A.
Gudo 1 1e A.
Cadenazzo 2 A.
Cadenazzo 3 A.
Cadenazzo 4 A.
Cadenazzo 5 5a A.
Cadenazzo 5 5b A.
Cadenazzo 6 6a A.
Cadenazzo 6 6b A.
Cadenazzo 6 6c A.
Cadenazzo 7 A.
Gordola 8 8a A.(14/76)
Gordola 8 8b A.
Agno 9 9a A.
Agno 9 9b A.
Agno 9 9c A.
Agno 9 9d A.
Agno 9 9e A.
Agno 9 9f A.
Agno 9 9g A.
Agno 9 9h A.
Agno 9 9i A.
Agno 9 9j A.
Agno 9 9k A.
Agno 9 9l A.
Agno 9 9m A.
Agno 9 9n A.
Balerna 10 10a A.
Chiasso 11 A. (1/2) e G. (1/2)
Minusio 12 A.
[...] "
B. Con due distinti reclami datati 12 marzo 2012, A. e cinque società a lui
riconducibili e di cui è amministratore unico (B. SA, C. SA, D. SA, E. SA e F.
SA) sono insorti contro le menzionate decisioni dinanzi alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale, postulando in via principale
l’annullamento di tutti i sequestri e, in via subordinata - per quanto attiene ai
sequestri bancari (nonché a titolo cautelare), lo sblocco di fr. 200'000.- dal
conto P. intestato a A. (v. act. 1 inc. BV.2012.3-8 e act. 1 inc. BV.2012.9). I
reclamanti sostengono in primo luogo che le decisioni impugnate violano il
loro diritto di essere sentiti, posto che la DAPI non avrebbe sufficientemente
circoscritto la fattispecie, né presentato particolari indizi a sostegno dei
sospetti di gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’art. 190 cpv. 2 LIFD. I
reclamanti contestano poi la proporzionalità delle misure impugnate, nella
misura in cui l’autorità inquirente non sarebbe stata in grado di precisare
l’ammontare della (presunta) imposta sottratta. Relativamente alla domanda
di informazioni inviata dall’AFC agli istituti bancari oggetto della misura di
sequestro, i reclamanti censurano infine una violazione del segreto bancario
(v. act. 1 inc. BV.2012.3-8).
C. Il 16 marzo 2012 il Direttore dell’AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale i gravami con le proprie osservazioni.
Egli ha chiesto, in sostanza, di respingere le impugnative in misura della loro
ammissibilità, in via principale, subordinata e cautelare (v. act. 2 inc.
BV.2012.3-8 e act. 2 inc. BV.2012.9).
D. Mediante decreto del 26 aprile 2012 il Presidente della Corte dei reclami
penali ha respinto la richiesta di misure supercautelari e cautelari formulata
dai reclamanti volta ad ottenere il dissequestro dell'importo di fr. 200'000.--
(v. act. 11 inc. BV.2012.3-8).
E. Con replica del 27 aprile 2012 i reclamanti si sono sostanzialmente
riconfermati delle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 12 inc. BV.2012.3-8 e
act. 13 inc. BV.2012.9), così come l'AFC mediante duplica del 16 maggio
2012 (v. act. 14 inc. BV.2012.3-8 e act. 15 inc. BV.2012.9).
F. In data 11 giugno 2012 i reclamanti, d'intesa con l'autorità inquirente, hanno
richiesto la sospensione delle procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale, ritenuta l'esistenza di una trattativa con l'AFC
volta alla definizione stragiudiziale della vertenza (v. act. 20 inc. BV.2012.3-8
e act. 19 inc. BV.2012.9).
G. Con decreto del 13 giugno 2012 il Presidente della Corte dei reclami penali
ha accolto la suddetta richiesta di sospensione, invitando le parti ad
informare la Corte sul prosieguo delle trattative entro un termine inizialmente
fissato al 30 agosto 2012 (v. act. 21 inc. BV.2012.3-8 e act. 20 inc.
BV.2012.9). Successivamente, sempre su istanza delle parti, tale termine è
stato prorogato - mantenendo sospese le procedure - al 31 dicembre 2012
(v. act. 23 inc. BV.2012.3-8 e act. 22 inc. BV.2012.9), al 28 febbraio 2013 (v.
act. 25 inc. BV.2012.3-8 e act. 24 inc. BV.2012.9), al 30 aprile 2013 (v. act.
28 inc. BV.2012.3-8 e act. 27 inc. BV.2012.9) e, infine, al 15 giugno 2013 (v.
act. 32 inc. BV.2012.3-8 e act. 31 inc. BV.2012.9). Con scritto del 17 giugno
2013 A. ha comunicato di non ritirare le procedure pendenti presso il
Tribunale penale federale (v. act. 33 inc. BV.2012.3-8 e act. 32 inc.
BV.2012.9), ciò che ha comportato la riattivazione delle stesse.
H. Nel contempo, in data 8 marzo 2013, l'AFC ha inoltrato alla scrivente Corte
(con copia ai reclamanti) un aggiornamento del valore complessivo dei beni
sotto sequestro (sia delle liquidità che dei beni immobili) per rapporto al
presunto profitto illecito risultante dalle imposte sottratte, concludendo che il
principio della proporzionalità sarebbe dunque rispettato (v. act. 29 inc.
BV.2012.3-8 e act. 28 inc. BV.2012.9). Sulla base delle nuove risultanze,
l'autorità inquirente ha dunque proceduto al dissequestro di taluni beni
immobili.
I. In data 15 luglio 2013 i reclamanti hanno inoltrato alla scrivente Corte
ulteriori documenti, e meglio dei verbali d'interrogatorio effettuati dalla DAPI
nell'ambito dell'inchiesta in parola, dai quali emergerebbe l'estraneità di A.
rispetto alle società che gestivano i postriboli e oggetto della presente
procedura (v. act. 36 inc. BV.2012.3-8 e act. 35 inc. BV.2012.9).
J. In data 19 luglio 2013, i reclamanti hanno inoltrato alla scrivente Corte uno
scritto mediante il quale mettono in evidenza asseriti errori nell'allestimento
delle perizie da parte dell'Ufficio cantonale di stima (su mandato dell'AFC) -
in particolare per quanto attiene al fondo no. 12 RFD di Minusio - in
conseguenza dei quali essi postulano l'allestimento di una perizia giudiziaria
sul valore di tutti gli immobili posti sotto sequestro (v. act. 37 inc. BV.2012.3-
8 e act. 36 inc. BV.2012.9).
K. Invitata a prendere posizione in merito, l'AFC, con osservazioni del 30 luglio
2013, rileva che sarebbe inutile procedere ad effettuare nuove perizie,
ritenuto che le asserite divergenze poste in risalto dai reclamanti concernono
un fondo non più sotto sequestro, e che quindi, in sostanza, non sarebbe
possibile generalizzare la questione ai fondi sequestrati (v. act. 39 inc.
BV.2012.3-8 e act. 38 inc. BV.2012.9).
L. In data 29 agosto 2013 (v. act. 42 inc. BV.2012.3-8 e act. 41 inc. BV.2012.9),
30 agosto 2013 (v. act. 44 inc. BV.2012.3-8 e act. 43 inc. BV.2012.9) e 4
settembre 2013 (v. act. 46 inc. BV.2012.3-8 e act. 45 inc. BV.2012.9), i
reclamanti hanno nuovamente indirizzato alla Corte ulteriori considerazioni
circa le perizie agli atti dell'Ufficio stima, reiterando la richiesta di allestimento
di una perizia giudiziaria sull'insieme de fondi sotto sequestro.
M. Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del
necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1. Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e
omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art.
37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione
delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l’art. 19
cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale
penale federale [regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF;
RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato
dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere
presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve
motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto
conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione
(art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo
dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a
quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o
rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve
trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le
sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento
(art. 26 cpv. 3 DPA).
1.2. Nel caso di specie, le decisioni impugnate emanano da un funzionario
subordinato all'AFC e sono giunte a conoscenza dei destinatari in data 9
marzo 2012 (v. act 1 n. 6). Pertanto, presentati correttamente al direttore
dell'AFC (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), entro il termine di tre giorni previsto
dall'art. 28 cpv. 3 DPA, i reclami sono tempestivi.
1.3. I reclamanti, nelle loro rispettive vesti di titolari dei conti correnti oggetto delle
impugnate decisioni di sequestro e di proprietario (o comproprietario) dei beni
immobili sotto sequestro, hanno senza dubbio un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse. La loro legittimazione
ad agire è dunque data (art. 28 cpv. 1 DPA).
1.4. I reclamanti impugnano, con gravami distinti ma invocando argomenti
sostanzialmente analoghi, decisioni di sequestro rese nell'ambito del
medesimo procedimento condotto dall'AFC. Per motivi di economia
processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause
BV.2012.3-8 e BV.2012.9 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126
V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26
maggio 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a).
2.
2.1. I reclamanti sollevano in primo luogo la violazione del loro diritto di essere
sentiti, nella misura in cui l'autorità inquirente non avrebbe circostanziato la
fattispecie in modo sufficientemente preciso, né presentato particolari indizi in
ordine ai sospetti di realizzazione di un'infrazione grave alla LIFD. A dire dei
reclamanti, inoltre, i dati e le informazioni in possesso dell'AFC sarebbero
stati ottenuti in maniera illecita.
2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza
ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione
motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno
brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che
nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto
della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione
presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso
(DTF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti
gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che si esprima su quelli rilevanti per il
giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002,
consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati).
2.3. Nell'evenienza concreta, le avversate decisioni di sequestro soddisfano le
esigenze di motivazione sopraesposte. Le decisioni impugnate contengono
infatti - seppur in maniera sintetica stante la natura incidentale e provvisionale
delle stesse - un esposto del contesto fattuale all'interno del quale si inscrive
l'indagine condotta dalla DAPI e i motivi che hanno portato all'emanazione dei
suddetti provvedimenti. Inoltre, come emerge dagli atti, le decisioni di
sequestro sono state emesse pochi giorni dopo l'avvio della procedura
penale amministrativa da parte dell'AFC, motivo per il quale, quanto
all'esposizione dei fatti e dei motivi alla base delle stesse, non ci si può
mostrare eccessivamente severi. Intervenendo nelle battute iniziali
dell'inchiesta, entrambi i provvedimenti contengono nondimeno tutte le
indicazioni necessarie e resistono alla censura di carente motivazione mossa
dai reclamanti.
Inoltre, visto il lungo articolarsi della presente procedura - durante la quale le
parti hanno avuto ampia possibilità di esprimersi - e avuto particolare riguardo
alle dettagliate esposizioni dei fatti ad opera dell'AFC, nonché della
ricostruzione del presunto modus operandi di commissione delle infrazioni
fiscali, v'è da concludere che la fattispecie è stata circoscritta in modo
adeguato anche per ciò che attiene ai sospetti di reato gravanti sugli indagati
e giustificanti i provvedimenti in parola.
Da quanto esposto dall'autorità inquirente, infatti, emerge che A., per il
tramite di società a lui riconducibili, avrebbe gestito un esercizio pubblico
adibito a postribolo, omettendo di contabilizzare la totalità degli incassi
realizzati e di conseguenza di dichiarare al fisco la totalità del reddito
conseguito mediante tale attività. Sulla scorta delle indagini condotte, la DAPI
ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione degli importi sottratti, sulla base
di dati e documenti raccolti durante l'inchiesta.
Ne segue che, in siffatte circostanze, i reclamanti sono stati correttamente
posti nella condizione di comprendere la portata delle decisioni, nonché del
contesto generale nel quale esse si iscrivono, e di impugnarle con piena
cognizione - come peraltro effettivamente avvenuto - dinanzi alla scrivente
Corte. Cosi facendo, e disponendo questa autorità di un pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57), un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata dalla presente
procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale
1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008
172 consid. 2.3). L'asserita violazione del diritto di essere sentiti dei
reclamanti deve dunque essere respinta.
I reclamanti non possono nemmeno essere seguiti laddove lamentano una
violazione delle regole vigenti in ambito di assistenza amministrativa fra
autorità, in riferimento a presunti dati e informazioni che l'AFC avrebbe
ottenuto dalla Polizia cantonale ticinese. Si tratta, in particolare, di dati relativi
al numero di prostitute ritrovate dalla Polizia cantonale in occasione dei
controlli effettuati presso il postribolo in questione, dati che hanno permesso
all'autorità inquirente di stimare (facendo delle medie di frequenze), sia pure
approssimativamente, la cifra d'affari conseguita dall'affittacamere (v. act. 2
inc. BV.2012.3-8, pag. 4 in alto). Cosi facendo, l'AFC non ha fatto altro che
avvalersi delle prerogative dell'art. 112 LIFD, per il quale "le autorità della
Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni
comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della
presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse
possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una
tassazione sia incompleta". La giurisprudenza citata dai reclamanti a
sostegno della presunta violazione della procedura di assistenza
amministrativa tra autorità (DTF 134 II 318) non trova qui applicazione,
perché contrariamente al caso trattato in quella decisione, in concreto non si
è trattato di accedere ad un incarto penale aperto nei confronti di uno
specifico contribuente presso il Ministero pubblico (incarto che conteneva
pure documentazione estera ottenuta per via rogatoriale) – e per il quale il
Tribunale federale ha giudicato necessario il preventivo avvallo da parte della
Corte dei reclami penali cantonale - ma di utilizzare semplici dati emersi da
controlli di polizia "di routine" relativi al numero di prostitute presenti in un
certo locale in un determinato momento, dati che non erano in nessuna
connessione con eventuali procedure penali avviate nei confronti dei soggetti
fisici e giuridici oggetto della presente indagine dell'AFC (né gli insorgenti lo
pretendono). Dagli esami degli atti non traspare invero alcun elemento per
ritenere che l'assistenza sia stata fornita in maniera illegale, né del resto si
tratta dei soli elementi indiziari a disposizione dell'autorità inquirente. Anche
questa censura deve quindi essere respinta.
3.
3.1. I reclamanti contestano l'esistenza di indizi a sostegno di gravi infrazioni alla
LIFD, sostenendo che l'autorità inquirente non avrebbe sufficientemente
dimostrato la connessione tra il sequestro dei beni mobili e immobili di
proprietà di A. e i reati ipotizzati. Essi censurano inoltre una violazione del
principio della proporzionalità, poiché il valore complessivo degli immobili
posti sotto sequestro - sommato agli averi bancari bloccati - sarebbe di gran
lunga superiore, e pertanto del tutto fuori misura, rispetto al presunto
ammontare dell'imposta sottratta.
3.2. Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale
che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere
importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che
saranno presumibilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005
l’Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali
possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale
1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di
sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono
serviti a commettere l’infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi
serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e
b DPA in relazione con l’art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124
IV 313, consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale
1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 e 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005,
consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio
2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non ci si dovrà
mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti
sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile
(sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007,
consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19
dell’11 ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365
consid. 1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 340 n.
.
1); la misura ordinata
deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del
Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e
BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice
misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione
materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo
definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120
IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14
giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che
persiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere
il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio
2005, consid. 2). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l’art.
70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o
indirettamente dal reato; a norma dell’art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori
patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un
risarcimento equivalente. In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio
patrimoniale consiste nel controvalore dell’imposta sottratta (DTF 126 I 97,
consid. 3c e 3d; 120 IV 365; sentenza del Tribunale penale federale
BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).
3.3. Giusta l'art. 175 cpv. 1 LIFD (titolo: "sottrazione di imposta"), il contribuente
che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia
indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia
incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte,
intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura
insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una
restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la
multa. Commette invece una frode fiscale ai sensi dell'art. 186 LIFD colui
che, per commettere una sottrazione d'imposta a' sensi degli articoli 175-177,
fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente
inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e
altre attestazioni di terzi. Questi è punito con la detenzione o con la multa
sino a 30'000 franchi (art. 186 cpv. 1 LIFD). Ai sensi dell'art. 190 cpv. 2 LIFD,
sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata
di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e
187).
Gli elementi costitutivi della sottrazione d'imposta giusta l'art. 175 LIFD,
comunemente ammessa come infrazione di natura penale, sono il
comportamento illecito del contribuente, la perdita finanziaria per la collettività
e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il risultato.
Per le persone esercitanti un'attività commerciale, o per le persone giuridiche,
il caso tipico di sottrazione di imposta consiste nella tenuta irregolare della
contabilità, con omissione di redditi imponibili (PIETRO SANSONETTI, in
Yersin – Noel (ed.), Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 3, n. 7 e n. 18 ad art. 175 LIFD, pagg. 1495 e 1497). La
frode fiscale ai sensi dell'art. 186 LIFD costituisce un delitto qualificato di
sottrazione, e come tale, passibile di pene più gravi che la sottrazione
d'imposta (fino alla detenzione). Questa infrazione presuppone, a differenza
della sottrazione di imposta, un comportamento intenzionale a livello
soggettivo (SANSONETTI, op. cit., n. 4, 37-38 ad art. 186 LIFD, pagg. 1549 e
1555).
3.4. L'inchiesta condotta dalla DAPI ha fatto emergere un complesso susseguirsi
di società riconducibili a A. (e al suo "socio" G., oggetto di un parallelo
procedimento penale-amministrativo) che si sarebbero avvicendate nella
gestione del bar/postribolo "BB." di Z., omettendo però di contabilizzare - e
quindi di dichiarare al fisco - l'integralità degli incassi effettuati, e questo sia
per quel che riguarda l'attività del bar propriamente detto, sia per
l'affittacamere. L'inchiesta ha sinora permesso, grazie al ritrovamento in
alcune cassette di sicurezza appartenenti agli indagati di parte dei certificati
azionari relativi alle numerose società succedutesi nella gestione
dell'esercizio pubblico di cui è questione, di ricondurre allo stesso A. (o a G.)
la proprietà delle stesse, con conseguente responsabilità nella presunta
attività illecita posta in essere. In particolare, come si evince dallo schema
riassuntivo prodotto dall'AFC in allegato alla duplica (v. act. 15.1 dell'incarto
BV.2012.9), sono state ritrovate 22 azioni appartenenti a A. della società J.
SA e 50 azioni della Q. SA (le altre 50 azioni di quest'ultima società
appartenevano invece a G.). Parimenti, anche da diversi verbali di
interrogatorio, emerge la qualità di azionista del reclamante A., unitamente a
G., indicati come coloro i quali amministravano le società gerenti (v.
interrogatorio del 27 giugno 2013 di R., act. 36.4 dell'inc. BV.2012.3-8).
Sui comportamenti sospetti degli indagati nella gestione degli esercizi pubblici
in questione, S., responsabile della gestione del BB. a partire dall'anno 2002
e sentito in qualità di persona informata sui fatti, ha dichiarato nel suo verbale
di interrogatorio dell'8 marzo 2012:
"[...]
Gli incassi venivano portati in ufficio del signor R. e li consegnava ai signori R., G.
e A. [...]
Domanda: Lei è sorpreso del nostro arrivo, rispettivamente aveva dei dubbi
d'irregolarità in una delle società?
Risposta: Avevo dei dubbi, non sono sorpreso, proprio per questo motivo ho
tenuto i documenti. E anche il fatto che loro (preciso G. e A.) mi chiedevano
continuamente di distruggere i documenti. Loro (preciso G. e A., presumo sono i
due azionisti principali delle società (di tutte le società), ma non ho le prove sono
sempre stati al corrente che io ero in possesso dei documenti [...]
Domanda: Da chi riceveva gli ordini per la gestione della società"
Risposta: G. e A. [...]
[...] Per gli incassi delle camere li facevo io, mettevo nella busta e consegnavo in
ufficio (che era in via Y.) a R., G. e A."
Nel successivo verbale di interrogatorio del 27 giugno 2013 (act. 36.2 inc.
BV.2012.3-8), lo stesso S. fa inoltre stato di fatture per i fornitori (fatture
cosiddette "passanti") pagate in nero per un ammontare di 2'000 - 3'500.- fr.
ogni due settimane, utilizzando denaro contante proveniente direttamente
dalla cassa del bar (v. act. 36.2 pag. 2 in basso, pag. 3 in alto).
Già da queste dichiarazioni traspare in modo abbastanza evidente il
meccanismo utilizzato dagli indagati per diminuire illegalmente il loro carico
fiscale: sia nella gestione del bar che in quella dell'affittacamere, veniva
contabilizzata solo una parte della cifra d'affari conseguita, e per questo
scopo ci si avvaleva sia di fatture pagate in nero, con contante prelevato
direttamente dalla cassa del bar - contribuendo con ciò a dissimulare almeno
una parte dell'incasso di quest'ultimo - sia della manipolazione, se non
addirittura della distruzione fisica di documentazione contabile concernente le
società di gestione del postribolo. La relativa società di gestione veniva
utilizzata solo per qualche tempo, e poi svuotata di ogni attivo, e ne venivano
costituite regolarmente delle altre (da qui l'avvicendarsi, per certi versi
frenetico, delle numerose società di gestione menzionate nel già citato
documento act. 15.1 inc. BV.2012.9). La differenza tra i redditi dichiarati e
quelli effettivamente conseguiti dagli esercizi pubblici in questione veniva poi
versata ai relativi azionisti (in primis, a A. e G.), anche se l'AFC non è stata
finora in grado di stabilire esattamente su quali conti bancari pervenivano le
somme sottratte al fisco.
Da quanto precedentemente esposto, risulta che vi sono sufficienti e
concordanti indizi per ritenere il qui reclamante A. - benché sempre
schermato da persone giuridiche all'uopo costituite - come il gestore di fatto
(insieme a G.) dell'esercizio pubblico in parola, e che in questa veste egli
possa essere tenuto responsabile dei reati contestatigli dalla DAPI, ossia la
sottrazione di imposta ai sensi dell'art. 175 LIFD (tramite pagamenti in nero e
relativa diminuzione di redditi imponibili al fisco) o la frode fiscale giusta l'art.
186 LIFD, di cui la tenuta e la presentazione alle autorità fiscali di contabilità
inesatta, incompleta o falsificata è uno degli elementi costitutivi
(SANSONETTI, op. cit., n. 29 ad art. 186 LIFD, pag. 1553).
Per quanto attiene alle infrazioni testè indicate, avuto particolare riguardo
anche alle dettagliate ricostruzioni effettuate dall'autorità inquirente (cfr. act.
28 e relativo allegato), devesi quindi ritenere adempiuto il presupposto
dell'esistenza di sufficienti indizi di reato, con la conseguenza che
l'emanazione di decisioni di sequestro è di per sé legittima. Accertata la
presenza di sufficienti indizi di reato, l'asserita violazione del segreto
bancario, invocata dai reclamanti con mente alle richieste di informazioni
indirizzate alla banche da parte dell'AFC, cade anch'essa nel vuoto, posto
come il segreto bancario non sia opponibile nel quadro di un procedimento
penale come quello qui in esame (v. PAOLO BERNASCONI, Banche e
imprese nel procedimento penale, Basilea 2011, n. 820, pag. 215, con
riferimento all'art. 47 cpv. 5 della legge federale sulle banche e le casse di
risparmio, LBCR; RS 952.0).
Resta ora da verificare se i provvedimenti di sequestro ordinati dall'AFC sono
proporzionali per rapporto al presunto ammontare delle infrazioni alla LIFD.
3.5. Occorre preliminarmente osservare che i reclamanti, a più riprese,
contestano le perizie immobiliari allestite dall'Ufficio cantonale di stima su
mandato dell'AFC, poiché a loro dire, e in raffronto alle perizie di parte da
essi prodotte, gli immobili sarebbero stati sottostimati. A questo proposito
essi postulano l'allestimento di una perizia giudiziaria indipendente avente
quale oggetto tutti gli immobili attualmente sotto sequestro. A loro dire, solo
l'allestimento di una simile perizia potrebbe garantire il controllo del rispetto
del principio della proporzionalità nel caso concreto.
Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all’art. 29
cpv. 2 Cost. comprende anche la facoltà per l’interessato di offrire mezzi di
prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di
potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio
(DTF 129 II 497 consid. 2.2 e riferimenti). Nel diritto penale amministrativo
questa garanzia è concretizzata agli art. 37 cpv. 2 e 61 cpv. 2 DPA. Tale
garanzia non impedisce tuttavia all’autorità in causa di procedere ad un
apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non
potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 203 consid. 4a;
122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b).
Dagli atti si evince che la DAPI ha conferito mandato, ad inizio aprile 2012,
all'Ufficio cantonale di stima di peritare le varie proprietà immobiliari poste
sotto sequestro cautelare, e questo al fine di stabilire la proporzionalità della
misura coercitiva in rapporto alle somme presunte sottratte al fisco. Giova
anzitutto osservare che tale mandato non aveva sollevato, all'epoca, nessuna
reazione da parte dei reclamanti; risulta invece agli atti che questi non hanno
mostrato la necessaria collaborazione nell'allestimento delle citate perizie,
ostacolando o dilazionando l'accesso alle proprietà interessate da parte dei
funzionari dell'Ufficio stima (v. allegati alla duplica act. 15.4 e 15.5 dell'inc.
BV.2012.9).
3.5.1. Sul suo sito internet (www.ti.ch/stime), l'Ufficio cantonale di stima include
espressamente le perizie immobiliari come una delle sue mansioni principali,
precisando che tale attività è rivolta essenzialmente ai servizi
dell'amministrazione (contribuzioni, azione sociale, tassazione fondi agricoli,
ecc.). L'Ufficio stima precisa che tali "perizie sono eseguite al valore
commerciale del momento della richiesta. Esse devono quindi essere più
dettagliate delle stime determinate con la revisione generale" (pagina
internet, "chi siamo/presentazione"). Nella prefazione di ogni perizia
(normalmente alla pagina 2) l'Ufficio stima ha elencato i criteri di valutazione
generali utilizzati per determinare il valore commerciale (venale) e attuale
dell'immobile in esame (v. act. 47.1-47.5 inc. BV.2012.9; act. 37.2 inc.
BV.2012.3-8). Essi sono :
a) "l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in
rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale,
industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere
o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private,
avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato sulla scorta dei contratti di locazione
esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel
quartiere per oggetto paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di
costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i
comodi e con gli incomodi di abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di
conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano regolatore, la posizione, le
dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia,
l'esposizione, lo sfruttamento, il grado di urbanizzazione, gli accessi, le
servitù, nonché quei fattori positivi e negativi che incidono sul valore
commerciale".
Il perito cantonale ha proceduto ad un sopralluogo per ogni immobile
peritato, esaminando attentamente la situazione del terreno e tenendo in
considerazione tutti i fattori che potevano influenzare, in modo positivo o
negativo, la valutazione dell'immobile (posizione, dimensione, stato attuale,
destinazione, vicinanze, ecc.). Per determinare il valore venale dell'immobile
- ossia, per definizione, il prezzo di vendita che si potrebbe ottenere
normalmente in una libera contrattazione di compravendita - il perito
cantonale ha poi applicato il metodo tradizionale, consistente nella
ponderazione tra il valore reale del fondo e il suo valore di reddito. A tale
proposito, egli ha precisato che la ponderazione del valore reale con il valore
a reddito cambia secondo il genere di costruzione, la caratteristica
dell'immobile, il volume, la richiesta di mercato, ecc.: in funzione della
situazione economica lo stesso può infatti basarsi sul solo valore reale o
viceversa sul solo valore di reddito (v. a titolo di esempio il punto 12.1 della
perizia act. 41.1, inc. BV.2012.9).
Da queste considerazioni si evince come l'Ufficio cantonale di stima non ha
proceduto ad un semplice quanto generico adattamento temporale delle
stime ufficiali già determinate in occasione dell'ultima revisione generale,
fissata in maniera standard per tutti i comuni ticinesi al 1° gennaio 2005,
applicando i soli criteri di valutazione validi per le stime ufficiali, ossia quelli di
schematicità e prudenzialità previsti all'art. 20 della legge cantonale sulla
stima della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (RL cantonale,
10.2.9.1). Al contrario, pur non perdendo di vista i due criteri menzionati - e
logicamente scartando valori che potrebbero essere determinati da punte
speculative e contrattazioni basate su condizioni particolari - ha cercato di
determinare, con un più ampio esame di dettaglio, il valore venale di ogni
singolo fondo sotto sequestro, ponderando attentamente valore reale e
valore di reddito aggiornati al momento della richiesta da parte dell'AFC.
L'attendibilità e l'attualità delle perizie eseguite dall'Ufficio cantonale di stima,
già per questi motivi, non può essere messa in discussione da questa Corte.
3.5.2. I reclamanti contestano, come detto, le risultanze delle perizie eseguite
dall'Ufficio stime, sostenendo che gli importi esposti sono troppo bassi, e non
riflettono il pieno valore degli immobili in questione; a sostegno delle loro
allegazioni producono una serie di perizie di parte commissionate a vari
architetti che mostrano valutazioni ben superiori degli stessi (v. act. 13.1 a
13.10 inc. BV.2012.9). Le loro perplessità si concentrano in particolare sulla
part. no. 12 RFD di Minusio (di proprietà di A.), rilevando che tra la
valutazione esposta nel referto peritale del 5 giugno 2013 dell'Ufficio
cantonale di stima (valore venale di fr. 3'450'000.--; v. act. 36.2 inc.
BV.2012.9) e quella calcolata nella perizia del 15 aprile 2013 dall'arch. T.
(valore venale di fr. 5'540'000.--; v. act. 36.1 inc. BV.2012.9) risulta una
differenza di ben 2'090'000.- fr., ossia del 60% espressa in termini
percentuali. I reclamanti argomentano che applicando tale coefficiente
percentuale anche a tutte le altre proprietà sotto sequestro, il valore totale
dei fondi risulterebbe – al netto delle ipoteche – ben superiore al presunto
profitto illecito derivante dalle infrazioni alla LIFD a loro contestate.
Con riferimento ai fondi di proprietà del reclamante A. tuttora sotto sequestro
e oggetto della presente decisione in materia di infrazioni alla LIFD (il
sopracitato fondo n. 12 RFD Minusio, unitamente ad altri, è infatti stato infatti
dissequestrato con decisione dell'8 marzo 2013 dell'AFC; v. act. 28 inc.
BV.2012.28), le risultanze peritali dell'Ufficio cantonale di stima e degli
esperti di parte - sempre riferite al valore venale degli immobili - sono invece
le seguenti:
a) part. n. 10 RFD Balerna:
- Ufficio stima: fr. 450'000.--. (v. perizia del 26 aprile 2012, act. 47.1 dell'inc.
BV.2012.9);
- arch. AA.: fr. 580'000.-- (v. perizia del 24 aprile 2012, act. 13.6 dell'inc.
BV.2012.9).
b) part. n. 2, 3, 4 e 7 RFD Cadenazzo:
- Ufficio stima: complessivi fr. 3'218'000.-- risultanti dalla somma dei valori
del fondo part. n. 2 (fr. 1'675'000.--), part. n. 3 (fr. 1'160'000.--), part. n. 4
(fr. 38'000.--) e part. n. 7 (fr. 345'000.--) (v. perizie dell'11 settembre 2012,
act. 47.2-47-5 dell'inc. BV.2012.9);
- arch. AA.: complessivi fr. 4'920'000.-- per i quattro fondi in esame (v.
perizia del 16 aprile 2012, act. 13.2 dell'inc. BV.2012.9).
Sommate, la valutazione effettuata dall'Ufficio cantonale di stima relativa ai
fondi oggetto della presente decisione ammonta a complessivi fr. 3'668'000.-
mentre quella desumibile dalle perizie di parte (arch. AA.) risulta di fr.
5'500'000.-, con una differenza nominale di fr. 1'832'000.-- e in termini
percentuali del 50%.
Per completezza, va accennato che in relazione ai fondi n. 2, 3, 4 e 7 RFD
Cadenazzo (costituenti in pratica il complesso immobiliare del postribolo
"BB." di Z.), i reclamanti hanno prodotto una seconda perizia privata, redatta
dall'arch. CC., risalente al 14 settembre 2001. Tenuto conto del notevole
lasso di tempo trascorso questo referto non può tuttavia essere
ragionevolmente preso in considerazione per una valutazione del valore
commerciale attuale di tali fondi (v. act. 43.1 dell'inc. BV.2012.9).
3.5.3. Su invito della presente Corte, il 30 luglio 2013 l'autorità inquirente ha preso
posizione sulle differenze di valutazione tra le perizie eseguite dall'Ufficio
cantonale di stima e quelle private prodotte dagli insorgenti (v. act. 38 inc.
BV.2012.38). Questa presa di posizione riguarda, è vero, la sola (e già
citata) part. n. 12 RFD Minusio; tuttavia le considerazioni espresse possono
valere – a titolo esemplificativo e con variazioni di poco significato - anche
per gli altri fondi oggetti di valutazione.
Dal documento in esame si desume che i criteri di valutazione utilizzati da
entrambi i periti sono sostanzialmente gli stessi: calcolo del valore reale,
calcolo del valore reddito del fondo, e ponderazione dei valori ottenuti per
giungere al valore venale dell'immobile. Decisamente diversi sono invece i
parametri applicati dai periti per la determinazione di questi valori. Nel
calcolo del valore reale, ad esempio, l'Ufficio stima ha applicato un valore
cubimetrico diverso per il fabbricato principale (480 fr/mc), per il fabbricato
sotterraneo (190 fr/mc) e per il fabbricato accessorio (320 fr/mc), mentre il
perito di parte arch. T. ha calcolato un unico valore di 650 fr/mc per l'intera
costruzione, riducendo poi in parte il valore ottenuto in funzione della vetustà
tecnica dell'edificio. Anche il terreno è stato valutato diversamente dai periti:
l'Ufficio stima, fondandosi sulla media delle compravendite delle zone
limitrofe, ha considerato per il terreno residuo un valore di 650 fr/mq, e per il
terreno complementare un valore (ponderato) di 570 fr/mq; il perito di parte
ha invece applicato un valore di 850 fr/mq per il primo e 700 fr/mq per il
secondo (v. act. 38, pagg. 2 in basso, 3 in alto). Per quanto attiene il calcolo
del valore di reddito le differenze maggiori riguardano il tasso di
capitalizzazione (calcolato al 6,4% dall'Ufficio stima e al 4,4-4,9% dal perito
di parte) e l'aggiunta, fatta dal solo perito di parte, del valore presunto del
terreno al reddito annuo capitalizzato. Infine, nel calcolo del valore
ponderato, l'Ufficio stima ha considerato 2,5 volte il valore di reddito e una
volta il valore reale, aggiungendo alla media, in un secondo tempo, i terreni
non considerati nel calcolo ponderato, mentre l'arch. T. ha considerato 2
volte il valore di reddito (già con l'aggiunta del terreno residuo) e una volta il
valore reale, giungendo alla differenza di valutazione di cui si è detto al
considerando precedente (v. act. 38, pag. 3).
Ora, va constatato che anche se tutte le perizie sono state elaborate
seguendo criteri piuttosto simili, appare evidente che l'Ufficio stima ha
applicato per le sue perizie dei parametri di calcolo più prudenti rispetto a
quelli dei vari periti di parte, sia per quel che riguarda il valore reale (valori al
metro cubo dei fabbricati e al metro quadrato dei terreni), sia per qual che
riguarda il calcolo del valore di reddito dei vari immobili (tasso di
capitalizzazione). Ferma restando la serietà e la fondatezza delle perizie di
parte prodotte agli atti, la scrivente Corte reputa, tenuto conto degli estremi
di questo caso, più attendibili i parametri – prudenziali – utilizzati dall'Ufficio
stima, e questo per due sostanziali motivi:
- l'effettiva realizzazione dei fondi sotto sequestro ed eventualmente
confiscati, data la natura coatta della procedura e la presumibile
realizzazione degli stessi tramite aggiudicazione in un asta pubblica,
difficilmente potrà se del caso essere fatta al loro valore effettivo di
mercato, ossia a quello perseguibile in una libera contrattazione di
compravendita tra privati (valore venale);
- per quanto attiene segnatamente i fondi n. 2, 3, 4 e 7 RFD di Cadenazzo
(oggetto della presente decisione) non sarà possibile, in caso di confisca
e di successiva rivendita – e questo pure nell'ipotesi di trattative private -
ottenere il pieno valore venale, poiché questi immobili sono stati per lungo
tempo adibiti a ritrovi pubblici legati al mondo della prostituzione e un loro
possibile utilizzo per altre attività dovrà tener conto di ingenti spese di
trasformazione e ristrutturazione.
In definitiva, questa Corte baserà l'esame del rispetto del principio della
proporzionalità sulla scorta dei valori risultanti dalle perizie agli atti effettuate
dal competente Ufficio cantonale di stima (act. 47.1 - 47.5 inc. BV.2012.9).
Per le medesime ragioni suesposte, la richiesta di allestimento di una perizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 43 DPA sul valore complessivo dei fondi sotto
sequestro non merita accoglimento.
3.6. In concreto, sulla base delle risultanze dell'inchiesta, viene contestato a A. (e
alle società a lui riconducibili e succedutesi nella gestione dell'esercizio
pubblico) un presunto profitto illecito derivante dalle infrazioni alla LIFD pari a
complessivi fr. 4'267'000.-- (cfr. act. 28). A fronte di questo importo, di cui
non v'è motivo di scostarsi stando alle ricostruzioni effettuate dalle indagini
della DAPI (cfr. act. 28), l'ammontare dei beni tuttora sotto sequestro si
attesta a:
- fr. 1'970'000.-- relativo alla somma dei valori patrimoniali depositati sui
conti correnti dei reclamanti (cifra incontestata);
- fr. 91'800.-- per il foglio PPP n. 10a, quota di 204/1000 del fondo base
no. 10 RFD di Balerna, il cui valore stimato è di fr. 450'000.- (la DAPI,
nell'act. 28, ha erroneamente attribuito al reclamante A. l'intera proprietà
del fondo, mentre in realtà egli dispone della sola PPP n. 10a; v. perizia
Ufficio stima pag. 9, act. 47.1 inc. BV.2012.9);
- fr. 835'000.-- (pari al valore stimato complessivo di fr. 2'020'000.- delle
part. no. 2 e no. 7 RFD di Cadenazzo, dedotta la quota parte ipotecaria
di A. di fr. 1'185'000 gravante il fondo n. 2, v. doc. M in act. 13.10 inc.
BV.2012.9);
- fr. 975'000.-- (pari al valore stimato complessivo di fr. 1'198'000.- delle
part. no. 3 e no. 4 RFD di Cadenazzo, dedotta la quota parte ipotecaria
di A. di fr. 223'000.- gravante il fondo n. 3, v. doc. M ad act. 13.10 inc.
BV.2012.9).
Il valore totale dei beni sotto sequestro ammonta pertanto a fr. 3'871'800.--.
A fronte del presunto profitto illecito calcolato limitatamente alla LIFD di fr.
4'267'000.--, il principio della proporzionalità è, in concreto, ossequiato.
Giova a tale proposito rammentare che nel corso dell'ultimo anno, l'AFC ha
proceduto a diversi dissequestri di immobili di proprietà del reclamante A.
(tra cui il contestato fondo n. 12 RFD di Minusio, v. consid. 3.5.2 supra), man
mano che la cifra relativa al presunto credito fiscale veniva definita con
maggior precisione in seguito all'avanzamento dell'inchiesta e all'assunzione
di mezzi probatori (v. act. 28). Inoltre, in caso di plusvalenza nella
realizzazione forzata dei fondi, questa spetterà al proprietario dei fondi, in
ossequio alla garanzia della proprietà. In simili evenienze, anche la censura
di violazione del principio di proporzionalità deve essere respinta siccome
infondata.
- Alla luce di tutto quanto esposto, i gravami presentati devono essere
integralmente respinti. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle
spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si
determina secondo l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al Regolamento del
31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le
ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito
all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in
analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corrisponde alla
normativa vigente sinora (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale
federale BV.2010.79 del 10 dicembre 2010). In quanto parti soccombenti, i
reclamanti devono sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per
analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF
ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--, coperta in misura di fr. 3'000.--
dagli anticipi delle spese già prelevati. Il saldo è posto a carico dei reclamanti
con vincolo di solidarietà.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Le cause BV.2012.3-8 e BV.2012.9 sono congiunte.
- I reclami sono respinti.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei reclamanti in solido ed
è coperta, in misura di fr. 3'000.--, dagli anticipi delle spese già prelevati.
Bellinzona, 5 dicembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Fiorenzo Cotti
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).