Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning

6B_756/2012Federal Supreme Court / Criminal DivisionFeb 18, 2013Inadmissible

Summary

A prisoner appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal ruling that had declared inadmissible his challenge to a four-day isolation disciplinary sanction. The Court held that the filing did not satisfy the federal motivation requirements: the appellant merely repeated that he was uninvolved in the underlying facts and failed to address the decisive reason for inadmissibility, namely the cantonal court’s lack of competence. Because no conclusions were stated, the appeal was manifestly insufficiently reasoned and was decided under the simplified procedure. No costs were charged, and the request for suspensive effect became moot.

Regest

Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF: il ricorso al Tribunale federale dev’essere motivato in modo tale da confrontarsi con i considerandi decisivi della decisione impugnata e spiegare concisamente in che consista la violazione del diritto; la mera ripetizione della propria versione dei fatti non basta. L’assenza di conclusioni e la mancata critica del motivo determinante dell’irricevibilità impongono la non entrata nel merito mediante procedura semplificata. Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto; le spese possono essere dispensate secondo l’art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF.

Full text

{T 0/2}
6B_756/2012

Sentenza del 18 febbraio 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Direzione delle strutture carcerarie, casella postale 6277, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Sanzione disciplinare,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione del 20 settembre 2012 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo presentato da A.________ in relazione alla sanzione disciplinare di quattro giorni di isolamento in cella di rigore pronunciata dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali;
che contro questa decisione A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che con sentenza del 14 dicembre 2012 ha dichiarato irricevibile il relativo reclamo, ritenendo improponibile tale rimedio giuridico contro le decisioni in materia disciplinare;
che con scritti del 19 e 27 dicembre 2012 A.________ impugna il giudizio della CRP e domanda l'effetto sospensivo;
che con lettera del 28 dicembre 2012 il Presidente della Corte di diritto penale, rilevando che tali atti non sembravano adempiere le esigenze di motivazione della LTF, ha informato l'insorgente della possibilità di completare il suo gravame entro la scadenza del termine ricorsuale;
che il ricorrente non vi ha dato alcun seguito;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, in quanto l'insorgente ribadisce la sua estraneità ai fatti all'origine della contestata sanzione, senza minimamente confrontarsi con il motivo formale posto a fondamento del giudizio impugnato, ovvero l'incompetenza della CRP a statuire su reclami contro decisioni in materia disciplinare;
che inoltre il ricorrente non formula alcuna conclusione;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 febbraio 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Keywords

inadmissibilitymotivation requirementsdisciplinary sanctionisolation cellsuspensive effectsimplified procedurecourt costs