Appeal withdrawn; case struck from the roll

9C_951/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIINov 25, 2010Granted

Summary

The appellant withdrew her appeal against the judgment of the Federal Administrative Court. The Federal Supreme Court, acting through its presiding judge, struck the case from the roll under Art. 32 LTF and decided not to charge court costs, relying on the waiver possibility in Art. 66(2) LTF.

Regest

Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; ritiro del ricorso e stralcio dai ruoli; il presidente della corte decide quale giudice unico sullo stralcio delle cause ritirate e, in tale ambito, statuisce anche sulle spese. In caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte alla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF). La rinuncia alle spese è ammissibile ove le circostanze del caso lo giustifichino (consid. 1).

Full text

{T 0/2}
9C_951/2010

Decreto del 25 novembre 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
F.________, Italia,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 settembre 2010.

Visto:
il ricorso 13 ottobre 2010 (timbro postale) contro il giudizio 8 settembre 2010 del Tribunale amministrativo federale,
il decreto 19 ottobre 2010 con cui la ricorrente è stata invitata a versare, entro il 3 novembre 2010, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 500.-,
lo scritto 30 ottobre 2010 (timbro postale) con cui F.________ ha ritirato il ricorso e chiesto di essere liberata dal pagamento delle spese giudiziarie,

considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 25 novembre 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Keywords

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