Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 19.
fehlt es nun aber zweifellos an einer andern Voraussetzung
zur Retinierung der vom Betreibungsamte verzeichneten
Sachen.
Kleidungsstücke, Sportgeräte (und zwar solche
für den Skisport) wie auch Reisekoffern lassen sich unmög-
lich gemäss Art. 272 OR zu den Sachen zahlen, die zur
Einrichtung oder Benutzung einer Mietwohnung gehö-
ren. Die Retention solcher Sachen ist daher ausgeschlossen
(BGE 59
III 68). Dieser rechtliche Mangel der Retention
ist zu berücksichtigen, wiewohl sich der Schuldner nicht
darauf berufen hat.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
III. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRETS DES COURS CIVILES
19. Sentenza 26 marzo 1953 della II Corte eivile nella causa
Bisehofberger Co. c. S. A. Virano.
- Ammissibilita d'un' azione revocatoria degli atti giuridici del
debitore ehe ha ottenuto un concordato con abbandono del-
l'attivo prima dell'entrata in vigore, il I febbraio 1950, della
revisione della LEF (art. 316 a e seg., specialmente art. 316 s
cp. 1 LEF ; art. 51 dell'ordinanza 24 gennaio 1941 ehe mitiga
temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata).
- Applicabilita dell'art. 288 LEF negata in concreto.
- Zulässigkeit einer Anfechtungsklage bezüglich Rechtshand-
lungen des Schuldners, der bereits vor Inkrafttreten der SchKG-
Novelle vom 28.9.1949 (1.2.1950) einen Nachlassvertrag mit
Vermögensabtretung erlangt hat (Art. 316, a ff., besonders
Art. 316, s Abs. 1 SchKG; Art. 51 der Verordnung vom 24.
Januar 1941 über vorübergehende Milderungen der Zwangs-
vollstreckung).
- Anwendbarkeit des Art. 288 SchKG in casu verneint.
- Admissibilite d'une action revocatoire visant des actes juridi-
ques du debiteur qui a obtenu un concordat par abandon d'actif
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 19. 79
antnrieurement a l'entree en vigueur (ler fävrier 1950) de la
loi du 2 eptembre 1949 revisant la LP (art. 316 lettre a et
smv., speci.alement art. 316 lettre s al. l LP; art. 51 de l'or-
donnance du 24 janvier 1941 attenuant a titre temporaire le
regime de l'execution forcee).
- Applicabilite de l'art. 288 LP niee en l'espece.
A. -Mediante un atto ehe porta la data del 13 aprile
1948 e
s'intitola contratto di commissione la ditta Virano
S. A. a Magadino e la ditta Ernst Blickenstorfer e Co.
A.-G. a Zurigo hanno pattuito quanto segue :
" 1. Die irm3:. Yira ? A Magadino errichtet auf I. April
1948 m urich fur ihren Traubensaft ein Regionallager
Ostschw01z und übergibt mit diesem Zeitpunkt der Firma
E. Blnckenstorfe: Co. A. G. dessen Verwaltung und den
Vertrieb des VITanotraubensaftes auf Kommissionsbasis.
Di Kommissionsansätze für die Bemühungen der Firma
Blickenstorfer Co. A. G. sind in der von der Eidg. Preis-
kontrollstelle genehmigten Preisliste vom 15. November
194 7 festgesetzt.
- Zur V: reinfachung und besser Ko;n trolle des beidseitigen
Geschaftsverkehrs verrechnet die Virano SA ihre Lieferun-
gen fakturamässig an die Firma Blickenstorfer Co. A. G.
di hiefür einen Wechsel auf 60 Tage akzeptiert. Die Firma'.
Bhckenstorfer Co. A. G. fakturiert ihren Kunden per
30 '!age und rechnet selbständig mit ihnen ab. Die Organi-
sat10n der Buchhaltung und Verrechnung ist Sache der
Firma Blickenstorfer Co. A. G.
- Dns gesamte Viranowarenlager bleibt im Besitze der
VITan SA; es haftet, wie auch alle Debitoren-Rechnungen
ans V anohenernngen, für die Einlösung der Wechsel.
- Dne Firma Bhckenstorfer Co. A. G. ist verpflichtet, der
Vnano . SA jederzeit Einsicht in die Buchhaltung über
Vnanohefernngen und über deren Abrechnungen zu ge-
wahren.
Ohne ausdrückliches Einverständnis der Virano SA dürfen
keine Spezialpreise an Kunden gewährt werden.
- Die Virano SA übernimmt die Kosten der Reklame, wäh-
rend ?ie persönlichen quisitionsspesen, Kosten für Lager,
Vertrieb und Fakturierung aus den Kommissionsvergü-
tungen durch die Firma Blickenstorfer Co. A. G. zu
tragen sind.
- Dieser ". ertr:ag kam;i. bei Nichtbefolgung oder Verletzung
durch die Fll'Illa Blickenstorfer Co. A. G. ohne Kündi-
gung sofort aufgelöst werden.
- Der Vertrag tritt verabredungsgemäss rückwirkend auf
den 1. April 1948 in Kraft. Er kann bei Beachtung einer
3monatigen Kündigungsfrist je auf Ende eines Monats
gelöst werden. "
B. -Sulla scorta di questo contratto, la Virano S. A.
forni notevoli
quantita di succo d'uva alla Blickenstorfer
a Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 19.
A.-G., la quale lo rivendette al minuto ai suoi clienti. In
adempimento delle sue obbligazioni derivanti da queste
forniture la Virano S. A. emise due tratte, l'una, di data
15 giugno 1948, per un importo di 10 399 fr. 45, con sca-
denza al 15 agosto, fu onorata; l'altra di data 10 giugno
1948,
per un importo di 12 788 fr. 65, con seadenza al
10 settembre 1948, ando in protesto. Con lettera 18 set-
tembre 1948 la S. A. Virano comunieo alla Blickenstorfer
A.-G.
di essere quindi creditriee di 12 882 fr. (importo
dell'e:ffetto cambiario
piU spese di protesto), da eui si
dovevano dedurre fr. 7217 fr. 65 per merce e imballaggi
ritornati, eosicehe rimaneva uno scoperto di 5664 fr. 35.
Questo
ammontare fu versato alla S. A. Virano il 20
settembre 1948 dalla Banea popolare svizzera di Z urigo
ehe
ne addebito la Blickenstorfer A.-G.
C. -Nel frattempo gli organi della Bliekenstorfer
A.-G.
aecertarono perö in base al bilaneio intermedio del "
30 giugno 1948 un'eecedenza delle passivita e convoearono
i maggiori creditori
(tra eui anehe la Virano S. A.) pel
28 luglio 1948 a Zurigo allo seopo di addivenire ad un
eoneordato extragiudiziario sulla base del 50 %-Queste
trattative non sortirono perö esito positivo. La Bliekenstor-
fer A.-G. iniziö,
il 6 settembre 1948, una proeedura eoneor-
dataria devanti al giudice di Zurigo e ottenne, il 20 settem-
bre 1948, una moratoria. Nel luglio 1949 segui il decreto
di omologazione del eoncordato con cessione dell'attivo.
II 26 settembre 1949, la delegazione dei creditori rinunciO
ad impugnare i pagamenti della Bliekenstorfer A.-G. alla
S. A. Virano per l'importo di 16 063 fr. 80 (10 399 fr. 45
in virtu della tratta 15 giugno 1948 e 5664 fr. 35 eonfor-
memente al eonteggio 18 settembre 1948). Come ereditriee,
la ditta Bischofberger e Co. a Zurigo ottenne la cessione
di queste pretese a norma dell'art. 260 LEF e con petizione
settembre 1950 promosse davanti alla Pretura di
Loearno azione revocatoria eontro la S. A. Virano.
In data 1 7 marzo 1952 il Pretore di Loearno respinse
la petizione di causa.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 19.
La ditta Bisehofberger deferi questa sentenza alla
Camera eivile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
la quale, in data 24 settembre 1952, eonfermo il giudizio
pretoriale.
D. -La ditta Bisehofberger ha interposto un ricorso
per riforma al Tribunale federale, formulando le seguenti
eonelusioni :
I
pagamenti della ditta Bliekenstorfer e Co. alla S. A.
Virano debbono essere annullati e la S. A. Virano va
quindi eondannata a restituire alla Massa in liquidazione
eoneordataria, e peressa all'attrice, la somma. di 16 062 fr a oltre I'interesse del 5 % dal 20 settembre 1948.
La convenuta ha proposto il rigetto del rieorso per
riforma.
Considerando in diritto :
- -Anzitutto si deve esaminare d'officio se l'azione
rivoeatoria sia ammissibile in eonereto, vale a dire se gli
atti giuridici del debitore ehe ha ottenuto un eoncordato
possano essere
revoeati eome quelli del debitore ehe e
eaduto in fallimento. Un'espressa disposizione su questo
punto e stata prevista soltanto nella revisione della
LEF entrata in vigore il I febraio 1950 (art. 316 a e seg.,
speeialmente
art. 316 s ep. 1 LEF). Seeondo la giuris-
prudenza del Tribunale federale, le disposizioni rivedute
della LEF sono applieabili alle fasi della proeedura ehe
hanno preso inizio posteriormente all'entrata in vigore di
queste stesse disposizioni, ossia prima del I febbraio 1950
(RU 77 III 132 e seg.). Nonne segue pero ehe la presente
azione rivoeatoria sia ammissihile gia in virtu dell'art.
316 c LEF. La eessione delle pretese all'attriee e stata
fatta soltanto il 24 luglio 1950; determinante e pero la
data alla quale gli atti giuridiei ineriminati, adunque i
pagamenti della .Blickenstorfer A.-G. alla S. A. Virano,
sono
stati e:ffettuati. L'ultimo di questi pagamenti e del
settembre 1948, ossia e anteriore all'entrata in vigore
della
LEF riveduta.
6 AS 79 III -1953
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. :N° 19.
Se non ehe il Pretore di Locarno ha dichiarato ammis-
sibile in concreto l'azione rivocatoria con la seguente
argomentazione, cui la Camera civile del Tribunale d'ap-
pello ha tacitamente aderito : Nella procedura pel con-
cordato delle banche vigevano gia le norme relative al-
l'azione revocatoria prevista dagli art. 285 e seg. LEF
(art. 31 del regolamento 11 aprile 1935 del Tribunale
federale). L'art. 51 dell'ordinanza 24 gennaio 1941 ehe
mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione
forzata dispone ehe per quanto concerne il contenuto
e gli effetti del concordato con abbandono dell'attivo,
valgono per analogia le corrispondenti disposizioni del
regolamento 11 aprile 1935 del Tribunale föderale concer-
nente la procedura del concordato per le banche e le
casse di risparmio )).
Si puo tuttavia chiedersi se con le parole per quanto
concerne il contenuto e gli effetti del concordato il
Consiglio federale
abbia inteso anche l'azione revocatoria.
Ma detto articolo non la esclude e, d'altra parte, milita
per una lata interpretazione anche il fatto ehe il Consiglio
federale
nel messaggio concernente la revisione parziale
della
LEF ha dichiarato ehe quelle giustificate disposizioni,
fino
allora applicabili per analogia, s'incorporavano ormai
giusta l'art. 51, nella LEF (Foglio federale, ed. tedesca,
anno 1948, I vol., pag. 1230). La dottrina e pure d'avviso
ehe l'art. 31 del regolamento 11 aprile 1935 del Tribunale
federale concernente la procedura del concordato per le
bauche e le casse di risparmio e applicabile anche ad altri
concordati (JÄGER-DÄNIKER, SchKG-Praxis pag. 480 ;
LEEMANN nella Schweizerische Juristen-Zeitung vol. 31
pag. 327 e seg. ).
In concreto si deve pertanto riconoscere alla cessionaria
la veste per proporre un'azione revocatoria. Il ricorso e
ricevibile.
2. -
La Camera civile del Tribunale d'appello ha accer-
tato, apprezzando le prove, ehe la data Qel 13 aprile
e autentica, contrariamente. a quanto pretende la
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 19.
ditta Bischofberger e Co., secondo cui il contratto sarebbe
stato concluso soltanto nell'autunno 1948 e retrodatato
per i bisogni delle parti. Si tratta d'un aeeertamento di
fatto, il quale vineola il Tribunale federale (art. 63 ep. 2
OG ). Esso non e dovuto manifestamente ad una svista
(art. 55 cp. 1 lett. d OG), poiehe di fronte alla deposizione
del
teste Auf der Mauer, eui l'attrice si riferisce, stanno
le dichiaraziolii dei testi Hoffmann, Langmeier, Sargenti,
Blickenstorfer, ehe la seconda giurisdizione cantonale ha
ritenute determinanti per l'apprezzamento delle prove.
3. -
Nel merito la eonvenuta sostiene ehe si tratta
d'un contratto di eommissione ; l'attrice e invece d'avviso
ehe si e in presenza d'un contratto di eompravendita 0
eventualmente d'un eontratto estimatorio. Ambedue le
giurisdizioni
cantonali hanno ammesso la tesi della con-
venuta.
Contro quest'ammissione insorge in sede federale l'at-
trice, ravvisando una violazione degli art. 425 ep. 1 CO
e 184 cp. 1 CO e anche degli art. 401 cp. 1, 2, 3 CO e
cc.
Si deve riconoscere ehe l'atto 13 aprile 1948 contiene
elementi eontradditori, alcuni dei quali militano a favore
della
tesi dell'attrice, altri a sostegno di quella della
eonvenuta.
Non oceorre tuttavia pronunciarsi sulla natura giuridica
dell'atto 13 aprile 1948 e neppure e neeessario indagare
se, anche ammessa in eoncreto l'esistenza d'un contratto
di commissione, spetti alla S. A. Virano un diritto di
rivendicazione o separazione sopra il denaro ehe la Blieken-
storfer e Co. ha ineassato a seguito della vendita del sueeo
d'uva o se questo denaro non sia diventato, per eonfusione,
quello del eommissionario.
Infatti, eome risultera dai
eonsiderandi in appresso, l'atto 13 aprile 1948 non e
revocabile.
4. -
Giusta l'art. 288 LEF, sono rivoeabili senza
riguardo al tempo in eui avvennero, tutti gli atti ehe il
debitore ha eompiuti con l'intenzione, rieonoscibile dal-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N 19.
l'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di
favorirne alcuni a danno di altri .
a) L'emissione degli effetti cambiari il 10 eil 15 giugno
non e contestata come tale. A buon diritto, poiche
non si pretende ehe la situazione della Blickenstorfer
A.-G. fosse
gia allora precaria e ehe il rilascio di questi
effetti cambiari fosse avvenuto con l'intenzione riconosei-
bile
dalla S. A. Virano di danneggiare gli altri creditori.
La prima giurisdizione accerta ehe tra maggio e giugno
la Blickenstorfer A.-G. ha effettuato alla S. A.
Virano pagamenti per circa 45 000 fr. II teste Sargenti
dichiara ehe la debitrice pagö dapprima regolarmente.
Secondo il dott. Hoffmann, la Blickenstorfer A.-G. si
trovö in difficolta finanziarie soltanto verso la meta
dell'anno. Anche il dott. Schärli, revisore assunto come
teste, conferma ehe queste difficolta non sorsero gia in
primavera, ma soltanto alla fine di giugno 1948, allorche
fu eseguita la revisione.
b) Se tanto la Blickenstorfer A.-G. quanto la S. A.
Virano erano quindi in buona fede allorche furono emesse
e
accettate le due tratte 10 e 15 giugno 1948, la situazione
si presentava come segue :
La S. A. Virano poteva riscuotere in virtu del diritto
cambiario, alla scadenza di ciascuna tratta, il suo avere
(ad ogni modo, secondo le pattuizioni interne, sino a
concorrenza della
somma portata dall'effetto cambiario,
previa deduzione del eredito della Blickenstorfer A.-G. per
la merce e gli imballaggi ritornati). In easo di mancato
pagamento la debitrice si esponeva quindi al rischio di
essere escussa in via cambiaria e di cadere in fallimento.
Ora, seeondo gli accertamenti di ambedue le giurisdizioni
eantonali e secondo gli atti di causa (doc. Q e R), esisteva,
se
non la sieurezza, una certa possibilita ehe con la vendita
dell'azienda tutti i creditori sarebbero stati soddisfatti
integralmente o almeno in larga misura. Se la debitrice,
per evitare ehe questa possibilita fosse distrutta da una
dichiarazione di fallimento, pagö il debito cambiario
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 19. 85
rispettivamente l'ammontare a saldo, non e da ritenere
ehe abbia agito con l'intenzione o con la eonsapevolezza
di favorire
la S. A. Virano a pregiudizio degli altri creditori
(art. 288 LEF). La presunzione del contrario, ossia ehe
la Blickenstorfer A.-G. credesse di poter tutelare solo in
questo modo gli interessi degli altri creditori, appare
piU ovvia. A questo riguardo la seconda giurisdizione
cantonale, confermando
l'argomentazione del Pretore,
accerta : ((In simili circonstanze si puo senz'altro ammet-
tere ehe la E. Blickenstorfer e Co. A.-G. abbia provveduto
ai due versamenti non nell'intenzione di favorire l'attuale
convenuta, ma nella persuasione di non poter fare altri-
menti. Anzi, nella persuasione di evitare in tal modo
peggiori conseguenze a se e ai propri creditori ii.
Si tratta di un accertamento di fatto ehe vincola il
Tribunale federale. Ma anche prescindendo da ciö, la
soluzione non sarebbe diversa.
c) Sela debitriee non aveva l'intenzione di danneggiare
o
di favorire gli altri ereditori, la questione di sapere se
quest'intenzione fosse riconoscibile dall'altra parte (art.
288 LEF) diventa senz'oggetto. Anche questa questione
dovrebbe comunque essere risolta in senso negativo. Si
deve riconoscere ehe la S. A. Virano, all'atto dell'accetta-
zione dei pagamenti, non pensava di recare pregiudizio,
agli altri creditori e di procurare a se stessa un vantaggio
revocabile a norma dell'art. 288 LEF.
Fino ai primi di settembre 1948, dopo l'insuccesso
delle
trattative di vendita dell'azienda, i creditori conta-
vano ancora su un concordato extragiudiziario del 50 %
circa, e il dott. Hoffmann aveva lasciato intravvedere,
in nome della debitrice, la possibilita di ulteriori pagamenti
fino ad un massimo del 75 %. Un eventuale dividendo
fallimentare
fu valutato in un massimo del 20-30 %
Cosi stando le cose, la convenuta poteva ritenere in buona
fede ehe era nell'interesse tanto della debitrice, quanto
dei creditori di evitare anzitutto il fallimento. D'altra
parte e ovvio ehe non si poteva esigere dalla S. A. Virano
86 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 20.
la sua rinuncia al diritto formale d'incassare per via
cambiaria il suo credito.
Il Tribuna"le federale pronuncia :
II ricorso e respinto e la querelata sentenza 24 settembre
1952 della Camera civile del Tribunale d'appello del Can-
tone Ticino e confermata.
20. Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. Juni 1953
i. S. Kady gegen Gutglüek.
Nachlassvertrag. Nebenversprechen, Art. 314 SchKG.
Bei achlassvertrag einer Kollektiv -oder Kommanditgesellschaft
. wird der Gesellschafter der Schuldnerin gleichgehalten (Erw. 1).
Eme nach Bestätigung des Nachlassvertrags ausgestellte Schuld-
3: erkennung auf eine die Dividende übersteigende Leistung
fällt ebenfalls unter Art. 314 SchKG, wenn sie in Erfüllung
(bz:v. Erneuerung) einer vor der Bestätigung gegebenen Mehr-
zusicherung erfolgte (Erw. 1-2), selbst wenn der Schuldner in
diesem Zeitpunkte mit der Dividende im Verzug (Erw. 2 a)
und sich der Unverbindlichkeit der vorherigen Zusicherung
bewusst war (Erw. 2 b, c).
Trotz Dividendenverzug kein Wiederaufleben der ursprünglichen
Forderung ohne Aufhebungs-oder Widerrufsbeschluss der
Nachlassbehörde gemäss Art. 315 bzw. 316 SchKG, auch nicht
zufolge dahingehender Vereinbarung (Erw. 2 d).
Ooncordat. Promesse accessoire, art. 314 LP.
En cas de concordat d'une societe en nom collectif ou en comman-
dite, les promesses des associes sont considerees comme emanant
de la debitrice (consid. 1).
Une reconnaissance de dette etablie apres l'homologation du con-
cordat pour une prestation depassant le dividende tombe
egalement SOUS le coup de l'art. 314 LP lorsqu'elle a ete donnee
pour executer (ou renouveler) une promesse faite avant l'homo-
logation (consid. 1 et 2). C'est le cas meme si le debiteur etait
alors en retard dans le paiement du dividende (consid. 2 a) et
savait qu'il n'etait pas lie par sa promesse anterieure (con-
sid. 2 b et c).
Bien que le debiteur soit en demeure pour le paiement du divi-
dende, la creance primitive ne renaU que si le concordat est
revoque en vertu des art. 315 ou 316 LP; une convention ne
suffit pas (consid. 2 d).
Ooncordato. Promessa a' sensi dell'art. 314 LEF.
Nel concordato d'una societa in nome collettivo o in accomandita
le pr?messe dei soci sono equiparate a quelle della debitrice
(cons1d. 1).
j
r
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 20.
Anche un riconosciment-0 di debito rilasciato dopo l'omologazione
del concordato per una prestazione eccedente il dividendo cade
sotto l'art. 314 LEFse e stato dato in adempimento (o rinnovo)
d'una promessa fatta prima della omologazione (consid. 1-2).
Cio vale anche se il debitore era allora in ritardo col pagamento
del dividendo (consid. 2 a) e sapeva di non essere vincolato
dalla sua promessa anteriore (consid. 2 b, c).
Anche se il debitore e in mora al pagamento del dividendo, il
credito primitivo non rinasce ehe se il concordato e revocato
in virtu degli art. 315 o 316 LEF; una convenzione non basta
(consid. 2 d).
A. -Die Kollektivgesellschaft Gutglück Co. schloss
im Jahre 1934 mit ihren Gläubigern einen Nachlassvertrag
ab, der eine Dividende von 40 % vorsah, zahlbar in drei
Raten binnen 4 Monaten nach der gerichtlichen Bestäti-
gung. Diese erfolgte am 17. Oktober 1934. Unter den
anerkannten Forderungen befand sich eine solche des
M.
L. Waynryb im Betrage von Fr. 23,341.40, herrührend
aus Darlehen, für welche die Schuldnerin Wechsel akzep-
tiert hatte. Die darauf entfallende Nachlassdividende
(Fr.
9336.55) war bei Ablauf der Zahlungsfrist noch
unbezahlt. Am 7. März 1935 unterzeichnete der Kollektiv-
gesellschafter der Schuldnerin Simon Gutglück einen
Schuldschein, mit dem er dem Waynryb Fr. 15,000.-
zu schulden bekannte und in Monatsraten von Fr. 500.-
zu zahlen versprach. Diese Schuldanerkennung . wurde
später durch neue Abzahlungsvereinbarungen ersetzt ; die
letzte vom März 1943 sah vor, dass im Falle der Nicht-
einhaltung der verabredeten Zahlungst.ermine durch Ver-
zug mit mehr als einer Rate die ganze Forderung in ihrer
ursprünglichen Höhe von über Fr. 23,000.- abzüglich
der inzwischen erfolgten Zahlungen wieder auflebe. Nach-
dem Gutglück bis zum 30. April 1943 Fr. 7445.-bezahlt
hatte, trat Waynryb seine Ansprüche gegen jenen an
Dr. Kady ab, der auf Zahlung des von der ursprünglichen
Forderung verbleibenden Restes klagte.
Das Bezirksgericht schützte die Klage im Umfange von
Fr. 23,237.90 nebst 5 % Verzugszins seit 1. Mai 1934 plus
Betreibungskosten (Fr. 6.90) abzüglich der Abzahlungen
von total Fr. 7445.-.