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1P.228/2003 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
1P.228/2003Federal Supreme Court / Public Law Division IMay 27, 2003Inadmissible
The spouses S. filed a public law appeal against the Ticino criminal review court's judgment upholding the dismissal of their late opposition to a penal order concerning failure to supervise a dog. The Federal Tribunal warned them that the appeal appeared inadmissible and required an advance on costs of CHF 1,000. The appellants stated that they would not pay the advance or withdraw the appeal. The Federal Tribunal therefore declared the appeal inadmissible and charged them jointly and severally with judicial costs of CHF 300.
Art. 150 cpv. 4 OG, art. 156 cpv. 6 OG; inadmissibility of an appeal for non-payment of the requested advance on costs. Where the appellant, after due warning, fails to pay the advance within the prescribed time, the court must declare the remedy inadmissible and may not enter into the merits (consid. 1). Costs caused by the unsuccessful proceeding are borne by the party that occasioned them; the judicial fee may be charged jointly and severally to the appellants (consid. 2).
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1P.228/2003 /col
Sentenza del 27 maggio 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
cancelliere Crameri.
Parti
i coniugi S.________,
ricorrenti,
contro
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
decreto di stralcio,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 27 marzo 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Visto e considerato:
che, con decreto di accusa del 29 aprile 2002, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha dichiarato i coniugi S.________ autori colpevoli di atti contro la pubblica incolumità per avere omesso di custodire adeguatamente il loro cane;
che, con decisione del 30 gennaio 2003, il Giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento perché l'opposizione presentata dagli interessati era tardiva;
che la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con giudizio del 27 marzo 2003, ha respinto un ricorso degli accusati;
che il 7 aprile 2003 essi hanno presentato, direttamente alla CCRP, e da questa Autorità tosto trasmessa per competenza al Tribunale federale, un' "opposizione" al citato giudizio;
che il 24 aprile 2003 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha comunicato ai coniugi S.________ che il ricorso pareva inammissibile per carenza di motivazione, e li invitava ad anticipare entro il 15 maggio seguente fr. 1000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che il 15 maggio 2003 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale che non avrebbero effettuato il versamento richiesto né ritirato il ricorso;
che, l'anticipo richiesto non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non può essere esaminato nel merito;
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG);
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione ai ricorrenti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 maggio 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: il cancelliere: