Verkehr mit Lebensmitteln. No 63.
heitsheilender oder -verhütender Wirkung schlechthin
verbietet, die Anpreisung anderer gesundheitlicher Wir-
kungen dagegen
nur soweit diese angeblich weiter gehen,
als das betreffende Lebensmittel sie
von Natur aus besitzt,
und soweit nicht eine ausdrückliche Bewilligung des eid-
genössischen Gesundheitsamtes vorliegt.
Der Beschwerde-
führer sagt denn auch nicht, welchen anderen Zweck der
Bundesrat mit Art. 19 Abs. 5 LMV verfolgt haben könnte,
als den des Schutzes des Publikums vor falschen Vorstel-
lungen
über die gesundheitlichen Wirkungen von Spiri-
tuosen und dergleichen und damit des Schutzes vor Täu-
schung und vor (gesundheitsschädlichem) übermässigem
Genuss
von Schnäpsen.
4. -Darnach kommt weder etwas darauf an, ob Bitter
im allgemeinen dem Magen zuträglich sind, noch ob der
(( Weisfl.og-Bitter J diese Eigenschaft vor andern Erzeug-
nissen voraus
hat, sondern einzig darauf, ob in der An-
preisung
für Deinen Magen '' eine gesundheitliche oder
Heilanpreisung irgendwelcher
Art im Sinne des Art. 19
Abs. 5 LMV liegt.
Das ist der Fall. Der Durchschnittsleser entnimmt den
erwähnten Worten nicht den banalen Sinn, dass Weisflog-
Bitter dazu bestimmt sei, in den Magen geschüttet (ge-
trunken) zu werden, sondern versteht sie dahin, dass
dieses
Getränk die Gesundheit des Magens fördere. Diesen
Sinn
hat ihnen offensichtlich auch der Beschwerdeführer
geben wollen. Die Bedeutung, dass Weisflog-Bitter bloss
den Appetit fördere, kann ihnen im Zusammenhang, in
dem sie stehen, nicht entnommen werden, da dieser Ge-
danke bereits durch das Wort ((Aperitif JJ (von vim ape-
riendi habens ) ausgedrückt und vom Beschwerdeführer
zudem
noch durch das Wort ((richtig n in der Wendung
der richtige Aperitif'' besonders betont worden ist. Die
beanstandete Anpreisung
für Deinen Magen kann auch
nicht dahin ausgelegt werden, dass Weisflog-Bitter den
Magen angenehm wärme oder ihm überhaupt eine Annehm-
lichkeit bereite, wie
der Beschwerdeführer geltend macht ;
Zollgesetz. No 64.
dieser Gedanke liegt zu sehr abseits, als dass der Leser
ihn zwischen den Zeilen herauslesen müsste, zumal es den
Beschwerdeführer, wenn er ihn hätte ausdrücken wollen
keine besondere
Mühe gekostet hätte, z.B. zu schreiben ;
Weisflog-Bitter wärmt den Magen J.
III. ZOLLGESETZ
LOI SUR LES DOUANES
64. Sentenza della Corte di cassazione penvle 22 dlcembre 1950
nella causa Hinlstero pubblico della Confederazione contro
Cattaneo.
Art. 7 5 e 77 LD : Criteri per la commisurazione delle multe doga-
nali.
Art. 75, 77 ZG: Grundsätze für die Bemessung der Zollbussen.
Art. 75 t 77 LD: Criteres applicables au calcul des amendes
douameres.
A. -Dall'autunno 1948 al gennaio 1949, Cattaneo
comperava a
Chiasso complessivamente 16 500 monete
d'oro francesi
da 20 fr., in transito attraverso la
Svizzera. Egli incaricava in seguito certo Luigi Mascetti,
abitante in Italia, di farsi consegnare dette monete dai
fornitori, di esportarle regolarmente in Italia, mediante
liberamento della bolletta di cauzione, e di reimportarle
poi
in Isvizzera di contrabbando. In questo modo tutte
le 16 500 monete tornavano in possesso del Cattaneo,
ehe le vendeva poi
al mercato nero.
Non disponendo
di su:fficienti capitali per provvedere
da solo alle ordinazioni d'oro ricevute, Cattaneo accettava
la cooperazione di Antonio l fonti e di un suo compagno,
coi quali
si accordava nel senso ch'essi avrebbero acquistato
delle monete d'oro in transito attraverso la Svizzera, le
avrebbero
esportate regolarmente in Italia e importate
di nuovo in Isvizzera di contrabbando per consegnarle
Zollgesetz. No 64.
poi al Cattaneo. In esecuzione di quest'accordo egli riceveva
altre 10 500 monete d'oro da 20 fr. importate clandestina-
mente.
Cattaneo acquistava inoltre a Losanna 20 kg. d'oro
in lingotti e 1000 monete d'oro da 20 fr. ehe consegnava
ad un terzo con l'incarico di esportarli in Italia di contrab-
bando. Cattaneo prendeva in consegna detti valori a
Milano, ove li negoziava
alla borsa.
B. -Per questi fatti, riconosciuti esatti dal Cattaneo,
il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane gli
infüggeva:
a) per infrazione dei divieti e sottrazione dell'imposta sulla cifra
d'affari,
commesse facendo importare di contrabbando 16 500
monete d'oro, una multa di fr. 100 650.-, pari ad l /5 del valore
della merce, a.ccertato in fr. 503 250.-;
b) per ricettazione di 10 500 monete d'oro, di cui sapeva ch'erano
state importate .di contrabbando per opera d'altri, una multa di
fr. 53 375.-, pari ad l /6 del valore della merce, accertato in
fr. 320 250.-;
c)
per infrazione dei divieti, commessa fa.cendo esportare di
contrabbando kg 20 di oro in lingotti e 1000 monete d'oro, una
multa di jr. 80 650.-, pari a 3 /4 del valore dell'oro greggio
(fr. 99 400.-) e ad l /5 del valore dell'oro monetato (fr. 30 500.-'-).
L'ammontare dell'imposta sulla. cifra d'affari elusa era
determinato in 20 130 fr.
L'incolpato faceva opposizione alla decisione amministra-
tiVa e chiedeva di essere deferito all'autoritä. giudiziaria.
0. -Con sentenza 22 maggio 1950 la Corte delle assisi
pretoriali
del Distretto di Mendrisio riconosceva Cattaneo
colpevole dei reati doganali addebitatigli e lo condannava:
a) per infrazione dei divieti all'importazione e sottrazione del-
l'imposta sulla cifra d'affari ad lma multa di fr. 16 775.-, pari
ad l /30 del valore della merce ;
b) per ricettazione ad una multa di fr. 9150.-, pari ad l /3r
del valore della merce ;
c)
per infrazione dei divieti all'esportazione ad una m.ulta di
fr. 3711.-, pari ad 1 /35 del valore della rnerce,
nonche al pagamento delle spese amministrative e giudiziarie.
La Corte motivava la riduzione delle multe in sostanza
corrie segue :
L'ammontare delle multe infütte dall'autorita ammi-
niStrativa e eccessivo e manifestamente sproporzionato
Zollgesetz. No 64.
all'entita. dei reati, alla eolpa del delinquente, eome pure
al danno (reale o potenziale) derivato all'eeonomia nazio-
nale e alla collettivita. L'esagerazione nella quantita. della
pena costituisce un'inutile, anzi dannosa severitit.. E
riell'interesse del fisco di moderare la misura delle multe
in modo ehe possano essere pagate dal multato. La prassi
adottata dall'Amministrazione federale delle dogane d'in-
függere delle pene peeuniarie inesigibili eonduce inevita-
bilmente alla loro commutazione in arresto, sanzione ehe
e eontraria al prineipio statuito dall'art. 59 cp. 3 CF.
Questi motivi eonsigliano e giustificano di ridurre le
multe proposte.
D. -II Ministero pubblico della Confederazione si e
aggravato alla Corte di eassazione del Tribunale federale,
chiedendo
l'annullamento della sentenza querelata e il
rinvio degli atti all'autorita cantonale per nuovo giudizio.
Gonsiderando in diritto :
l. -(Rieevibilita.)
2. -La materialita. e la qualifiea giuridica dei fatti
addebitati al eonvenuto non sono eontroverse. Litigiosa
e soltanto a misura della pena.
a) Opina la preeedente giurisdizione ehe la multa
doganale dovrebbe essere eommisurata in modo ehe il
multato possa pagarla, evitando cosi eh'essa debba essere
eommutata in arresto. Questo ragionamento, in quanto
tien eonto essenzialmente della situazione materiale del
reo,
non fä ehe applicare indirettamente l'art. 48 cifra 2
CP, il ehe eostituisee violazione del diritto federale.
lnfatti, per le ragioni diffusamente esposte da questa
C01 te nella sua sentenza Desaules (RU 72 IV 188 sgg.)
e
ribadite, da ultimo, nella sentenza 29 novembre 1949
su ricorso Mascetti, il disposto menzionato non trova
applicazione nel campo doganale.
Sostiene
in questo connesso l'autoritä. cantonale ehe la
conversione in arresto della multa rimasta inconseguita
per inopia del eontravventore e contraria all'art. 59 ep.
Zollgesetz. N 64.
3 CF, ehe abolisce l'arresto personale per debiti. E di
giurisprudenza
costante ehe l'arresto e conciliabile con
la garanzia costituzionale invocata, purche non sia ordinato
quale mezzo coercitivo nell'interesse privato del creditore
pel soddisfacimento
di un suo credito, ma quale pena,
nell'interesse pubblico
(RU 12, 526). E cosi e appunto
in materia di conversione delle multe doganali.
b) In urto eol diritto federale e ugualmente l'opinione
dell'autoritä. eantonale, secondo cui 1a multa dovrebbe
essere eommisurata anche al danno ehe dalla eontravven-
zione puo essere derivato al fisco o all'eeonomia nazionale.
Sta bene ehe la riparazione di siffatto nocumento e una
delle finalita precipue della repressione in diritto doganale ;
il danno non e invece, eome questa Corte gfä ebbe a
dichiarare nella
succitata sentenza Mascetti, il eriterio per
il computo della multa. Nulla e stato addotto dall'auto-
rita cantonale ehe giustifichi di dipartirsi da questa
prassi, la quale e conforme al tenore e allo spirito della
legge.
c) Se l'autorita cantonale, dichiarando ehe il convenuto
e condannato complessivamente ad una multa di
29 636 fr. , avesse inteso infliggergli una multa unica per
i tre reati indipendenti (infrazione dei divieti all'importa-
zione, ricettazione e infrazione dei divieti all'esportazione),
l'addebito mossogli dal ricorrente di aver violato il diritto
federale sarebbe fondato. L'art. 85 cp. 1 LD, ehe statuisce
il principio della pena unificata, contempla, nonostante
il tenore della nota marginale, soltanto il concorso ideale.
TI fatto ehe la legge non disciplina espressamente il con-
corso reale
non autorizza pero d'inferire ehe per quest'ipo-
tesi faccia stato, in virtu dell'art. 333 cp. l CP, il principio
sancito
dall'art. 68 cifra 1 cp. 2 CP, secondo cui chi incorre
in piU multe e condannato ad una multa corrispondente
alla colpevolezza. Quest'illazione misconoscerebbe
infatti
ehe la repressione in diritto doganale non mira, come
nel
diritto penale comune, essenzialmente all' espiazione
e
all'emendamento del condannato, ma a riparare la
Zollgesetz. No 64.
perdita subita dal fisco e a proteggere la collettivita
(RU 72 IV 190). Corollario di questa concezione della
repressione doganale
e il cumulo materiale delle multe.
Se cosi non fosse, mal si comprenderebbe perche la legge
prevede esplicitamente
il cumulo delle pene all'art. 85
cp. 2 per talune forme del eoneorso ideale (RU 68 IV 108
sgg. e le sentenze non pubblicate 14 febbraio 1949 nella
causa Riat e 17 marzo 1949 nella causa Agazzi).
3. -
Come si legge nella sentenza Mascetti, gfä men-
zionata,
la commisurazione della multe doganali ubbidisce
a due criteri : quello dell'entita della contravvenzione e
quello del
grado della colpevolezza.
Questi criteri, riconosciuti dal Tribunale federale siccome
i soli eonformi
alla legge, debbono servire di guida all'ammi-
nistrazione e
al giudice nell'esercizio del potere discrezionale
ehe loro
e conferito per l'individuazione della pena, potere
invero pa.rticolarmente ampio, se si eonsidera ehe la
legge prevede bensi un massimo (art. 75 e 77 LD), peraltro
assai elevato, ma non un minimo della pena. Non basta
dunque ehe la pena irrogata sia eontenuta entro il massimo
comminato
per il singolo reato eontravvenzionale ; occorre
aJ.tresi ch'essa sia proporzionata e all'entita conereta del
fätto illecito, da desumersi dall'importo del dazio frodato
o
tentato di frodare, rispettivamente dal valore della merce
oggetto del
reato, e al grado della eolpevolezza, tenuto
eonto delle eireostanze attenuanti o aggravanti.
Perche non vi sia sproporzione e d'uopo inoltre ehe nel-
l'individuazione della
pena il magistrato eviti due estremi
ugualmente sconsigliabili : l'eccessiva
severitä. e l'eceessiva
indulgenza.
Se e vero ehe le sanzioni troppo severe ripugna-
no
al senso di giustizia e di equita., ciü e altrettanto vero
per le sanzioni troppo miti, le quali hanno inoltre per
oonseguenza d'infirmare quell'efficacia repressiva e pre-
ventiva ehe e inerente ad ogni penalita.
Ora non v'e dubbio ehe quest'efficaeia vien meno alla
pena segnatamente quando abbandona nelle mani del
colpevole
una parte del lucro illecitamente conseguito,
298 Berichtigung.
il ehe eostituisee per lui un premio, per altri un ineentivo
al reato. Multe ehe non privano il reo neppure dei frutti
del reato sono un abuso del potere discrezionale e un'irri-
sione ad ogni concetto di giustizia e di equita.
E ovvio ehe, per adempiere i fini ehe le sono propri,
Ia multa deve innanzitutto privare il reo del profitto
rieavato dall' operazione illeeita e eolpirlo inoltre con
un soprappiU, da determinarsi seeondo il prudente apprez-
zamento del magistrato, in modo pero da eostituire un
aggravio sensibile, e eio anehe per la persona abbiente.
In altre parole, la multa deve conservare il suo earattere
affiittivo.
4. -Orbene, basta eonsiderare le multe inflitte al
eonvenuto per eostatare eh'esse sono manifestamente
abusive. Non oceorre infätti fornire la prova ehe delle
multe di Cömplessivaniente 29 636 fr. per un traffieo
d'oro clandestino di 953 400 fr. lasciano nelle mani del
reo
parte dell'illeeito profitto e tolgono alla pena il suo
carattere afflittivo. E superfluo e pure dimostrare eh'esse
non sono adeguate ne all'entita delle contravvenzioni, ne
alla colpevolezza del convenuto.
La sentenza querelata deve quindi essere annullata e
gli atti rinviati all'autorita cantonale per nuovo giudizio
a
norma dei considerandL Giova avvertire ehe, per rispet-
tare questi considerandi, l'aumento delle pene dovra
essere sostanziale.
BERICHTIGUNG -ERRATUM
Seite 98 Zeile 4 von unten: Art. 20 CP statt CO.
PERSONENVERZEICHNIS
N. B. -Bei den publizierten Entscheiden ist die Seite,
bei den nicht publizierten das Datum angegeben.
Aargau, Staatsanwaltschaft c. Brandenberg .
--c. Bucher
--c. Erb ...
--c. Frei ..
--c. Füchter .
--c. Füglistaler.
--c. Gautschi .
--c. Gloor ...
---,-c. Heimgartner .
--c. Hengärtner
--c. Heuer ...
--c. Honegger .
--c. Hufschmid
--c. Hunziker .
--c. Imhof ...
--c. Jecker und Hänseler .
--c. Kremser. .
--c. Lichtsteiner . . . . .
--c. Loeb ....... .
--c. Luzern, Staatsanwaltschaft
--c. Martinelli .
--c. Meister
--c. Meyer .. .
--c. --,.., ... .
--c. Morgenthaler
--c. Nicolas
--c. Sauer ..
--c. Schmid .
--c. Schneider
--c. Schödler und Hagenbucher
--c. --......... .
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21. Okt.
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16. Okt.
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3. August
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11. Nov.
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30. Okt.
8. Juni
5. Mai
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April
5. April
20. Okt.
4.Juli
30. Nov.
16. Dez.