Late civil appeal declared inadmissible; legal aid refused

5A_700/2012Federal Supreme Court / Civil Division IIOct 9, 2012Dismissed

Summary

A civil appellant challenged a Ticino appellate decree that had denied him exemption from an advance on estimated costs and refused appointment of counsel. The Federal Supreme Court held that the appeal period had expired: the decree was notified on 26 July 2012, the deadline expired on 14 September 2012, and handing the appeal to the Italian post that day did not satisfy the Swiss filing requirement because the Swiss post received it only on 20 September 2012. The appeal was therefore inadmissible. Legal aid for the federal proceedings was denied, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 100 cpv. 1, 46 cpv. 1 lett. b and 48 cpv. 1 LTF; filing deadline for appeal to the Federal Supreme Court; timely lodging requires delivery to the Federal Supreme Court itself, to the Swiss post, or to a Swiss diplomatic or consular representation no later than the last day of the period. Delivery to a foreign postal service does not preserve the deadline if the Swiss post receives the shipment only after expiry. A manifestly late appeal is inadmissible in simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Legal aid under Art. 64 LTF presupposes a non-frivolous request with prospects of success; if the appeal is patently inadmissible, legal aid must be refused. Costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
5A_700/2012

Sentenza del 9 ottobre 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto
divorzio (versamento dell'anticipo per spese processuali presumibili e designazione di un patrocinatore d'ufficio),

ricorso contro il decreto emanato il 9 luglio 2012
dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che A.________ ha presentato appello contro la sentenza di divorzio emanata il 21 febbraio 2012 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
che con decreto 9 luglio 2012 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di A.________ di esonero dal versamento dell'anticipo per spese processuali presumibili e gli ha impartito un ultimo termine scadente il 14 settembre 2012 per depositare il predetto anticipo;
che con il medesimo decreto il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello ha altresì respinto la richiesta di A.________ intesa alla designazione di un patrocinatore d'ufficio;
che con ricorso in materia civile 14 settembre 2012 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che le sue richieste di esonero dal pagamento delle spese processuali e di nomina di un patrocinatore d'ufficio siano accolte;
che il ricorrente ha pure (implicitamente) postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale;
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che tale termine è sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso in virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF;
che il termine è osservato ove lo scritto sia consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF);
che in concreto il decreto impugnato è stato notificato al ricorrente il 26 luglio 2012;
che, tenendo conto delle predette ferie giudiziarie estive, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era il 14 settembre 2012;

che il ricorrente ha consegnato il suo gravame alla posta italiana il 14 settembre 2012, ma la posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio soltanto il 20 settembre 2012;
che in queste circostanze il ricorso si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata circa la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 ottobre 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Keywords

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