Forum dispute in media defamation cases

BK_G024/04Federal Criminal CourtApr 28, 2004Dismissed

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Omnilex summary

The Ticino public prosecutor requested that criminal defamation proceedings against a journalist be assigned to Zurich because the media company had its registered seat there. Zurich refused, arguing that printing and publication occurred in Bellinzona. The Federal Criminal Court held that, under Art. 347 CP, the registered seat of the media enterprise is ordinarily decisive, but in this specific case the close connection to Ticino and procedural economy justified keeping jurisdiction there. The request to transfer competence to Zurich was therefore rejected, and the proceedings remained with the Ticino prosecutor. No court fee was imposed.

Omnilex headnote

Art. 347 CP; forum for offences committed through mass media and exception based on proximity and procedural economy: as a rule, the competent authority is that of the place where the media enterprise has its seat; for registered companies, the commercial register entry is decisive. If the author is known and resides abroad, the alternative domicile forum of art. 347 cpv. 1 CP does not apply. In an exceptional constellation, however, the court may retain jurisdiction at the place of the proceedings where the concrete case shows a markedly closer factual and procedural connection and a transfer would entail disproportionate linguistic and logistical burdens (consid. 3.3).

Full text

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

BK_G 024/04

Sentenza del 28 aprile 2004 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, presidente, Ponti e Ott, cancelliere Guidon Parti Ministero pubblico del Canton Ticino, Via Pretorio 16, 6900 Lugano, istante

contro

Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung, Strafsachen- kanzlei, Badenerstrasse 90, 8026 Zurigo, opponente

Oggetto Contestazione sul foro (art. 347 CP) Istanza di attribuzione di competenza

  • 2 -

Fatti: A. Con esposti rispettivi del 5 marzo, 13/14 maggio e 28/30 maggio 2003 l’avv. A., e i signori B. e C.______ hanno sporto querela pe- nale nei confronti del giornalista D., cittadino italiano residente a X. (I), per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria commessi me- diante pubblicazione su mezzi di comunicazione sociale (art. 27 CP). La querela sporta dall’avv. A.______ si riferisce all’articolo apparso il 20 feb- braio 2003 sul periodico bimensile “” intitolato “”; le querele sporte da B.______ e C. ______ riguardano invece i contenuti del libro inti- tolato “”, scritto dal querelato per conto della medesima “”. I denuncianti accusano in sostanza D.______ di aver riportato nei suoi scritti delle affermazioni inveritiere e lesive della loro dignità e del loro onore. Le querele sono state inoltrate al Ministero pubblico del Canton Ticino.

B. Il 6 maggio 2003 e il 10 settembre 2003 il Ministero pubblico ticinese ha chiesto alla Bezirksanwaltschaft di Zurigo di assumere i procedimenti penali in questione, ritenuto che i reati addebitati al giornalista sono stati compiuti mediante pubblicazione in mezzi di comunicazione sociali che hanno la propria sede nel Canton Zurigo, essendo la società editrice del periodico “” la Y. di Zurigo. L’autorità ticinese rileva inoltre che la cir- costanza che l’autore delle opere in questione non risiede - come in con- creto - in Svizzera, non è sufficiente per ritenere l’assenza di foro ai sensi dell’art. 347 cpv. 2 CP.

C. Il Bezirksgericht di Zurigo, al quale gli incarti relativi alle denunce nei con- fronti di D.______ sono stati trasmessi per competenza, con ordinanze presidenziali del 20 gennaio 2004 ha però rifiutato l’assunzione di detti pro- cedimenti penali, asserendo che il luogo in cui sono stati stampati e pubbli- cati l’incriminato articolo nonché il libro risulta essere Bellinzona, ove “” ha peraltro la sua sede operativa e redazionale. Quanto alla se- de zurighese della Y., il Bezirksgericht osserva che la società è domiciliata presso un avvocato, non disponendo di alcun locale operativo proprio nel Canton Zurigo.

  • 3 - D. Con istanza del 26 marzo 2004 alla Camera d’accusa del Tribunale federa- le il Ministero pubblico del Canton Ticino ha chiesto formalmente di attribui- re la competenza per istruire e giudicare i procedimenti penali litigiosi all’autorità del Canton Zurigo. A sostegno della propria istanza il sostituto Procuratore Pubblico ticinese fa notare che in forza dell’art. 347 cpv. 1 CP competente risulta esser l'autorità del luogo in cui ha sede l’impresa del mezzo di comunicazione sociale, ossia, secondo l’estratto del registro di commercio prodotto in allegato, Zurigo.

E. Nella sua risposta del 15 aprile 2004, il Bezirksgericht di Zurigo ha ribadito la sua opposizione ad assumere i procedimenti penali relativi a D.______, confermando sostanzialmente le motivazioni di fatto e di diritto indicate nell’ordinanza presidenziale del 20 gennaio 2004.

Diritto:

  1. In seguito alla costituzione e all’entrata in vigore del Tribunale penale fede- rale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ri- preso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. g e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federa- le del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71).

  2. Ricevuta una denuncia, le autorità cantonali devono esaminare sommaria- mente e speditamente se il foro legale si trova sul loro territorio, raccoglien- do i principali elementi necessari per chiarire tale punto. Le norme di diritto federale concernenti la designazione del foro si applicano pure, senza ec- cezioni, alle infrazioni contro l’onore punibili esclusivamente a querela di parte (DTF 122 IV 250 consid. 3b). Qualora esista contestazione tra le au- torità di più cantoni sul foro competente, la Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale designa il cantone in cui deve avere luogo il proce- dimento e il giudizio (art. 351 CP in relazione con l’art. 28 cpv. 1 lett. g LTPF).

3.1. Giusta l’art. 347 cpv. 1 CP, in caso di reato in Svizzera giusta l’art. 27 CP (reati commessi mediante mass media) sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa del mezzo di comunicazione sociale. Se

  • 4 - l’autore dell’opera è noto e risiede in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di dimora. In quest’ultimo caso, il procedimento è at- tuato nel luogo in cui fu compiuto il primo atto di istruzione. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere fra i due fori.

Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo, se non è dato alcun foro giusta il capoverso 1, sono invece competenti le autorità del luogo in cui l’opera è stata diffusa. 3.2. In concreto è pacifico che i reati oggetto delle querele penali sono stati commessi mediante pubblicazione su mass-media ai sensi dell’art. 27 CP. Ora, secondo il nuovo testo dell’art. 347 CP entrato in vigore il 1° aprile 1998 (RU 1998 852/856), in simili evenienze sono innanzi tutto competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa del mezzo di comunicazione sociale; per le imprese iscritte a registro di commercio, fa stato questa i- scrizione (E RHARD SCHWERI/FELIX BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2 ediz., Berna 2004, n. 180 e segg., pagg. 58-59 e n. 192, pag. 61). Essendo la società editrice de “” la ditta zurighese Y., iscritta al registro di commercio di quel cantone, il foro zurighese non fa, in principio, dubbi (v. allegato all’istanza del 26 mar- zo 2004).

D’altra parte, risulta inapplicabile la seconda frase dell’art. 347 cpv. 1 CP : se il nome dell’autore degli articoli in questione è in effetti noto, egli non ri- siede però in Svizzera, ma in Italia, a X._______ per la precisione. Quanto alle competenze delle autorità del luogo di stampa o di diffusione dei mezzi di comunicazione sociale – richiamate dall’autorità zurighesi nelle loro deci- sioni del 20 gennaio 2004 - sono state abolite con la modifica dell’art. 347 CP del 1° aprile 1998 (v. FF 1996 IV 494 §217). 3.3. Nonostante le conclusioni del paragrafo precedente, ci si può chiedere se, per una questione di prossimità e di economia procedurale, non varrebbe comunque la pena mantenere l’istruzione e il giudizio dei presenti procedi- menti penali in Ticino. La sede della società editrice è, è vero, a Zurigo, ma tutto il resto (amministrazione, stampa, e pubblicazione del bimensile “______”,) si fa a Bellinzona; i tre querelanti sono ticinesi, mentre il querela- to abita nella vicina Italia. Essendo tutti gli interessati di lingua italiana, il trasferimento dei procedimenti a Zurigo li obbligherebbe a costose tradu- zioni di allegati e documentazione annessa e a lunghe trasferte in caso di udienze; anche per il tribunale di Zurigo si porrebbero dei problemi pratici in caso di udienze, quali, ad esempio, l’obbligo di traduzione simultanea

  • 5 - (sull’argomento della lingua e dell’economia procedurale in generale, v. S CHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 467, pag. 157). Ne scende che, a titolo ec- cezionale e contrariamente a quanto prevede l’art. 347 cpv. 1 prima frase CP, in questo particolare caso si giustifica attribuire i procedimenti al Mini- stero pubblico del Canton Ticino.
  1. Alla luce delle precedenti considerazioni, l’istanza presentata dal Ministero pubblico ticinese deve esser respinta.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. L’istanza è respinta. Di conseguenza i procedimenti sono attribuiti al Mini- stero pubblico del Canton Ticino.
  2. Non si preleva tassa di giustizia.

Bellinzona, 29 aprile 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Distribuzione

  • Ministero pubblico del Canton Ticino, Via Pretorio 16, 6900 Lugano
  • Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung, Strafsachenkanzlei, Badenerstrasse 90, 8026 Zurigo

Informazione sui rimedi giuridici : Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.

Keywords

forumdefamationmedia publicationscantonal competenceprocedural economylanguage burden

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Key legal question

Which canton has jurisdiction for defamation offenses committed through media publications when the publisher is registered in Zurich but the works were printed and published in Ticino?

Extracted holding

The proceedings were attributed to Ticino: although Zurich was the place of the publisher's registered seat, the specific case justified an exceptional forum in Ticino for reasons of proximity and procedural economy.

Extracted reasoning

Art. 347 CP gives priority to the seat of the media enterprise, but the court considered the concrete case exceptional because the editorial, printing, and publishing activities took place in Bellinzona, the complainants were Ticinese, and all participants were Italian-speaking; transferring the case to Zurich would create unnecessary translations and travel burdens.

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