50 Staatsrecht.
schwer hält). Lässt er es darauf ankommen, dass der
Gläubiger die Rechtsöffnung am alten Betreibungsorte ver-
langt, so ist Verwirkung der Unzuständigkeitseinrede für
dieses Inzideritalverfahren der Betreibung anzunehmen, es
wäre denn, der Gläubiger habe nicht in guten Treuen ge-
handelt, sich also über den (ihm irgendwie bekannt ge-
wordenen) neuen Betreibungsort geflissentlich hinwegge-
setzt. Davon ist hier indessen nicht die Rede.
Stand dem Gläubiger daher zu, das Rechtsöffnungs-
begehren in Ilanz als dem vermeintlich fortbestehenden
Betreibungsort anzubringen, so ist damit nicht etwa auch
der Gerichtsstand der Aberkennungsklage festgelegt.
Demnach erkennt da8 Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
VII. VERFAHREN
PROCEDURE
10. Sentenza dei 3 maggio 1950 nella causa Munieipalita di
Stabio contro Commissione deli' Amministrativo deI Cantone
Tieino.
Art. 85 lett. a OG.
Un'autorita statale non ha, come tale, la veste per ricorrere in
materia di elezioni e votazioni.
Art. 85 Zu. a OG.
Behörden sind zu Wahl-und Abstimmungsbeschwerden nicht
legitimiert.
Art. 85 kttre a OJ.
Les autorites n'ont pas qualite pour recourir en matiere d'elections
et de votations.
A. -Con risoluzione 19 febbraio 1949 il Consiglio di
Stato deI Cantone Ticino, adito dai ricorrenti Isidoro
Croci-Torti ed Enrico Luisoni, dichiaro che Guido Pelle-
Verfahren. N0 10.
grini non aveva il diritto di partecipare alle votazioni
pel rinnovo dei poteri comunaIi di Stabio tenute il 18 gen-
naio 1948 e che il suo voto era annullato come pure annul-
lata era la proclamazione dei risultati della votazione
per il Consiglio comunale di Stabio, con l'obbligo di pro-
cedere ad una nuova proclamazione escludendo dal com-
puto la scheda di Guido Pellegrini.
La Municipalita di Stabio si aggravo alla Commis-
sione dell' Amministrativo che, con decisione 11 gennaio
1950, respinse il gravame.
B. -La Municipalita di Stabio agente per se ed in
rappresentanza dell'Ufficio elettorale, ha interposto un
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per vio-
lazione degli
art. 4 e43 CF, degli art. 10 e 36 della costi-
tuzione ticinese e degli art. 10, 12, 13 e 14 della legge
cantonale sulla compilazione dei cataloghi civici. La
ricorrente propone di annullare le suddette decisioni
deI Consiglio
di Stato edella Commissione dell'Ammi-
nistrativo e di omologare quindi la proclamazione dei
risultati della votazione per il Consiglio comunale di
Stabio.
Considerando in diritto:
Giusta gli art. 85 lett. a e 86 cp. lOG, il Tribunale
federale giudica i ricorsi contro i giudizi delI'ultima istanza
cantonale in merito a elezioni e votazioni cantonaIi, tra
le quali si debbono noverare anche quelle comunali (RU
75 I 234 e seg.).
Il ricorso fondato sull'art. 85 lett. a OG mira a garantire
al cittadino attivo il diritto soggettivo di partecipare ad
elezioni e a votazioni e di esigere che il loro risultato
sia esattamente accertato e non venga annullato a torto.
Ne segue ehe ogni eittadino attivo ha veste per impugnare
mediante rieorso al Tribunale federale la violazione di
detto diritto (RU 53 I 122, 59 I 114, 70 I 243). Un'auto-
rita statale non ha invece qualita per ricorrere ne contro
Ja violazione di diritti costituzionaIi, ne contro la viola-
zione dell'art. 85 lett. a OG: essa non possiede diritti
eostituzionali, in particolare le manca i1 diritto di voto.
La Municipalita di Stabio intende bensl tutelare col
presente ricotso di diritto pubblico gli interessi generali
deI
Comune ; ma a questo fine un organo dello Stato non
pub impugnare la decisione di un altro organo deIlo Stato
eon un ricorso di diritto pubblico (RU 59 I 120 e sentenze
ivi citate). Decisioni relative ad un'elezione 0 ad una
votazione non colpiscono l'autorita come tale, ma tutt'al
piu i suoi membri eome cittadini aventi diritto di voto.
Non e necessario riconoscere, oltre che ai singoli cit-
tadini attivi, anche alle autorita la veste per interporre
ricorsi in materia di elezioni e di votazioni. Sta bene ehe
eon sentenza 17 ottobre 1925 su ricorso Spadini contro
Piccolo Consiglio dei Grigioni (RU 51 I 334) i1 Tribunale
federale aveva riconosciuto alle Autorita, eomunali come
tali la veste per ricorrere in materia di elezioni e votazioni.
Ma la successiva giurisprudenza (RU 59 I 120; sentenze
inedite 26 gennaio 1934 su ricorso Comune di Vetroz e
20 novembre 1944 su ricorso Gemeinderat von St. Niklaus)
si e pronunciata in senso contrario.
In eoncreto il ricorso interposto dalla Municipalita di
Stabio per se e in rappresentanza dell'Ufficio elettorale,
ma non in nome di cittadini attivi che sono membri di
questi organi, non pub quindi essere esaminato nel merito.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso e irricevibile.
Vgl. auch Nr. 4. -Voir aussi n° 4.
BundesrechtJiehe Abgaben. N0 11.
B. VERWALTUNGS
UND
DISZIPLINARRECHT
DROIT ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE PROIT FEDERAL
H. Auszug aus dem Urteß vom 24. März 1950 i. S. M.-Immo-
bilien A.-G.
gegen eidg. Steuerverwaltung.
Stempelabgabe auf Aktien: Einzahlungen ,der Aktionäre ohne
entsprechende Erhöhung des Aktienkapitals (Art. 21, Ahs. 1
StG).
Droit de timbre BUr les actions : Paiements faits par les actionnaires
sans augmentation correspondante du capital actions (art. 21
al. 1 LT).
Diritto di bollo BUlle azwni : Versamenti fatti dagli azionisti senza
corrispondente aumento deI capitale azionario (art. 21 cp. 1 LB).
A. -In B. besteht die Aktiengesellschaft M. Co.
(A.-G. M. Co.) für die Fabrikation und für den Handel
mit Farben, Lacken, Spachtelmassen und allen übrigen
Malerartikeln. Sie übernahm Aktiven und Passiven der
bisherigen Kollektivgesellschaft M. Co. Deren Teilhaber
(2 Herren M.) erhielten als Gegenwert für das eingebrachte
Unternehmen u. a. Aktien. Im Jahre 1935 errichteten
sie die M. -Immobilien A.-G. (M. A. G.) zur Übernahme
und Verwaltung von ihnen gemeinsam gehörenden Liegen-
schaften, vor allem des Geschäftshauses der A.-G. M. Co.