Appeal inadmissible for lack of constitutional reasoning

5A_603/2010Federal Supreme Court / Civil Division IISep 14, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

A. challenged before the Federal Supreme Court a Ticino appellate president’s refusal to grant suspensive effect in an inheritance division dispute, where he had been ordered to pay CHF 250,000 plus interest to the estate community. The Court held that decisions on suspensive effect are interim measures and are reviewable only for constitutional violations. Since the appellant did not invoke or substantiate any constitutional rights, the complaint did not meet the strict reasoning requirements and was declared inadmissible in simplified proceedings. Court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 98, 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; ricorso contro la decisione sull’effetto sospensivo quale misura cautelare: il Tribunale federale conosce unicamente di censure di violazione di diritti costituzionali, che devono essere espressamente sollevate e motivate in modo conforme all’onere di allegazione qualificato. In difetto di una tale motivazione, il ricorso è inammissibile senza esame di merito (consid. 1). Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}
5A_603/2010

Sentenza del 14 settembre 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

  1. B.________,
  2. C.________,
  3. D.________,
  4. E.________,
  5. F.________,
  6. G.________,
  7. H.________,
    patrocinati dall'avv. Franco Pio Ferrari,
    opponenti.

Oggetto
effetto sospensivo (divisione ereditaria),

ricorso contro il decreto emanato il 13 agosto 2010
dal Presidente della I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che nell'ambito della divisione ereditaria fu I.________, A.________ è stato segnatamente condannato a versare alla relativa Comunione ereditaria fr. 250'000.--, oltre interessi al 5 % dal 23 maggio 1990;
che A.________ ha impugnato la decisione pretorile alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e che il 24 luglio 2010 il Presidente di tale Camera ha respinto una domanda di effetto sospensivo con cui l'appellante chiedeva di non dover versare il predetto importo in pendenza di causa;
che il 13 agosto 2010 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto una domanda di riconsiderazione del decreto emanato il 24 luglio 2010, ribadendo che in concreto l'obbligo di pagamento pendente causa appare oneroso ed impegnativo, ma non tale da mettere l'appellante in gravi difficoltà finanziarie;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 30 agosto 2010, con cui postula l'annullamento del decreto presidenziale del 13 agosto 2010 e la concessione dell'effetto sospensivo ai suoi appelli;
che le decisioni relative alla concessione dell'effetto sospensivo sono considerate di natura cautelare (DTF 134 II 192 consid. 1.5), motivo per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il gravame non rispetta i predetti requisiti di motivazione, il ricorrente non prevalendosi di alcuna violazione di diritti costituzionali;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 settembre 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Keywords

inheritance divisionsuspensive effectconstitutional reasoninginterim measureinadmissibilitycourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the refusal of suspensive effect was admissible.

Extracted holding

The appeal was inadmissible because the appellant did not invoke any constitutional rights and failed to satisfy the special reasoning requirements.

Extracted reasoning

Orders on suspensive effect are interim measures; under Art. 98 BGG only constitutional violations may be reviewed, and such complaints must be specifically raised and reasoned under Arts. 42(2) and 106(2) BGG.

Key legal question

Whether suspensive effect should be granted to the appellant's appeal in the inheritance division case.

Extracted holding

No relief was granted; the Federal Supreme Court did not enter into the request.

Extracted reasoning

Because the appeal was inadmissible, the request for suspensive effect could not succeed.

Key legal question

Who bears the court costs of the Federal Supreme Court proceedings.

Extracted holding

The appellant must bear the court costs.

Extracted reasoning

Costs follow the losing party under Art. 66(1) BGG.

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