Obligationenreoht. N° 13.
13. Urteil der I. ZiviJabteiJung vom 6. März 1951
i. S. Iösehinger gegen Fei und MitbeteiJigte.
Kornmanditgdtellsoha/t. Pflicht zur Einwerfung einer zurückbe-
zahlten Kommanditsumme, Art. 610 Abs. 2 OR.
Societe. en oornmani!e. Obligation de remettre A la masse en liqui-
datIOn ou en failhte la commandite qui a eM restituee art 610
al. 2 CO. '
SofYi:etd. in. acoomandita .. Obbligo di consegnare alla massa della
liqUldazlone 0 deI fallimento il capitale aceomandato ehe e stato
restituito all'accomandante, 3rt. 610 cp. 2 CO.
Möschinger war beschränkt haftender Teilhaber der
Kommanditgesellschaft E. Lüthi Co. mit einer Kom-
manditsumme von Fr. 20,000.-. Im April 1943 trat er aus
der Gesellschaft aus. Lüthi übernahm die Aktiven und
Passiven des Geschäfts und führte es als Einzelfirma wei-
ter. Er bezahlte dem Möschinger die Kommanditsumme
von Fr. 20,000.-zurück aus Mitteln, die er sich durch
ein Darlehen auf seinen persönlichen Namen verschaffte.
Im Herbst 1943 gerieten sowohl die Einzelfirma E. Lüthi
als auch die Kommanditgesellschaft E. Lüthi Co. in
Konkurs. Die Konkursverwaltung trat den von Möschin-
ger bestrittenen Anspruch auf Einwerfung der Kommandit-
summe von Fr. 20 000.-in die Konkursmasse an eine
Anzahl Gläubiger ab. Deren Klage gegen Möschinger wurde
vom Bezirksgericht Weinfeiden und vom Obergericht
Thurgau geschützt. Das Bundesgericht bestätigt diesen
Entscheid aus folgender
Erwägung:
Wenn in Art. 610 Abs 2 OR gesagt wird, im Falle des
Konkurses könne die Konkursverwaltung die Wiederein-
zahlung einer zurückerstatteten Kommanditsumme ver-
langen, so dachte der Gesetzgeber zweifellos in erster
Linie an Kommanditsummen, die direkt aus dem Ver-
mögen der im Zeitpunkt der Zahlung noch bestehenden
ObJigationenrecht. N0 14. 53
Kommanditgesellschaft zurückerstattet worden waren. Im
vorliegenden Falle war die Kommanditgesellschaft zur
Zeit der Zahlung aber bereits mit Aktiven und Passiven
an den Komplementär Lüthi übergegangen. Trotzdem
rechtfertigt es sich, auch in einem Falle dieser Art eine
Rückerstattung im Sinne des Art. 610 Abs. 2 OR anzu-
nehmen. Denn Lüthi war eben der Rechtsnachfolger der
Kommanditgesellschaft, auf ihn waren Aktiven und Pas-
siven übergegangen, und eine Zahlung aus seinem Ver-
mögen bedeutete demzufolge eine Verringerung des den
Gläubigern der alten Kommanditgesellschaft haftenden
Vermögenskomplexes, ohne dass . durch die Uebernahme
mit Aktiven und Passiven die Stellung der Gläubiger mate-
riell verbessert worden wäre, da Lüthi ja schon bisher
unbeschränkt gehaftet hatte. Diese Gesellschaftsgläubiger
wurden daher in gleicher Weise geschädigt, und der frühere
Kommanditär wurde in gleicher Weise begünstigt, wie im
Falle einer Zahlung durch die alte Kommanditgesellschaft
selbst (vgl.
auch DÜRINGERjHACHENBURG, Deutsches Han-
delsgesetzbuch, 3. Aufl., 172 Anm. 9 Abs. 2 Mitte). Ob
dann im übrigen die Auszahlung des Kommanditärs so
erfolgte,
dass der übernehmende Komplementär seine per-
sönlichen Aktiven verminderte, oder so, dass er -durch
Darlehensaufnahme -seine persönlichen Passiven ver-
mehrte, bleibt sich natürlich vermögensmässig gleich.
14. Deereto 22 febbraio 1951 deUa n Corte eivile su istanza
dena SA della Ferrovia elettriea Lugano-Cadro-Dino.
Oi/ra 3 op. 3 e .di;spnzioni finali della legge I aprile 1949 modi-
fioante le d't8po8n'tOn'/, del 00 8U la comunione degli obbligazionisti.
Computo delle agevolezze godute sotto il precedente diritto su.
quelle da accordarsi in applicazione dell'art. 1170 CO (consid. 2).
Art. 1170 cp. 1 ci/ra 3 00.
La eonversione deI tasso d'interesse fisso in altro variabile secondo
i risultati dell'esercizio puo essere combinata con la riduzione
deI tasso d'interesse fino alla meta. di quello contrattuale
(consid. 3).
Ziff. 3 Abs. 3 der Schlussbestimmungen des Gesetzes vom 1. April
1949 betreffend Abänderungen der Vorschriften des OR über die
Gläubigergemeinschajt bei
Anleihensobligationen.
Berücksichtigung der unter dem frühem Recht gewährten Erleich-
terungen bei Bemessung der nach Art. 1170 OR zu gewäh-
renden (El!w. 2).
Art. 1170 Abs. 1 Ziff. 3 OR.
Die Umwandlung des festen in einen vom Geschäftsergebnis
abhängigen Zins kann mit der Ermässigung des Zinsfusses bis
zur Hälfte des vertraglichen Zinsfusses verbunden werden
(Erw. 3).
Chiffre :3 al. 3 des dispositions finales de la loi du l
er
avril 1949
modifiant les dtßpositions du CO sur la communaute des creaneiers
dans les emprunts par obligations.
Mesure en laquelle il y a lieu de tenir compte des allegements
dont a joui le debiteur sous le regime de I'ancien droit lorsqu'il
s'agit de Ie faire beneficier de mesures p:revues par I'art. 1170 CO
(consid.) 2).
Art. 1170 al. 1 eh. 3 CO.
Le remplacement de l'interet fixe par un interet variable depen-
dant du resultat de I'exploitation peut etre combine avec
une disposition prevoyant que cet inMret ne depassera pas
la moitie' de l'interet contractuel (consid. 3).
.cl. -La Soeieta anonima della Ferrovia elettrica
Lugano-Cadro-Dino (Sonvieo) ha emesso nel 1908 un
prestito ipoteeario di primo grado di 250000 fr., suddiviso
in 500 obbligazioni al 4 Y2 % de 500 fr. eiaseuna, e un
prestito ipoteeario di seeondo grado di 135000 fr., suddivi-
so in 270 obbligazioni al 5 % di 500 fr. eiaseuna.
Con
deereto 24 gennaio 1935 iI Tribunale federale
omologava
le deeisioni prese dalle eomunioni degli obbli-
gazionisti
ehe istituivano il regime delI 'interesse variabile
seeondo
il risultato dell'esereizio e sospendevano l'ammor-
tamento a eontare dal I gennaio 1934 per la durata di
einque anni.
Queste misure di risanamento erano prorogate, eon
deereto deI
Tribunale federale 11 settembre 1940, fino al
I gennaio 1950, eondonati gl'interessi contrattuali dovuti
pel 1939.
B. -Mediante istanza 10 luglio /9 ottobre 1950 la
debitrice ehiedeva di essere posta al beneficio di un nuovo
risanamento finanziario in base alle seguenti proposte :
. 1) a1 I gennaio 1950 al 31 dicembre 1959 I 'interesse deI 4 % %,
rlSpettlvamente deI 5% sulle obbligazioni dei due prestiti e
sostituito con un interesse variabile da determinarsi secondo i
risultati dell'esercizio, massimo 3 % e non cumulativo.
Nel pagamento degli interessi si rispettera. il grado ipotecario
dei due prestiti. ..
2) L'ammortamente dei prestiti I sospeso fino a1 31 dicembre
1959.
3) ..... .
Queste proposte, aeeettate dall'assemblea degli obbliga-
zionisti, sono
state ratifieate dal Tribunale federale.
Dai motivi:
- -...
- -La prima questione ehe l'istanza di omologazione
solleva
davanti a questa Corte attiene al diritto transitorio
istituito dalla legge federale I aprile 1949, modifieante le
disposizioni deI eodiee delle obbligazioni su la eomunione
degli obbligazionisti.
Questa legge prescrive alla eifra 3 ep. 2 e 3 delle dispo-
sizioni finali :
Le decisioni votate dopo I'entrata in vigore della presente
legge sono soggette alle prescrizioni deI nuovo diritto.
Tuttavia, allorche un debitore avra. giA fruito, in virtu di
decisioni della comunione prese durante il periodo di validita.
deI precedente diritto, di agevolezze eguali 0 90rrispondenti a.
quelle che prevede l'articolo 1170, ne sara. tenuto equamente
conto nell'applicazione di questa disposizione.
NeUa fattispeeie, la debitriee e gia. stata pasta, allorehe
vigeva aneora l'ordinanza 20 febbraio 1918 sulla eomu-
nione dei ereditori
nei prestiti per obbligazioni, nel tenore
modificato dal DCF I ottobre 1935, al beneficio del-
l'interesse variabile
edella sospensione dell'ammortamento
per complessivi 15 anni. Poiehe questa e pure la durata
massima prevista dalla nuova legge per le medesime
agevolezze, oecorre
esaminare in quale misura la debitrice
ne possa aneora fruire in virtu deI diritto transitorio.
La eifra 3 ep. 3 delle disposizioni finali surriferite
statuisce il prineipio ehe le agevolezze godute sotto il
precedente diritto debbono essere equamente eomputate
su quelle da aecordarsi in applicazione delI 'art. 1170 CO .
Rimettendosi all'equita. deI giudiee, il legislatore gli ha.
Iaseiato un ampio potere di apprezzamento per Ia valuta-
zione delle eireostanze. Usando di questo potere, la Corte
opina ehe quando, eome in eonereto, Ie diffieolta finanziarie
deI debitore.
non sono imputabili a eolpa propria ma alle
eireostanze generali sfavorevoli,
appare giustificata una
proroga di durata uguale al massinio legale di dieei anni.
Giova
tuttavia avvertire ehe questa proroga non potra
essere rinnovata, atteso ehe riposa unicamente su una
disposizione eeeezionale deI diritto transitorio.
3.
-La proposta fatta dalla debitrice e approvata
dall'assemblea degli obbligazionisti di istituire il regime
dell'interesse variabile eombinato eon Ia riduzione del-
l'interesse
contrattuale dal 4 Yz e 5 % rispettivamente al
3 % ripete il suo fondamento giuridieo dall'art. 1170
ep. I eifra 3 CO, ehe autorizza i seguenti provvedimenti:
la riduzione deI tasso delI 'interesse fino alla meta di quello
pattuito nelle condizioni deI prestito, oppure 10. conversione di
un tasso d'interesse fisso in altro variabile secondo il risultato
delI'esercizio ...
Questo disposto laseia sorgere un dubbio sull'ammissi-
bilita di eombinare la eonversione dell'interesse fisso in
un interesse variabile eon la riduzione deI tasso d'interesse
000 alla meta. di quello eontrattuale. Nella dottrina e
stata sostenuta l'opinione ehe il tenore deI disposto eitato
si oppone a questa eombinazione ; la eongiunzione disgiun-
tiva oppure usata dal legislatore indieherebbe chiara-
mente ehe si tratta di due misure alternative ehe si
eseludono a vieenda.
Benehe trovi un eerto fondamento
nel testo dell'art. 1170 ep. I eifra 3 CO, siffatta interpre-
tazione non puo pero essere aeeolta.
Gia in base all'art. 16 eifra 4 dell'ordinanza 20 febbraio
1918,
il eui tenore e identieo su questo punto a quello
dell'art. 1170 ep. I eifra 3 CO, il Tribunale federale ha
infatti ammesso ehe Ie misure di eui si tratta possono
essere eombinate
(RU 62 Irr 181). Se il eumulo e stato
ritenuto leeito dalla giurisprudenza nonostante ehe l'ordi-
nanza non 10 prevedesse espressamente, es so deve esserlo
Versicherungsvertrag.
a fortiori in base al nuovo artieolo 1170 CO, il eui seeondo
capoverso
autorizza formalmente e senza eeeezioni l'appli-
cazione
combinata delle misure previste al primo eapo-
verso.
L'uso della congiunzione oppure nel eapoverso
I eifra 3
si spiega con l'intenzione dellegislatore di sotto-
lineare ehe la riduzione deI tasso d'interesse e l'adozione
deI regime dell'interesse variabile sono
due misure distinte
ehe possono essere prese l'una indipendentemente dal-
l'altra, e non significa ehe la loro eombinazione sia vietata.
Dal momento ehe quest'interpretazione ha una base suffi-
eiente nella legge,
non esiste motivo di dipartirsi dalla
prassi OOora seguita di permettere Ia combinazione delle
due misure ehe, come insegna l'esperienza, e in molti
. easi un mezzo effieace ed opportuno per tutelare nel
contempo gl'interessi della debitrice e quelli dei suoi
creditori.
.
Vgf.
auch Nr. 18, 19. -Voir aussi nOS 18, 19.
V. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
Vgl.
Nr. 15 und 16. -Voir nos 15 et 16.