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6B_979/2008 ΓÇó Criminal appeal declared inadmissible for lack of motivation
6B_979/2008Federal Supreme Court / Criminal DivisionJan 19, 2009Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant's filing did not comply with the statutory motivation requirements for a criminal appeal. He failed to engage with the cantonal judgment and did not explain which legal rules had been violated. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified proceedings. Although unsuccessful, the appellant was not charged with court costs.
Art. 42 cpv. 1-2, 80 cpv. 1, 95 et 108 LTF; motivation of the appeal to the Federal Supreme Court: the appeal must contain conclusions and, in a concise but specific manner, reasons showing how the impugned decision violates federal law. The Court examines only duly substantiated grievances. A filing that does not engage with the challenged judgment and contains no legal reasoning is manifestly inadmissible and may be disposed of under the simplified procedure of Art. 108 LTF. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_979/2008
Sentenza del 19 gennaio 2009
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Favre, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.
Oggetto
Multa,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 26 novembre 2008 dal Presidente della Pretura penale.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 26 novembre 2008, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile, perché tardivo, il ricorso presentato da A.________ contro la decisione della Sezione della circolazione con cui gli veniva inflitta una multa, oltre a tassa e spese di giustizia, per aver posteggiato a un'intersezione.
Con scritto datato 29 novembre 2008, A.________ si aggrava al Tribunale federale dichiarando di fare opposizione e contestando l'infrazione rimproveratagli.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
2.
Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) e può essere presentato per violazione del diritto svizzero ai sensi dell'art. 95 LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente motivate.
Nella fattispecie, il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza del Presidente della Pretura penale, oggetto di ricorso, e non spiega in alcun modo come e in che misura questa violerebbe il diritto. Carente di motivazione, il ricorso non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile. In simili circostanze, la decisione di non entrata nel merito sul ricorso può essere presa mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Malgrado questo esito processuale, si rinuncia a porre a carico del ricorrente le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.
Losanna, 19 gennaio 2009
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Favre Ortolano