398 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Buudesverfassung.
dell'amministralivo (Ieggasi al riguardo la deeisione gover-
nativa deI 4 aprile 1872).
12° Parimente non puo farsi Iuogo aHa domanda dei recla-
manti, pereM sia eondannato il Comune aHa restituzione di
tutte le annue prestazioni da loro gia operate a datare dei
1° gennaio 1862, ovverosia dall' attivazione della legge dal
1861 sulle taglie eomunali. Siffatta restituzione di somme 0
eose volontariamente pagate, benehe non dovute, potra essere
per avventura giustifieata
in eonfronto deI diritto tieinese
(condictio indebiti), ma non eostituisee in ogni easo un ar-
gomento litigioso su eui possa essere ehiamato a pronuneiare
il Tribunale federale.
AItrettanto sia detto, da ultimo, anehe in riguardo aHa
pretesa della rifusione d'ogni danno e spesa avuta in eonse-
guenza delle preeedenti liti.
Per tutte queste ragioni e ritenuto, quanto aHa prestazione
della primizia per l'anno
1872, ehe i Massari hanno omesso
d'interporre in tempo utile regolare gravame eontro la sen-
tenza d' appeIJo dei 7 otlobre 1874, ehe diehiaravali tenuti
aHa medesima, e l'hanno quindi laseiata ereseere in eosa
giudieata,
I1 Tribunale federale
pronuncia:
E annullata la sentenza 24 maggio 1879 della Camera ei-
vile di appello deI Tribunale supremo deI eantone Ticino, in
quanto la medesima autorizzava il eomune di Rancate a per-
eepire dai rieorrenti Iassari Ia primizia della mezza brenta
di vino per gli anni 1873, 1874, 1875 e sueeessivi.
57. Sentenza del 22 lttglio 1882 nella causa Visconti
e Induni.
A. DappoieM il Tribunale federale ebbe a diehiarare di
non poter entrare in materia sul ricorso deI 27 Iuglio 1881
dei signori Visconti ed Induni, eol quale ehiedevano fosse
I
I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 57.
annullata, perehe eontraria all' eguaglianza dei eittadini da-
vanti aHa legge, la loro imposizione comunale per ranno
1881, prendendo i reelamanti stessi argomento da eio ehe
ne' suoi eonsiderandi la Corte aveva detto ( doversi prima
esaurire
la serie delle eompetenti istanze eantonali, si ri-
volgevano -ai 10 di fiO)bbraio dei 1882 -al Consiglio
di Stato deI loro Cantone e rinnovavano appo lui l' istanza
gia presentata sotto il 1
febbraio deI 1881, di annulla-
zione, ) eioe, dell'imposta a Ioro carieata -per l'esereizio
comunale deI 1881 -dal l 'Iunicipio di Stabio e di aper-
tura d' una inehiesta sull' arbitrario tratLamento in genere di
cui sono per parte di es so Municipio l'oggetto.
B. Ma il Consiglio di Stato, ritenendo esse re l'istanza me-
desima affatto nuov:a e diversa quindi dalla precedente, sulla
quale e prima e seeonda istanza eantonali si erano gia defi-
nitivamente pronunciate, risolveva: di non oecuparsene
e eio per la ragione ehe in merito aHa vertenza daU'attuale
domanda provoeata non era stata osservata la proeedura sta-
bilita dalla legge 27 novembre 1863 per le cause di ammi-
nistrativo non eontenzioso, e quando meno quella stabilita
dalla legge 7 dicembre 1881 sulle taglie eomunali.
. G. Di Ja il gravame dei 9 aprile ultimo seorso al Tribunale
federale,
ehe sta alla base deli' odierna eonLestazione. Per
esso ripetono i signori V. ed I. ehe costituzioni federale e
eantonale,
leggi cantonali, eee. 80no da loro invanamente in-
vocate ; ehe Governo e suo luogotenente mettono in non
cale il ehiaro dispositivo deU' art. 197 e suoi paragrali della
legge eomunale, I'art. 4 delle vigenti eostituzioni cantonaJe e.
federale e, chiedendo di nuovo protezione, difesa, giu-
stizia, si riconfermano pienamente nelle domande dei pri-
mitivo reciamo. -
D. Trasmesso il ricorso, pel canale deI governo tieinese,
al munieipio di Stabio, quest'esso risponde -addi 7 mag-
gio p.o p.o -proponendo a giudieare : Sia diehiaralo irri-
) eevibiJe, perehe tardivo, il ricorso medesimo; non poter-
sene il Tribunale oeeupare, pereM risguardante taglie
1881 e non intimato nei modi e tempi giusta Ia Iegge co-
400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
munale relativa e quella speciale sulle taglie stesse edella
federale giudiziaria; doversi, infine, respingerlo in via
d' ordine per titolo di preclusione (art. 59 della legge sul-
I'organizzazione giudiziaria federale), col carico delle spese
d'officio e ripetibili.
Pt'emessi in ratto ed in diritto i seguenti ragionamenti :
tOll municipio di Stabio solleva in prima linea un' ecce-
zione
di preclusione, che consiste a dire: non essersi i
ricorrenti
Visconti ed Induni opposti appo lui ed entro il
termine a tal uopo stabilito, ci oe prima della fine d'aprile dnl
1881, al riparto delle taglie comunali per l'anno 188t, in
quella parte che Ii concerneva; aver essi perduto di tal guisa
e giusta
i prescritti delle veglianti leggL cantonali iI diritto
d'impugnare
quel riparto dinanzi a qualsivoglia autorita can-
tonale 0 federale.
L'art. 7 della legge 7 dicembre 1861 sulle taglie r.omu-
nali dispone : La Municipalita nell'avviso col quale pubblica
iI riparto delle taglie deve prefiggere: a) un termine entro
il quale il contribuente pu6 avanzare il suo riclamo ; b) un
termine al pagamento della taglia, ecc.
L'art. tO ibidem stabilisce pei ricJami le seguenti norme:
2° se le quote d' imposte constatate eccedono i fr. 5, ma
non superano i fr. 30, dal giudizio della Munieipalita pu6
appellarsi al giudice di pace, entro 5 giorni continui dalla
comunicazione
di es so giudizio munieipale; 3, se eccedono
i fr. 30, dal giudizio deI giudice di pace pu6 appellarsi al
Consiglio di Slato entro ö giorni continui dall' avvenutane
comunieazione;
6, i termini fissati in questo articolo
sono perentorii.
L'art. 16 deI regolamento di esecuzione (12 febhraio 1862)
di tüdesta legge fa obbligo a chiunque intenda reclamare di
uniformarsi all'art. 10 della medesima.
Einfine
l' art. 2 della legge 12 maggio t877 sul conten-
zioso-amministrativo dichiara
quistioni di contenzioso-am-
ministrativo,
di competenza quindi delI' autorita giudiziaria,
quelle risguardanti :
- la del.erminazione della quota di qua-
- Gleichheit vor dem Gesetze. No 57.
lunque imposta; tran ne le imposte, tasse 0 tribuli cantonali,
riservando invece all' amministrativo semplice il definire se
un ente sia 0 non sia imponibile.
3" Da tutte queste disposizioni di legge risulta ehiaro -
ehe quando un Municipio abhia operato, il riparto di una data
gravezza comunale sui singoli contribuenti
0 fatta, in altre
parole,
di questi ultimi e dei loro enti imponibili la tassa-
zione,
es so deve darne pubblica contezza ai contribuenti
stessi, fissando loro un termi ne entro cui sia lecito di presentare
gli eventual i gravami; ehe qualunque contesa da questi pro-
cedente
vuol esse re istrutta e l'isoluta aHa stregua della pro-
cedura dalle surriferite
leggi stabilita e ehe ad ogni contri-
buente,
il quale ommetta di far valere -entro il termine a
tal fine dal Municipio prefisso -i suoi reelami contro I'av-
venuto riparlo, resta irremissibilmente preclusa
la via ad
esercitarli in riguardo dell'esercizio a cui hanno riferimento.
4° Ora, gli e provato in atti che addi 23 aprile 1881 il
Munieipio deI borgo di Stabio deduceva eon apposito affisso
a. pubblica notizia che : tutti i comunisti i quali credessero
avere osservazioni, diminllzioni
od aumenti da far portare
alle rispeltive loro partite, sia sui capitali, stabili, e persone
per pagamento della
taglia comllnale i8St, dovevano presen-
tarsi al suo officio dalle ore 10 alle i2 anL per tutta la du-
rata di quel mese, ) e ehe: quanti entro detto termine non
a.vessero fatle osservazioni, sarebbero tenuti versare l'importo
taglia, giusta
le disposizioni municipali. -Ai 25 dello
stesso aprile esso invitava inoltre, focolarmente e mediante
usciere,
tutti i capitalisti dei Comune, quindi anche i si-
gnori
Visconti ed Induni, a reearsi entro quel medesimo fa-
tale nella sua cancelleria, onde esaminarvi l'elenco dei capi-
tali a frutto, delle merci. ecc., assoggettati per quell'anno
al
contributo comunale. -Ne mancarono i ricorrenti di andarvi,
e parecchie volte, per ei6 fare, ma tralasciarono non di meno
di sporgere qualsivoglia reclamo in confronto della tassa che
direttamente li colpiva, ond' e ehe perdettero indubbiamente.
per quanta sopra,
il diritto di promuovere lite sull'argomento
presso
le superiori autorita cantonali.
VIIl-1882
402 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
50 E se tanto e vero, se sta eioe in faUo e di fronte alle
surriportate preserizioni di legge, ehe per propria colpa i
reclamanti
si sono barrato l'adito ad insorgere eontro la loro
tassa d'imposta eomunale pel1881 e pertanto a piatire sulla
medesima
dinanzi alle autorita eantonali superiori, appena e
neeessario aggiungere ehe non si pu6 loro eoneedere neppure
Ja faeolta di adire suU' identieo temail Tribunale federale,
aHo intento di far diehiarare da lui : ehe quella tassa, av-
verso
eui nou rieol'sero ne in tempo utile ne in debito luogo,
e lesiva deI prineipio dell'eguaglianza dei eittadini, dalle eo-
stituzioni federale e eantonale eonsaerato,
ehe eome tale e
nuHa e dev' essere daI fis co restiluita.
6° Che se non pUD uegarsi avere i signori Visconti ed Iu-
duni gia prima ehe venisse pubblieato aStabio il riparto
delle taglie, e preeisamente
col 1
febbraio 188t, insinuato
reclamo
al Commissario di governo in Mendrisio, reclamo
da quest' esso e dal ConsigJio di Stato eon ispeeiale giudizio
rejeUo, -non per questo e l'eeeezione deI eonvenuto Iuni-
cipio meno fondata, eonciossiaehe le domande messe innanzi
con quet primo gravame si distinguano essenziaJmente da
quelle ehe furono per eonverso a questa Corte presentate.
Mentre, difatti, al Tribunale federale si ehiede l'annulla-
zione
deI riparto imposte pel 1881, in quanto queste colpi-
scano i. ricorrenti, e quindi la restituzione delle somme per
1e stesse gii't versate, le conclusionali deI rieorso 1
febbraio,
quali
figurano nell'ultima decisione governativa (deI 3 marzo
1882) enuneiate, tendevano
inveee ed in tesi generale a con-
seguire : 1
Non si earieassero di taglia comunale i eapitali
a frutto,
0 quanto meno; 2° Non si estendesse la medesima
sui capitali
nel eommereio, in merei, in semoventi e in mae-
chine, giusta 1'art. 4 1 della 1egge 7 dicembre 1861. Sn
queste due sole, generiche istanze erano ehiamate a pronun-
ci are 1e superiori autorita. eantonali e sn esse unicamente
giudic6, ai 14 giugno deI 1881, il Consiglio di Stato, diehia-
rando :
doversi l'imposta risolta nel eomune di Stabio sugli
enti imponibili, eioe beni stabili, eapitali a fruUo e nel eom-
mereio, semoventi, merci e macchine, ripartire a norma
- Pressfreiheif. No 58.
appunto delle lettere a e b dell'art. 4 e suo paragrafo del-
I' 01' dianzi eitata legge.
A ragione quindi poteva dire iI Governo cantonale, nel suo
giudizio deI 3 marzo ultimo scorso, ehe, le primitive do-
mande e
le presenti non essendo identiehe, i ricorrenti avreb-
bero
dovuto adire innanzitutto, per quest' ultime, la prima
istanza cantonale,
siccome vuole la legge ticinese sulle qui-
stioni amministrative
non contenziose.
Senonehe a nulla approderebbe il rimandare i rieorrenti
stessi a riaprire
la eontesa davanti a chi di diritto, imperoc-
ehe, avendo essi negletto d'impugnare a tempo e luogo la
101'0 tassazione comunale per il 1881, starebbe sempre a ri-
guardo
di questa la gii't trattata eeeezione di preclusione, in
presenza della quale
Il Tribunale federale
risolve :
Di non entrare in materia sul ricorso 9 aprile 1882 dei
signori Dotl. Carlo Visconti e Notaro Giovanni Induni di
Stabio.
n. Pressfreiheit. -Liberte de la presse.
58. UttneH om 8. 31tH 1882 in ad)en ehüber
)triner.
A. 3n ?nr. 88 Der in d) tl 6 erfd)einenben ,, d) tl 3er ,8ek
tung
ll
om 3. mouember 1880 tlar unter oer Ueberfd)tift /Inaer.
feelentag
ll
ein rtiM erfd)ienen, in tleld)em fid) unter noerem
folgenbe etrad)tung finbet: ,, et enfenmann mänt unet tladd
'oie rütne, reiBt ben mann bon ber amme, bie mutter bon
ben inoern, ben SJid bon ber SJeerbe. m3er höftet ben ed)mer
ber ngenötigen '? er !aube an ba m3ieberfenen. m3ieoer
fe n'? 3fl:' ein 3eU tleUigeß, ift' ein e tlige '? in Aeit tlemge
bor einem ge:red)ten 3lid)ter.'
egenüber bieiem rtifel erfd)ien
in ?nr. 89 beg ebenfaUg in d) tl 6 erauggegebenen IInoten ber