projects
4A_376/2012 ΓÇó Civil appeal inadmissible for insufficient reasoning
4A_376/2012Federal Supreme Court / Civil Division ISep 10, 2012Inadmissible
The appellant sought federal review of a Ticino appellate judgment that had declared her appeal inadmissible for lack of reasoning and confirmed an order requiring her to make a house available to the respondent. The Federal Supreme Court held that the appeal itself did not comply with Art. 42(2) LTF because it failed to engage with the appellate court's reasoning. Even considering a later request for reconsideration as a supplement, the filing only described collateral facts and still did not confront the decisive reasoning. The appeal was therefore inadmissible and disposed of in simplified proceedings. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 42 cpv. 2 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; admissibility of a federal appeal and summary dismissal for insufficient reasoning. The appellant must, under penalty of inadmissibility, engage at least briefly with the contested decision's grounds and explain in a concrete manner why it violates federal law (consid. 2). A filing that merely restates facts, advances collateral grievances, or omits any discussion of the decisive reasoning does not satisfy the substantiation requirement. Where the defect is manifest, the President may dispose of the matter in simplified proceedings pursuant to art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Costs follow the outcome under art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
4A_376/2012
Sentenza del 10 settembre 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Nicola Urbani,
opponente.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 7 maggio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha segnatamente ordinato ad A.________, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di mettere a disposizione di B.________ la casa monofamiliare sita sul mappale xxx RFD di Lugano-Viganello;
che con sentenza 11 giugno 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per carenza di motivazione, un appello inoltrato da A.________ e ha confermato la decisione del giudice di prime cure;
che con scritto 20 giugno 2012 A.________ ha dichiarato di ricorrere con domanda di effetto sospensivo contro la decisione di appello e indica di non aver potuto prendere in locazione un appartamento in ragione dei precetti esecutivi a suo carico, di non disporre di nessuna altra possibilità di alloggio, di voler risparmiare alla figlia liceale lo stress psicologico di uno sfratto e a lei stessa le spese di magazzinaggio dei suoi mobili con un conseguente peggioramento della sua situazione finanziaria;
che la Presidente della Corte adita ha respinto con decreto del 28 giugno 2012 la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e che il 3 agosto 2012 ella ha pure respinto un'istanza di revisione/riconsiderazione di tale decreto;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto, ragione per cui, pena l'inammissibilità del gravame, il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti nell'atto di ricorso del 20 giugno 2012 la ricorrente non prende in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento della sentenza impugnata, di una carente motivazione dell'appello;
che la situazione non muta anche qualora si consideri l'argomentazione contenuta nella predetta istanza di revisione/riconsiderazione - pervenuta a questo Tribunale prima dello scadere del termine di ricorso - come un complemento ricorsuale, atteso che in tale domanda la ricorrente si limita ad allegare una serie di fatti concernenti il rapporto intrattenuto con il suo precedente patrocinatore e il comportamento dell'opponente;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 settembre 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti