Inadmissibility for insufficiently reasoned appeal

4D_140/2008Federal Supreme Court / Civil Division IFeb 12, 2009Dismissed

Summary

A party appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal civil cassation decision declaring its cantonal appeal inadmissible as late and insufficiently reasoned. The Federal Supreme Court had warned the appellant that a mere reference to earlier submissions did not meet the reasoning requirement under Art. 42(2) BGG/LTF and invited a supplement before expiry of the deadline. No supplement was filed. The Court therefore held the federal appeal manifestly insufficiently reasoned and declared it inadmissible in simplified procedure. No court costs were charged, and no compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to respond.

Regest

Art. 42 cpv. 2 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF: a federal appeal must, in the appeal brief itself, set out clearly and concretely which rights were violated by the last cantonal instance; a mere reference to previous submissions or annexed documents is insufficient. If the deficiency is manifest, the Court may decline to enter into the matter under simplified procedure. Where the appeal is inadmissible on that ground, court costs may be waived under Art. 66 cpv. 1 LTF; no party compensation is due if the respondent was not invited to file observations.

Full text

{T 0/2}
4D_140/2008

Sentenza del 12 febbraio 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, presidente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________SA,
opponente.

Oggetto
mandato,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2008 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Visto e considerando:
che con sentenza del 10 novembre 2008 il Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale ha fatto obbligo a A.________ di versare a B.________SA l'importo di fr. 498.55 oltre fr. 3.70 (interessi fino al 07.01.2008), gli interessi al 5 % dall'8 gennaio 2008, fr. 127.15 (risarcimento danni art. 103 e 106 CO) e fr. 60.-- (spese esecutive, compresa la notifica a ½ della Cancelleria comunale);
che il ricorso interposto dalla soccombente contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 4 dicembre 2008, sia perché tardivo sia perché non motivato conformemente ai requisiti di legge;
che con lettera del 22 dicembre 2008 A.________ ha espresso la volontà d'impugnare la predetta decisione dinanzi al Tribunale federale, precisando di volersi limitare alla produzione dei documenti in fotocopia, per evitare la trascrizione della motivazione, e riservandosi di espletare altre richieste se vi fosse necessità;
che il 7 gennaio 2009 il Presidente della Corte adita ha informato la ricorrente che il rinvio ad argomenti esposti negli atti cantonali o in altri documenti non costituisce una motivazione ricorsuale sufficiente: è nell'atto di ricorso che devono venir indicati chiaramente i diritti che si pretendono violati dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (cfr. art 42 cpv. 2 LTF);
che alla ricorrente è stato inoltre indicato che, il termine di ricorso giungendo a scadenza il 26 gennaio 2009, essa poteva ancora - entro tale data - completare il ricorso, esponendo per quali motivi le considerazioni che hanno condotto i giudici ticinesi a ritenere il ricorso per cassazione inammissibile erano lesive del diritto;
che la ricorrente non ha reagito a questa missiva;
che in queste circostanze il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, siccome manifestamente privo di una motivazione adeguata;
che si può quindi decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che si può anche rinunciare ad addossare spese giudiziarie alla ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;

per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi

Keywords

inadmissibilityreasoning requirementsimplified procedurecivil appealcourt costs