Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

5A_106/2011Federal Supreme Court / Civil Division IIApr 12, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

The appellants challenged a Ticino appellate judgment concerning deprivation of parental custody. In federal proceedings, their request for legal aid was denied and they were ordered to pay a CHF 1,000 advance on costs, then granted a final additional deadline. Because the advance was still unpaid, the Federal Supreme Court held that it could not enter into the appeal. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and court costs of CHF 300 were charged to the appellants jointly and severally.

Omnilex headnote

Art. 48 cpv. 4, 62 cpv. 3 e 108 cpv. 1 lett. a LTF; mancato versamento dell’anticipo spese e conseguenza dell’inammissibilità del ricorso. Il mancato pagamento dell’anticipo entro il termine impartito, segnatamente dopo concessione di un termine suppletorio non prorogabile, impedisce l’esame nel merito del gravame; il Tribunale federale pronuncia il non entrata in materia in procedura sommaria. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
5A_106/2011

Sentenza del 12 aprile 2011
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

  1. A.________,
  2. B.________,
    ricorrenti,

contro

C.________,
patrocinato da Priska Orler-Capiaghi,
opponente.

Oggetto
privazione della custodia parentale,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che il 12 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha istituito una tutela volontaria in favore di B.________;
che il 30 giugno 2009 B.________ ha dato alla luce un figlio, C.________, e che il medesimo giorno l'autorità tutoria l'ha privata provvisoriamente della custodia parentale;
che il 2 luglio 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha privato B.________ anche dell'autorità parentale e ha istituito una tutela in favore del figlio;
che con decisione 13 gennaio 2010 l'autorità tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale e ha stabilito il collocamento del figlio presso genitori affilianti;
che il 18 giugno 2010 A.________ ha riconosciuto il figlio C.________ davanti all'autorità di stato civile;
che con sentenza 12 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il gravame di B.________ contro la decisione 13 gennaio 2010 della Commissione tutoria regionale 8;
che con sentenza 28 dicembre 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello di B.________ e A.________ contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che con ricorso 2 febbraio 2011 B.________ e A.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza d'appello;
che con decreto 16 febbraio 2011 la richiesta dei ricorrenti di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura federale è stata respinta per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame;

che con decreto 21 febbraio 2011 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo spese di fr. 1'000.--;
che con scritto 10 marzo 2011 i ricorrenti hanno chiesto - perlomeno implicitamente - di riconsiderare il decreto del 16 febbraio 2011 sull'assistenza giudiziaria;

che con decreto 15 marzo 2011 tale richiesta è stata respinta ed è stato concesso ai ricorrenti un termine suppletorio di dieci giorni non prorogabile per provvedere al versamento del predetto anticipo spese;
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato ai ricorrenti il 17 marzo 2011;
che l'11 aprile 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 aprile 2011

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Hohl Antonini

Keywords

parental custodylegal aidadvance costsinadmissibilitysimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Federal Supreme Court could enter into the appeal despite non-payment of the advance costs.

Extracted holding

No; the appeal could not be considered because the required advance costs were not paid within the set time limit.

Extracted reasoning

Under Arts. 48(4) and 62(3) LTF, failure to pay the advance costs means the court cannot enter into the merits.

Key legal question

How the court costs should be allocated.

Extracted holding

The judicial costs were charged to the appellants jointly and severally.

Extracted reasoning

Costs follow the event under Art. 66(1) LTF.

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