International mutual assistance appeal declared inadmissible

1C_379/2010Federal Supreme Court / Public Law Division ISep 17, 2010Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A Swiss company challenged a federal prosecutor’s order transmitting bank documents to Italy in an international mutual assistance case. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the strict admissibility requirements of Art. 84 LTF: the appellant failed to show a particularly important case, and its complaints on dual criminality, specialty, and hearing rights were too generic. The appeal was therefore not entered into, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 84 LTF; admissibility of appeals in international mutual assistance in criminal matters; a particularly important case must be shown restrictively. The Federal Supreme Court enters into the merits only exceptionally, namely where a seizure or disclosure of information from the secret sphere is involved and the appellant credibly demonstrates a particularly important case, in particular a serious violation of elementary procedural principles or grave deficiencies in the foreign proceedings (consid. 1.2). It is for the appellant to substantiate these prerequisites under Art. 42 cpv. 2 LTF. Where the complaint merely challenges the lower court’s application of settled case law on factual specificity, dual criminality, specialty, or evidentiary utility, and no question of principle arises, the appeal is inadmissible (consid. 2).

Full text

{T 0/2}
1C_379/2010

Sentenza del 17 settembre 2010
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nel quadro di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'indagine concerne un sistema di cessione di crediti, per oltre 670 milioni di euro, vantati da determinate aziende, costituitesi in un consorzio, nei confronti della Regione Sicilia. In tale ambito sarebbero stati appurati pagamenti di somme di denaro, estero su estero. Dette cessioni avrebbero consentito a una determinata banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. L'autorità estera sospetta che parte di questo ricavo, giunto anche su conti bancari svizzeri, di cui essa chiede di acquisire la documentazione, sarebbe stato destinato a uomini politici.

B.
Con decisione di chiusura del 12 maggio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la trasmissione di conti intestati ad A.________. La II Corte dei reclami penali del Tribunale penale, adita dalla citata società e dal suo avente diritto economico, ne ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso con giudizio del 20 agosto 2010.

C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto al Tribunale federale, chiedendo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

2.
2.1 La ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante essendo stati violati elementari principi procedurali, segnatamente quelli della doppia punibilità e della specialità. L'adempimento di queste condizioni non potrebbe infatti essere valutato a causa di un esposto dei fatti asseritamente carente, lesivo pure del diritto di essere sentito e che non indicherebbe alcuna fattispecie penale. Afferma che l'autorità estera non avrebbe menzionato gli atti corruttivi, il loro scopo, l'identità dei corruttori e dei corrotti, né avrebbe specificato gli estremi del reato di truffa. Al dire della ricorrente, la cessione dei crediti costituirebbe un contratto di diritto privato concluso da soggetti di diritto privato, per cui non vi sarebbero funzionari pubblici da corrompere.

2.2 L'assunto non regge, ritenuto che manifestamente non si è in presenza di un caso particolarmente importante. In effetti, l'istanza precedente ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai requisiti posti alla descrizione dei fatti nel quadro di una rogatoria, ricordando lo stato iniziale delle indagini estere e la portata del principio della doppia punibilità. Ha quindi ritenuto che i fatti indicati nella rogatoria, fatta la dovuta trasposizione, potrebbero costituire una fattispecie penalmente rilevante secondo il diritto svizzero, sostenendo inoltre, a titolo abbondanziale, che una persona coinvolta nell'inchiesta italiana può essere considerata quale "funzionario pubblico" secondo lo stesso diritto. L'istanza inferiore ha poi stabilito che la rogatoria non costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, spiegando infine dettagliatamente l'utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale italiano, argomenti con i quali la ricorrente si confronta solo in maniera generica. Ora, su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 17 settembre 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri

Keywords

mutual assistanceinadmissibilitydual criminalityspecialtyright to be heardbank recordsparticularly important casecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal met the admissibility threshold of Art. 84 LTF for mutual assistance cases.

Extracted holding

The case was not particularly important and therefore did not justify federal review.

Extracted reasoning

The lower court applied settled case law on the factual specificity required in requests and on dual criminality, found the alleged facts potentially punishable in Switzerland, and explained the relevance of the requested documents; no point of principle or serious procedural defect was shown.

Key legal question

Whether the alleged violations of dual criminality, specialty, and the right to be heard created a particularly important case.

Extracted holding

No such particularly important case existed on the record presented.

Extracted reasoning

The complaints were generic and did not show a departure from constant case law or any fundamental legal question.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.