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6B_30/2007 ΓÇó Withdrawal of appeal leads to striking out and no costs
6B_30/2007Federal Supreme Court / Criminal DivisionNov 14, 2007Withdrawn
The appellant expressly withdrew the criminal law appeal against the Ticino appellate criminal chamber judgment. The Federal Criminal Law Court, sitting as single judge, therefore ordered the case removed from the docket. Invoking the rules on withdrawn cases, it also waived the collection of court costs. The decision was communicated to the appellant, the Ticino public prosecutor, and the cantonal appellate criminal chamber.
Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; art. 66 cpv. 2 LTF; stralcio dal ruolo dopo ritiro del ricorso e ripartizione delle spese. Lorsqu’un recours est retiré de manière claire et non équivoque, le président ou le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle. En cas de désistement, le Tribunal fédéral peut renoncer totalement ou partiellement aux frais judiciaires; cette faculté s’apprécie selon les circonstances du cas d’espèce (consid. 1-2).
{T 0/2}
6B_30/2007
Decreto del 14 novembre 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (discriminazione razziale),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con missiva del 9 novembre 2007 A.________ dichiarava in modo inequivocabile di ritirare il ricorso presentato contro la sentenza del 14 febbraio 2007 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
per questi motivi, il presidente decreta:
1.
La causa 6B_30/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 novembre 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: