Late advance payment renders appeal inadmissible

2C_1046/2013Federal Supreme Court / Public Law Division IIMar 19, 2014Inadmissible

Summary

The Federal Court dismissed the appeal in simplified proceedings because the appellant paid the second installment of the CHF 2,000 advance on costs one day after the final deadline. As a result, the court could not examine the merits of the challenge against the refusal to renew the residence permit. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF; late payment of the advance on costs leads to inadmissibility of the appeal. If the required advance is not fully paid by the deadline set by the court, the appeal cannot be heard on the merits; a subsequent payment does not cure the default. In such a case, the court may decide in simplified proceedings under Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Court costs are borne by the losing party pursuant to Art. 66 cpv. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}

2C_1046/2013

Sentenza del 19 marzo 2014

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Seiler, Giudice presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Permesso di dimora,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Il Giudice presidente della II Corte di diritto pubblico,

considerando:

che con sentenza del 30 settembre 2013 il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.________ contro la risoluzione governativa del 28 novembre 2012 che confermava la decisione di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora emessa il 9 maggio 2012 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni nei suoi confronti;
che il 6 novembre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno;
che con decreto 13 dicembre 2013 il ricorrente è stato invitato a versare entro il 20 gennaio 2014 un anticipo di fr. 2'000.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie;
che con scritto del 20 gennaio 2014 il ricorrente, facendo valere difficoltà finanziare, ha chiesto di potere effettuare il pagamento a rate;
che, con decreto del 22 gennaio 2014 all'interessato è stato impartito un termine suppletorio per provvedere al versamento del predetto anticipo spese in due rate, ossia per i primi fr. 1'000.-- entro il 14 febbraio 2014 e per i rimanenti fr. 1'000.-- entro il 7 marzo 2014, con l'avvertenza che in assenza di pagamento della totalità dell'anticipo spese entro l'ultimo giorno del termine fissato, cioè il 7 marzo 2014, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che dagli atti in possesso di questa Corte, segnatamente dalla copia del bollettino di versamento utilizzato, emerge che la seconda rata è stata versata l'8 marzo 2014, quindi dopo la scadenza del termine accordato;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 19 marzo 2014

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Keywords

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