Moot denial-of-justice complaint; costs awarded despite mootness

4P.87/2004Federal Supreme Court / Civil Division IMay 18, 2004Not Examined

Summary

A public-law complaint alleging delayed justice in a tenancy eviction case became moot after the Lugano district court resumed the proceedings and requested the file back. The Federal Supreme Court struck the case off the docket. Applying the rules on moot cases, it held that costs must be assessed according to the situation before mootness; because the delay had been excessive and the complaint would likely have succeeded, the Republic and Canton of Ticino was ordered to pay CHF 1,000 in party compensation. No court fee was levied.

Regest

Art. 72 PC in conjunction with Art. 40 OG; costs in moot proceedings and delayed-justice complaints. When the object of a complaint falls away during the federal proceedings, the case is struck from the docket, and the allocation of costs is determined according to the situation existing before mootness. If the complaint would probably have been upheld, the successful party is to receive indemnity despite mootness. In tenancy matters, the requirement of a simple and rapid procedure reinforces the assessment of undue delay; a judge’s illness does not justify excessive inactivity where the state remains responsible for adequate judicial organization and staffing (consid. 1-2).

Full text

{T 0/2}
4P.87/2004 /bom

Decisione del 18 maggio 2004
I Corte civile

Composizione
Giudici federali Klett, giudice presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________ S.A.,
rappresentata dall'amministratore unico avv. Giampiero Berra,
ricorrente,

contro

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, via Bossi 3, 6900 Lugano.

Oggetto
art. 29 Cost.,

ricorso di diritto pubblico per ritardata e denegata giustizia nel procedimento civile (in materia di locazione) che oppone la ricorrente a B.________ S.A.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con ricorso datato 30 marzo 2004 A.________ S.A. ha chiesto al Tribunale federale di ordinare alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, di statuire entro un termine di dieci giorni sull'istanza di sfratto da lei introdotta il 3 agosto 2001, il (secondo) dibattimento finale risalendo ormai al 9 aprile 2003;
che il 15 aprile 2004 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha dichiarato di rinunciare alla presentazione di osservazioni, il Pretore essendo assente per malattia;
che con successivo scritto del 13 maggio 2004 la neonominata Pretora supplente del Distretto di Lugano, sezione 4, ha comunicato al Tribunale federale di aver riattivato la procedura in rassegna, chiedendo contestualmente il rinvio dell'incarto cantonale onde poter procedere nei suoi incombenti;
che ciò comporta lo stralcio della causa dai ruoli, il ricorso di diritto pubblico essendo divenuto privo d'oggetto;
che giusta l'art. 72 PC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 40 OG, qualora una lite divenga senza oggetto, il Tribunale federale statuisce sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite;
che il ritardo cumulato nel caso concreto appare effettivamente eccessivo, come asseverato dalla ricorrente, in particolare tenuto conto della natura della controversia, per la quale il diritto federale prescrive esplicitamente la necessità di una "procedura semplice e rapida" (art. 274d cpv. 1 CO);
che il ricorso di diritto pubblico sarebbe dunque stato accolto, la violazione del divieto di ritardata giustizia non potendo venir giustificata con i problemi di salute del giudice ordinario;
che incombe infatti allo stato l'obbligo di dotare le autorità giudiziarie del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali quello di organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (cfr. DTF 107 Ib 160 consid. 3c pag. 165 con rinvii);
che in queste circostanze appare opportuno concedere alla ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili, da porsi a carico della Repubblica e Cantone Ticino.

Per questi motivi, il Tribunale federale decide:
1.
Il ricorso di diritto pubblico è divenuto privo di oggetto e la causa 4P.87/2004 è stralciata dai ruoli.
2.
Non si preleva tassa di giustizia. La Repubblica e Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--.
3.
Comunicazione alla ricorrente e alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Losanna, 18 maggio 2004
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
La giudice presidente: La cancelliera:

Keywords

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