erhebt, damit für dieses Verfahren auf die ihm kraft seiner
Souveränität zustehenden Vorrechte verzichtet und wie
eine ausländische Privatperson nach Art. 166 CPC (und
16 CC) kautionspflichtig wird. Wenn hieraus für den vor-
liegenden Fall überhaupt ein Schluss gezogen werden kann,.
so jedenfalls
nur der, dass der Staat, der im Ausland einen
Zivilprozess führt, allgemein wie eine Privatperson zu
behandeln ist, also auch die einer solchen in Staatsverträgen
eingeräumten Vergünstigungen für sich beanspruchen kann.
Dass der Richter Art. 17 der Haager Übereinkunft nicht
unangewendet lassen darf, weil Zweifel darüber bestehen,
ob der andere Staat in der Folge der ihm nach Art. IS
obliegenden Pflicht zur Vollstreckung des Kostenent-
scheids nachkommen werde, hat das Bundesgericht schon
wiederholt mit eingehender Begründung entschieden (BGE
61 I 360/1 und dort angeführte frühere Urteile). Es be-
steht kein Grund, im vorliegenden Falle von dieser Recht-
sprechung abzuweichen.
IV. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
9. Sentenza 24 gennaio 1951 neHa causa Pemzzo.
Art. 10 della legge jederale sull'estradizione,. art. 3 del trattato-
di e8tradizione italo-smzzero.
Nozione di reato politico in senso relativo.
Art. 10 des eidg. Ausliejerungsgesetzes,. Art. 3 des schweizerisch.
italienischen
A usliejerungsvertrage8.
Begriff des sog. relativ politischen Deliktes.
Art. 10 de la loi jedhale sur l'extradition aux Etats etrangers, du
22 janvier 1892; art. 3 de la Convention entre la Suisse et
l'Italie sur l'extradition remproque de m,aljaiteurs et de preve-
nus, du 22 juillet 1868.
Notion du delit politique dit relatif.
A. -Su domanda deI Governo italiano, Giuseppe-
Peruzzo, suddito italiano, nato nel 1919, fu arrestato, in
l
Internationales Auslieferungsrecht. N° 9.
attesa della sua estradizione, dalla polizia deI Cantone
di Svitto il 22 settembre 1949. Egli era imputato di cor-
reim in omicidio perpetrato il 9 dicembre 1945, a Borgo
Valsugana (Provincia di Trento), sulla persona di Lorenzo
Cappello.
Interrogato dal Giudice istruttore di Svitto, il Peruzzo
contesto di essere coinvolto nell'omicidio suddetto, osser-
vando di aver gia. sublto tredici mesi di carcere preventivo
in Italia, ma di essere stato assolto in sede d'istruttoria.
Egli dichiaro di opporsi comunque all'estradizione: avendo
egli appartenuto al movimento dei partigiani, Ia cosa
assumeva un carattere politico.
Evaso il29 settembre, il Peruzzo fu arrestato nuovamente
nel settembre 1950. TI Governo italiano confermo la
domanda di estradizione 21 ottobre 1949, ehe era accom-
pagnata deI mandato di cattura 3 giugno 1949 della
Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Trento
fondato sugli art. llO, 575, 577 cp. 3 deI CPIt. TI Peruzzo
riconfermo la sua opposizione all'estradizione.
B. -Con atto 14 ottobre 1950 il patrocinatore deI
Peruzzo, invocando gli art. 3 e 10 della legge federale
sull'estradizione,
ha addotto in sostanza quanto segue:
Peruzzo non partecipo all'omicidio perpetrato sulla per-
sona di Lorenzo Cappello da Angelo Scalet e da Andrea
Hofer ch'egli non conosceva prima di averli incontrati in
carcere. TI solo indizio contro di lui e l'iscrizione deI suo
nome in un taccuino d'uno degli assassini. Nel corso
deI
primo procedimento essi avevano negato di aver cono-
sciuto Peruzzo ; nel corso deI secondo procedimento dichia-
rano invece ehe Peruzzo li aveva indotti a recarsi in casa
di Cappello. Si tratterebbe adunque, nella peggiore delle
ipotesi, dell'istigazione
di violare il domicilio di Cappello.
E possibile ehe i due assassini vogliano vendicarsi di
Peruzzo ehe in carcere aveva promesso di occuparsi di
loro ma, rimesso in liberta, non se ne e occupato. Ad ogni
modo si sarebbe in presenza d'un delitto politico, pel
quale l'estradizione e esclusa.
52 Staatsrecht.
TI patrocinatore di Peruzzo ha prodotto ulteriormente
i seguenti atti :
80) La sentenza 3 maggio 1949 delta 8ezione istruttoria
della
Oorte d' appello di Trento che dichiara non doversi
procedere nei confronti di Giuseppe Peruzzo per insuffi-
cienza di prove. A pag. 13 e seg. di questa sentenza, la
Sezione istruttoria ammette che Scalet e Hofer cercarono
di trovare il Peruzzo, il quale si mostro molto agitato
quando vide i due condotti nella caserma dei carabinieri
dopo l'uccisione di Cappello. E pure provato che il Peruzzo
nutrisse deI malanimo eontro i1 Cappello. Quantunque
diverse circostanze facciano supporre eh'egli non sis
estraneo 801 delitto, anzi ne sia i1 mandante, manes pero
una prova eerta, necessaria per una dichiarazione di
responsabilitil.. Debbono pertanto essere rinviati a giudizio
i-soli Scalet e Hofer sotto l'imputazione di omieidio.
b) La decisione 31 maggio 1949 della Oorte di assi8e
di Trento che rinvia il dibattimento, poiehe dalle dichiara-
zioni di Scalet e Hofer sono emersi nuovi elementi a carico
di Peruzzo. Infatti l'imputato Hofer ha ammesso che i1
giorno deI delitto si ara recato con Scalet in casa di Peruzzo
(noto ad Hofer come partigiano) e ha precisato quanto
segue : Si pario di politica col Peruzzo. Si pario di fascisti
che tentavano di risorgere e soffoeare il movimento parti-
giano. Peruzzo ci pario di Lorenzo Cappello. Ci fece leggere
10 stelloncino apparso sul Proletario e ci disse che
sarebbe stato bene ehe noi ci recassimo da Cappello ad
ammonirlo di smetterla con la sua attivita. partigiana .
E questa dichiarazione di Hofer e confermata in sostanza
da Scalet.
c) L'istanza del Procuratore generale della Repubblica
atfinche
da ordinata ta riapertura deU'istruttoria.
d) L'ordine di riapertura deU'istruttoria emesso dalla
competente sezione presso la Corte di appello di Trento.
e) U na copia deU' articolo apparso sul giornale 11 Pro-
letario
II ehe Peruzzo avrebbe mostrato a Scalet e Hofer
la mattina deI delitto.
Interna.tionwes Auslieferungsrecht. N° 9.
C. -In data 29 novemhre 1950 il Ministero pubblico
della Confederazione ha trasmesso l'inserto 801 Tribunale
federale, giusta gli art. 10 cp. 2 e 23 della legge federale
u1l'estradizione.
TI Ministero pubblico della Confederazione conclude per
l'accoglimento della domanda di estradizione osservando
quanto segue :
TI reato di cui si fa carico a Peruzzo, ossia la correita.
in omicidio, corrisponde 801 reato previsto dagli art. III
e 112 deI Codice penale svizzero (omicidio intenzionaIe,
assassinio) e entra nel novero delle infrazioni alle leggi
penali per cui l' estradizione dev' essere accordata a norma
. dell'art. 2 deI trattato italo-svizzero concluso il 22 luglio
1868. Gli
indizi eontro Peruzzo non sono manifestamente
inconsistenti ; d'altra parte, non si tratta ne d'un delitto
politico in senso stretto e nemmeno d'un delitto politico
in senso relativo. L'omicidio di Lorenzo Cappello non e
un episodio d'una lotta per la conquista deI potere ; ne
esiste un nesso sufficiente tra 10 scopo politico da raggiun-
gere e i mezzi impiegati per raggiungerio. In dicembre
1945 l'Italia ara retta da un governo di coalizione di sei
partiti, tra i quali anche i comunisti. Si tratta in realta
d'un atto di vendetta .
.
Rispondendo alle osservazioni deI Ministero pubblico
della Confederazione, Peruzzo ha confermato la sua oppo-
sizi:one, adducendo quanto segue : TI Tribunale federale
non deve esaminare il fondamento delle accuse moose
all'estradando, salvo pero il easo in cui dall'inserto risulti
ehe il reato imputatogli e manifestamente escluso. Un
siffatto caso si verifica appunto in concreto. L'istruttoria
e ehiusa e non ha fornito aleun indizio d'istigazione ad
un omieidio. Ad ogni modo, si tratta d'un delitto politieo.
Oonsiderando in diritto :
L -Giuseppe Peruzzo e imputato di eorreita. nel
delitto previsto dagli art. 575 e 577 deI Codice penale
italiano, secondo eui ehiunque cagiona la morte di un
uomo e punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno e, in caso di premeditazione, con l'ergastolo
L'art. 12 deI trattato tra la Svizzera e l'Italia per la
reciproca estradizione dei delinquenti (conchiuso il 22
luglio 1868)
enumera tra Ie infrazioni alle leggi penali,
per cui dovra. essere accordata l'estradizione, l'omicidio
e l'assassinio
che sono puniti a norma degli art. 575 e
577 deI
Colice penale italiano.
D'altra parte, si tratta di reati puniti anche dalla
legge penale svizzera. Infatti gli elementi dell'omicidio e
deU'assassinio deI Codice
penale italiano sono gli stessi di
quelli degli art. III e 112 deI Codice penale svizzero.
Esiste adunque identita. di norme penali. Inoltre l'art. 2
cp. 2 deI
Trattato italo-svizzero per la reciproca estradi-
zione dei delinquenti prevede espressamente che l'estra-
dizione sara. accordata per ogni sorta di complicita. 0
compartecipazione. Un correo pUG quindi essere estradato.
2. -E regola generale ripetutamente ammessa da
questa Corte (RU 60 I 215 ; 59. I 144 ; sentenza inedita
5 maggio 1949 nella causa Hoter) che la questione deUa
colpabilita.
non pub essere ne esaminata, ne decisa, nean-
che a titolo provvisorio, dal giudice di estradizione.
La questione di sapere se il Tribunale federale dovrebbe
occuparsene qualora risultasse dagli atti che I'accusa e
manifestamente inconsistente e quindi di certo infondata
pUG restare indecisa. Infatti quest'ipotesi non si verifica
in concreto. E errato pretendere, come pretende il Peruzzo,
che l'istruttoria penale e chiusa nei suoi confronti. E vero
che neUa causa Scalet e Hofer il dibattimento e stato
aperto, terminata l'istruttoria nei loro riguardi ; ma, per
quanto concerne Peruzzo, l'istruttoria e stata riaperta e
si trova attualmente nelle mani della Sezione istruttoria
della Corte d'appello di Trento. D'altra parte, no si pUG
pretendere che non esista alcun indizio contro Peruzzo.
Egli ha bensl dichiarato di non aver conosciuto Scalet e
Hofer e di non averli mai visti prima deI delitto ; ma
Scalet e Hofer affermano di essere stati da Peruzzo la
Internationales Auslieferungsrecht. N° 9.
mattina precedente il delitto e asseriscono ch'egli ha
dato loro l'indirizzo di CappeUo, aggiungendo che si
trattava d'un fascista irriducibile, meritevole d'un'ammo-
nizione, e mostrando loro l'articolo apparso sul giornale
( TI Proletario ll.
3. -TI Tribunale federale deve occuparsi della qualifica
deI delitto unicamente per stabilire se si tratta d'un delitto
di estradizione 0 no (RU 59 I 144). Si pUG lasciare indecisa
1a questione
di sapere se il Tribunale federale potrebbe
intervenire qualora la qualifica deI delitto fatta dal tri-
bunale estero fosse evidentemente erronea. TI Peruzzo
sostiene bensl in linea subordinata ehe, neUa peggiore
delle ipotesi, il
suo reato non sarebbe l'istigazione all'omi-
(lidio, ma l'istigazione alla violazione deI domicilio di
Cappello. Ma per ora ciG non pUG essere assodato : sol-
tanto le risultanze dell'istruttoria complementare consen-
tiranno di preeisare la qualifica deI reato.
4. -L'art. 3 deI trattato italo-svizzero eome pure
l'art. 10 della legge federale escludono l'estradizione per
un delitto politico.
E indubbio che il reato in esame non costituisce un
delitto politico nel senso stretto della parola, un delitto
eioe in cui l' offesa sia rivolta direttamente contro 10 Stato
o le sue istituzioni fondamentali e ne eostituisea un suo
estremo oggettivo (ad esempio : alto tradimento, rivolta,
ecc.). Trattasi perG di sapere se esso non debba essere
considerato eome un delitto politieo in senso relativo,
ossia
un delitto ehe, pur presentando gli estremi di reato
eomune, acquisti carattere politico per i suoi moventi, pel
fine
cui era inteso e per le eireostanze nellequali venne
eommesso ; il altri termini, se si tratti di un delitto in se
di natura comune, ma avente prevalentemente carattere
politico (cfr. sentenza inedita pronunciata il 5 maggio
dal Tribunale federale nella causa Hoter e giuri-
sprudenza ivi eitata).
a) Nel dieembre 19451a guerra era terminata in Italia :
le ostilita. avevano preso fine a primavera, l'esercito
amerieano oeeupava il territorio italiano. L'Italia aveva.
allora
un govemo di unione nazionale, ehe eomprendeva
tutti i partiti (anehe quello eomunista) ed esereitava
effettivamente il potere su tutto il territorio italiano.
Non scmbra quindi ehe in queste eondizioni si possa
ammettere una Iotta pel potere, una rieonquista deI
potere da parte dei faseisti.
b) Ma, anehe ammesso ehe ci fossero aneora dei sus-
sulti di lotta politiea e ehe in eonereto 10 seopo politieo
fosse quello
d'impedire un ritorno dei regime faseista
nel 1945 0 la eostituzione d'un'opposizione fascista al
nuovo govemo, non e possibile ritenere ehe il rapporto
tra 10 seopo perseguito e l'omieidio di Lorenzo Cappello
sia suffieiente per far qualifieare di politieo questo
omieidio (sentenza
inedita pronuneiata il 5 maggio 1949
dal Tribunale federale nella causa Hoter'; RU 54 I 215 ;
59 I 145 e seg.).
A quell'epoea esistevano
in Italia tribunali ordinari ed
anehe tribunali straordinari inearieati dell'epurazione,
eome
in altri paesi dopo la eonelu.sione dell'armistizio.
Se Peruzzo, Sealet e Hofer ritenevano veramente ehe
Lorenzo
Ca.ppello fosse un faseista perieoloso per 10 Stato,
avevano a loro disposizione altri mezzi ehe quello dell'assas-
sinio: potevano segnalare Cappello alla eompetente auto-
ritä.. In queste eondizioni l'omieidio non era l'ultima ratio
per eonseguire uno seopo politieo.
Se
ne deve eoncludere ehe l'atto di eui Peruzzo e aeeu-
sato non ha un earattere politieo ne e seusabile per agioni
politiehe in una misura tale ehe il suo autore appaia
degno dei diritto d'asilo ehe eselude l'estradizione.
11 Tribunale federale pronuncia:
L'opposizione di Giuseppe Peruzzo e respinta e l'estra-
dizione e aeeordata.
Internationales Auslieferungsrecht. N° 10.
5'1
10. Sentenza 14 febbralo 1951 neUa causa FicoriDi.
Art. 10 deUa legge federale BUll'eatradizione; art. 3 deZ trattatr
di eatradizione italo-8'Vizzero.
Nozione di reato politico in senso relativo.
Art. 10 des emg. Auslieferungsgesetzes ; Art. 3 des schweizerisch-
italienischen Auslieferungsvertrages.
Begriff des sog. relativ-politischen Deliktes.
Art. 10 de la lai fM6rale su; l'extradition aux Etats etrangers, du
22 janmer 1892 ; art. 3 de la Oanvention entre la Suisse et l'Italie
sur l'extradition rkiproque de malfaiteurs et de prevenus, du
22 juület 1868.
Notion du delit politique dit relatif.
A. -Con nota 4 novembre 1948 la Lega.zione d'Italia
a Berna ehiese l'estradizione deI cittadino italiano Fiorello
Fieorllli, ( eondannato eon sentenza 12 marzo 1947 della
Corte
di Aasise di Savona, Sezione speeiale, passata in
giudieato il 24 marzo 1948, alla pena della reelusione di
anni trenta quale responsabile, tra l'altro, di eoneorso
nell'omieidio
di tale Janelli, eonsumato in territorio di
Sassello il 27 dieembre 1944 .
La domanda di estradizione era aeeompagnata da
diversi allegati, tra i quali si trovava una eopia della
suddetta sentenza ehe diehiara Fiorello Fieorilli eolpe-
vole deI
reato di eollaborazionismo (art. 5 deI decreto
Iegge luogotenenziale 27 Iuglio 1914,
N° 159 ; art. 1 deI
deereto legge Iuogotenenziale 22 aprile 1945,
N° 142;
art. 51 deI codiee penale militare di guerra) nonehe deI
reato di omieidio (art. 575 e 62 bis deI eodiee penale).
TI Dipartimento federale di giustizia e polizia ehiese al
Govemo italiano informazioni eomplementari sulle eir-
eostanze
in eui il tenente Janelli era stato ueeiso. Infatti
Fieorilli, interrogato dagli organi della polizia tieinese
(ehe
su ordine dell'autorita. federale l'avevano provviso-
riamente arrestato in vista dell'annuneiata domanda di
estradizione), aveva diehiarato il 9 settembre 1948 ehe
il tenente Janelli era stato ueeiso in eseeuzione d'una
eondanna a morte pronuneiata dal generale comandante