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BB.2015.16 ΓÇó Withdrawal of complaint and reduced court costs
BB.2015.16Federal Criminal Court / Appeals ChamberMar 4, 2015Withdrawn
The appellant challenged the MPC's factual decision to maintain the seizure of her bank account relationship at bank B. By letter of 27 February 2015, counsel withdrew the complaint. The Criminal Appeals Chamber took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and held the appellant liable for costs as the withdrawing party. Considering the very early procedural stage and limited administrative burden, it fixed reduced court fees at CHF 200.
Art. 386 CPC; withdrawal of an appeal in written proceedings and its effects; a written withdrawal is definitive unless induced by deception, offence, or erroneous official information by an authority. Upon valid withdrawal, the appellate court removes the case from the docket. Under Art. 428 CPC, the withdrawing party is deemed to have lost and normally bears the costs; where the withdrawal occurs at an early stage and generates only limited clerical work, the fee may be reduced in light of the applicable cost regulations, including Art. 8 RSPPF.
Decisione del 4 marzo 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presi- dente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari e da MLaw Michele Pinoli,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Denegata/ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)
Ritiro del reclamo (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.16
Visti:
il ricorso presentato il 18 febbraio 2015 da A. avverso "la decisione di fatto del MPC di mantenimento del sequestro della sua relazione bancaria presso ban- ca B., Ginevra" (v. act. 1);
la lettera del 27 febbraio 2015 con cui l'avv. Filippo Ferrari dichiara il ritiro del ricorso (v. act. 3). Considerato:
che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso può riti- rarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta;
che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato in- dotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP);
che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 27 febbraio 2015 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1 a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2 a frase);
che, avendo la reclamante ritirato la sua impugnativa, ella deve essere consi- derata quale parte soccombente;
che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le
3 -
ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, la quale, pur non avendo ancora cagionato notevoli costi processuali, non può tuttavia essere considerata neutrale sotto il profilo delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giusti- zia ridotta che viene fissata nel minimo di fr. 200.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 4 marzo 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).