Appeal inadmissible for insufficient reasoning in disability insurance case

9C_633/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IIIOct 21, 2008Inadmissible

Summary

B. appealed against the Federal Administrative Court judgment confirming the refusal of a disability pension. The Federal Supreme Court held that the appeal was insufficiently reasoned because it did not confront the lower court’s decisive considerations, in particular the assessment that the insured person remained able to perform his former or other light work to the extent found by the lower court. The court therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure. It also waived court costs and noted that a new benefits application remained possible if later medical evidence showed a deterioration in health.

Regest

Art. 42 paras. 1 and 2 LTF; Art. 108 para. 1 lit. b LTF: an appeal must contain specific requests and, above all, concise reasons showing in what respect the challenged decision violates the law. A filing that merely asserts disagreement without engaging with the decisive reasoning is manifestly insufficiently reasoned and may be dismissed in simplified procedure by the single judge. Subsequent medical documents outside the Court’s cognizance cannot cure the defect; they may, however, justify a new claim for benefits if they indicate a relevant deterioration. Court costs may be waived under Art. 66 para. 1 LTF in appropriate circumstances.

Full text

9C_633/2008 {T 0/2}

Sentenza del 21 ottobre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Parti
B.________, Italia,
ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2008.

Visto:
il ricorso di B.________ del 30 luglio 2008 contro il giudizio 17 giugno 2008 con cui il Tribunale amministrativo federale ha confermato il rifiuto di una rendita,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 15 settembre 2008 - con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a rendere il giudizio impugnato,
che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dai primi giudici riguardo al fatto che egli sarebbe stato - quantomeno fino alla data della decisione amministrativa in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4) - in grado di svolgere la sua precedente attività di aiuto meccanico trasportatore o ogni altro lavoro non eccessivamente pesante in misura superiore al 60%, sarebbe contraria al diritto applicabile,
che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che ciò non toglie comunque al ricorrente la possibilità di formulare una nuova domanda di prestazioni qualora dalla più recente documentazione medica agli atti - che non può essere considerata da questa Corte poiché esulante dal proprio potere cognitivo - dovesse effettivamente risultare un peggioramento dello stato di salute, come ha ipotizzato il Tribunale amministrativo federale,
che pur essendo la procedura di per sé onerosa, viste le circostanze, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 21 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti

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