Public law appeal withdrawn; costs imposed on appellants

2P.239/2002Federal Supreme Court / Public Law Division IINov 26, 2003Withdrawn

Summary

A and B filed a public-law appeal against the Ticino law on cannabis cultivation and retail sale. During the proceedings, service on B became impossible, so notifications were made through A. A later withdrew the appeal. The Federal Tribunal therefore terminated the case by decree and struck it from the docket. It ordered a reduced court fee of CHF 500, payable jointly and severally by the appellants, and did not award party costs to the cantonal authority.

Regest

Withdrawal of a public-law appeal; termination of proceedings by order and costs. When an appeal is withdrawn, the presiding judge declares the proceedings terminated by decree and rules on court costs and party compensation. As a rule, the withdrawing appellant bears the costs, subject to a reduced fee under Art. 153 cpv. 2 and 153a OG; departure from this principle requires special circumstances. No party compensation is awarded to a prevailing authority pursuant to Art. 159 cpv. 1 and 2 OG (consid. 1).

Full text

{T 0/2}
2P.239/2002 /bom

Decreto del 26 novembre 2003
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Wurzburger, presidente.

Parti
A.________ e B.________,
ricorrenti,

contro

Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto
art. 8, 9, 27 e 36, 49 Cost., art. 5 e 6 CEDU,

ricorso di diritto pubblico contro la legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) proposta dal Consiglio di Stato e adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il 24 giugno 2002.

Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
premesso:
che il 16 ottobre 2002 A.________ e B.________, hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico per contestare la costituzionalità della legge ticinese sulla coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti, adottata il 24 giugno 2002 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino;
che tutte le missive spedite a B.________ sono state ritornate al Tribunale federale con l'indicazione che il suo indirizzo non era più valido e che il suo nuovo recapito era sconosciuto;
che, il 19 dicembre 2002, il Tribunale federale ha comunicato ad A.________ che, per ovviare a questo inconveniente, d'ora in poi si sarebbe provveduto per il suo tramite per notificare gli atti destinati a B.________, presso il suo indirizzo;
che A.________, il quale non si è opposto a questo modo di procedere, nel seguito della procedura ha dichiarato agire a nome e per conto di entrambi i ricorrenti (cfr. replica del 2 febbraio 2003);
visto:
la lettera del 25 novembre 2003 con cui A.________ ha dichiarato di ritirare il gravame presentato il 16 ottobre 2002;

considerato:
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita dichiara il processo terminato mediante decreto nonché statuisce sulle spese processuali e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 40 OG);
che, in caso di desistenza, le spese processuali debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 153 cpv. 2 e 153a OG) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 1 e 2 OG);
decreta:

1.
La causa 2P.239/2002 è stralciata dai ruoli per desistenza.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione ai ricorrenti e al Consiglio di Stato, in rappresentanza del Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Losanna, 26 novembre 2003
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico

Keywords

withdrawalpublic law appealcourt costsjoint and several liabilityparty compensationconstitutional challenge