Inadmissibility of appeal against superprovisional measures

4A_154/2012Federal Supreme Court / Civil Division IMar 26, 2012Dismissed

Summary

A. and B. SA challenged before the Federal Court a superprovisional order of the Lugano District Judge appointing a temporary administrator for B. SA and ordering registry changes. The Federal Court held the appeal inadmissible because the decision was not a last-instance cantonal judgment and, in any event, superprovisional measures are only challengeable after the cantonal contradictory procedure has been completed. A complaint of delay had to be pursued through cantonal remedies. The appeal was decided in simplified proceedings, the urgent-measures request became moot, and costs of CHF 500 were imposed on the appellants.

Regest

Art. 75 cpv. 1 LTF; superprovisional measures and exhaustion of cantonal remedies: a federal appeal in civil matters is inadmissible against a superprovisional order issued by a first-instance cantonal judge, since the decision is not rendered by a cantonal authority of last instance. Superprovisional measures are, by nature, not directly amenable to federal review before the contradictory procedure has been completed; the cantonal instances must first be exhausted (consid. 3). Allegations of delayed justice likewise must be raised within the cantonal remedial system, notably by complaint under Art. 319 lit. c CPC to the superior judicial authority. Manifest inadmissibility is dealt with in simplified proceedings under Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
4A_154/2012

Sentenza del 26 marzo 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

  1. A.________,
    che agisce per sé e per la
  2. B.________SA,
    ricorrenti,

contro

C.________,
patrocinato dall'avv. Matteo Galante,
opponente.

Oggetto
misure supercautelari,

ricorso contro il decreto emanato il 7 marzo 2012
dal Pretore del Distretto di Lugano.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con decreto supercautelare del 7 marzo 2012 il Pretore del distretto di Lugano, adito da C.________, ha nominato D.________ quale amministratore pro tempore della B.________SA, ha ordinato al competente Ufficio del registro di commercio di iscrivere il nuovo amministratore e di procedere alla cancellazione dell'iscrizione in tale funzione dell'avv. A.________, e ha indetto per il 20 aprile 2012 un'udienza per il contraddittorio.

2.
Con ricorso in materia civile del 16 marzo 2012 l'avv. A.________ è insorta al Tribunale federale sia in proprio nome sia "nell'interesse" della B.________SA, chiedendo, previa l'emanazione di misure cautelari, l'annullamento del predetto decreto pretorile.

3.
Giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF un ricorso in materia civile può unicamente essere proposto contro decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.

La decisione impugnata non è stata emanata da una delle predette autorità, ma dal Pretore del distretto di Lugano che palesemente non è un tribunale superiore di ultima istanza del Cantone Ticino. Inoltre, a prescindere da quanto appena indicato, si può aggiungere che per la loro natura le decisioni supercautelari non sono suscettive di un ricorso in materia civile: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito e il ricorso al Tribunale federale considerato ammissibile (DTF 137 III 417 consid. 1.2). Non soccorre le ricorrenti infine nemmeno l'invocazione di "una procrastinazione e paralisi" della procedura: pure la lamentela concernente un'eventuale ritardata giustizia del giudice di prime cure deve percorrere le istanze cantonali e va quindi fatta valere mediante reclamo (art. 319 lett. c CPC) all'autorità giudiziaria superiore.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di misure d'urgenza è divenuta caduca. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso, non è incorso in spese per la sede federale.

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

3.
Comunicazione alle parti e al Pretore del Distretto di Lugano.

Losanna, 26 marzo 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Keywords

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