Familienreeht. N° 2.
mais doit en outre etre exercee dans un certain delai,
il est clair que le fait que l'auteur de la reconnajssance
n'estpas le pere de l'enfant n'est pas de nature a entrainer
la nullite de la reconnaissance dans le sens de l'art. 20.
4. -' Dans les arrets Pellet contre Commune de St-
Livres (RO 41 II 425 et suiv.) et Chappuis contre Com-
mune de Forel (RO 50 II 101 et suiv.), le Tribunal federal
a admis l'existence d'une action generale en contestation
d'etat. TI ne saurait toutefois etre question d'une teIle
action dans la cas de Ja fausse reconnaissance. La recon-
naissance da l'art. 303 CC n'est pas une simple declara-
tion, un simple aveu. Elle est un acte par lequell'auteur
de la reconnaissance, axer ;ant un droit que la loi lui
donne, modifie l'etat de l'enfant illegitime .dans le sens
de l'art. 325 CC, meme lorsqu'il ne pourrait y etra con-
traint au moyen de l' ction prevue par l'art. 323 ce. TI
suit de la qu'une reconnaissance reguliere an la forme,
non frappee de nullite absolue (pour absence de discerne-
ment, par exemple) et non attaquee an temps utile pour
un autre vice dont elle serait affectee met l'enfant re-
connu au benefice d'une presomption absolue en ce qui
concerne son etat, ce qui revient a illre que ce de1'Ilier
na peut plus desormais lui etre conteste. La situation est
Ja meme a cet egard que dans le cas d'un enfant dont la
legitimation n' pas eM attaquee ou qui n'a pas ete dcsa-
voue en tamps utile.
L'action en rectification des inscriptions de l'etat civil
fondee sur l'art. 45 ce n'entre pas en llgne de compte,
car les inscriptions de l'etat civil correspondent en l'espece
a
l'acta reguliar a la forme sur la base duqual elles ont ete
et devaient etre faites. Aucune modification ne pouvait
8tre apportee aux ragistres sans une annulation prealable
da cet acte. .
Par ces motits, le Tribunal tbUral prononce :
Le recours est rejeM et l'arret attaque est confirme.
- Sentenza deI 3 marzo 1949 nella causa Comune dI Vleo-
Moreote contra Fondazlone PolarL
L'arl. 335 cp. 1 00 non autorizza. 3d erigere una. fonda.zione di
famiglia. aUo soopo prepondera.nte di gara.ntire ai fondatori il
godimento e l'usufrutto regola.r:i e non subordinati a nessuna
condizione 0 riserva. dei beni delIa fonda.zione. Una siffatta
fonda.zione di godimento 0 di sostenta.mento dev'essere dichia-
rata nulla in toto J); fin dall'inizio essa. non ha. conseguito la.
personalita giuridica..
Eine FamilienBtiftung darf nach Art. 3351 ZGB nicht vornehmlich
dazu errichtet werden, den Stiftern bedingungs-und vorbe-
haltlos den regelmiiBsigen GenUBB und Ertrag der Stiftungswerte
zu verschaffen. Eine solche GenUBB-oder Unterhaltsstiftung ist
in toto nichtig zu erklären; sie hat von Anfang an nicht die
juristiscHt3 Persönlichkeit erlangt.
L'OIrl. 335 al. 1 00 ne permet pas de constituer une fondation de
lami1J,e dont le. but principaI serait de gara.ntir a.ux fondateurs,
d'une fß90n r8guliere et sans conditions, 111. jouissance et l'usu-
fruit des biens de 1a fondation. Une fondation de ce genre doit
etre declaree nulle en entier; elle n'a. jamais acquis la person-
nalite juridique.
A. -TI defunto Giuseppe Polari, di Vico-Morcote,
lasciava quattro :figli, uno solo dei quall, Caterina, nata
nel 1873, si sposö in ltalia, ed ebbe discendenz . Gll altri
tre Pietro, Rocco e Carollna continuarono a vivere nella
casa paterna a Vico-Morcote.
Al decesso di Pietro Polari, avvenuto il 10 agosto 1939,
il funzionario incaricato dell'allestimento dell'inventario
fiscale scoprl (secondo quanto e esposto nelle decisioni
in atti delle diverse commissioni di ricorso in materia
d'imposta), in un cassettone della casa Polari, elenchi di
titoll e llbretti di risparmio intestati al defunto per un
ammontare di circa 130.000 franchi e accerto pure l'esi-
stenza d'elenchi di valori per una somma press'a poco
uguale e
intestati ai nomi di Rocco e di Carolina Polari.
Tutti questi valori non erano stati fino allora annunciati
ai fini dell'imposta.
TI fratello e le sorelle cooredi pagarono le tasse sucoos-
sorie (che dichiararono essere state ingenti) Bulla sostanza
deI defunto Pietro Polari.
Basandosi sulle scoperte fatte, il fisco ticinese tasso
Familienrooht. N° 3.
per il 1940 e per gli anni seguenti Rocco e Carolina Pola,ri
sn una sostanza. totale di 260 500 fr. (di cui 250 000 fr.
rappresentano dei capitali e crediti) e una rendita deI
lavoro
di 1000 fr.
Secondo le distinte in atti, i prefati Rocco e Carolina
devono a1 Comune di Vico-Morcote 11193 fr. d'imposte
rimaste insolute nella loro totalita. per il periodo dal
1940 801 1947 e 8004 fr. 801 Cantone, somme cui vanno
aggiunte le imposte federali.
Con
instrumento notarile 18 dicembre 1939 nei rogiti
deI notaio Mario
Rusca, Rocco Polari, Carolina Polari e
Caterina Polari maritata Pedoia constituivano sotto la
denominazione Fondazione fu Giuseppe Po'ari una
fondazione di famiglia 80' sensi degli art. 80 e seg. ce
con sede in Vico-Morcote, cui attribuivano in proprieta.
tutti gli stabili (stimati per l'imposta a piiI. di 11 000 fr.)
appartenenti 10m in territorio di Vico-Moreote con 1' at-
trezzatura inerente alla lavorazione agreste nonche il
bestiame relativo constituito da una bovina )l.
I eostitllenti si riservavano pero vita lor natural durante
l'usufrutto e il godimento dei beni della fondazione, il
cui scopo era d' ( istitllire eoi redditi uua 0 piiI. borse di
studio a favore di membri della famiglia fu Giuseppe
Polari. Benefieiari possono eSSere anche discendenti della
famiglia stessa ehe non portino il nome di Polari )l.
n Consiglio della fondazione era eomposto dei tre fonda-
tori e doveva completarsi mediante cooptazione in caso
di vacanza (art. 5). n Consiglio era inoltre autorizzato a
vendere gli immobili col consenso
di tutti i suoi membri.
Da1 testo d'una decisione della Commissione cantouale
di ricorso in materia d'imposta, relativa ad un ricorso di
Roeeo e Carolina Polari, risulta ehe durante un'udienza
della Cornrnissione di tassazione deI I eireondario il 25
novembre 1942 1a signora Carolina Polari (fondatrice e
membro deI Consiglio
direttivo della fondazione) ammise
verbaImente ehe
10 scopo di detta fondazione (e e quello
di sottrarre la SPEltanza stabile dei ricorrenti ad eventuali
FamilienreQht. N0 3.
atti esecutivi per l'incasso 'dell'imposta prevista sui capi-
tali che i signori Rocco e Carolina Polari eontestano di
possedere .
n Comune di Vieo-Morcote invoeo nell'attuale causa
questa dichiarazione di Carolina Polari. Nella loro risposta
i convenuti osservarono a questo proposito (cifra 9):
Si contesta che la eonfessione 0 pretesa tale possa essere
interpretata in tale senso : La signora ha voluto esprimere
ehiaramente
il suo pensiero nel senso ehe il patrimonio
della fondazione dev'essere
ben separato e tassato per
se stante, indipendente dalla tassazione della sostanza
personale dei singoli fondatori .. Lo scopo della fondazione
e quello che risulta dall'atto e non poteva essere modifi-
cato.
Nella prima causa l'attrice aveva voluto far sentire
eome
testi circa le dichiarazioni di Carolina Polari due
membri della Commissione d'imposta,ma non vi riuscl .
percha
la parte convenuta rifiuto con successo di svinco-
larli
dal segreto fiscale.
Comunque, dal 1940 in poi, Roceo e Carolina Polari
non pagarono piiI. le imposte na eomunali na cantonali na
federali. Le esecuzioni in loro odio per il pagamento
delle imposte terminarono col rilascio d'attestati di caren-
za di beni, non essendo stato possibile rintraeciare dei
beni
di loro proprieta.. Le sole imposte pagate furono
quelle sulla
proprieta. immobiliare della fondazione. n
tentativo deI Comune di far pignorare come appartenenti
ai debitori i fondi iscritti nel registro fondiario sotto il
nome della Fondazione Polari urto eontro il rifiuto opposto
dall'Uffieio d'esecuzione in virtiI. delI 'art. 10 deI regola-
mento deI Tribunale federale sulla realizzazione forzata
dei fondi, seeondo il quale i fondi
iseritti nel registro
fondiario
sotto altro norne che quello deI debitore non
possono essere pignorati se non ove il creditore procedente
renda verosimile che il debitore ne ha aequistato la pro-
prieM. senz'iscrizione, ovvero ehe, in virtiI. deI regime
matrimoniale,
il fondo risponde per gli obblighi deI debi-
2 AS 75 Ir -1949
18 FamiJienreClht. N0 3.
tOre escusso, 0, infine, che l'iscrizione nel registro fondiario
e erronea.
Questo rifiuto
fu confermato in ultima istanza dalla
Camera d'eseeuzione e dei fallimenti deI Tribunale fede-
rale
eon sentenza 10 agosto 1945 nei eui eonsiderandi e
detto tra l'altro : E da ritenere ehe la legge fomisoa. al
ereditore procedente i mezzi su:ffieienti per impugnare un
atto di disposizione eompiuto dal debitore allo scopo di
sottrarsi ai propri obblighi.
L'usufrutto degli stabili della fondazione fu diehiarato
impignorabile
perche appena sufficiente al sostentamento
dei debitori .
Con petizione 17 ottobre 1945 il Comune di Vico-
Moreote eonveniva in giudizio la Fondazione Giuseppe
Polari e i fratelli Roeco, Carolina e Caterina Polari ma-
ritata Pedoia, domandando ehe l'atto di costituzione
della fondazione
fosse diehiarato nullo nei confronti deI
Comune
di Vieo-Moreote, in quanto tende ad impedirgli
l'ineasso e i1 prelevamento delle imposte dovute dai fra-
telli Polari,
iispettivamente dei suoi fondatori e membri
efiettivi, mediante
la realizzazione degli stabili da essi
eonferiti al nuovo ente .
Asostegno dell'azione l'attore invooa.va l'art. 288
LEF e l'art. 18 CO.
Con sentenza 27 novembre 1946 il Pretore di Lugano-
oa.mpagna respingeva
la domanda, ritenendo.preseritt
l'azione revocatoria perche erano traseorsl cmque anm
dall data dell'atto revoeabile.
TI Pretore diehiarava nei motivi : Se il giudice avesse
potuto esaminare il merito, avrebbe senza esitanza aceolto
la revooa.toria, poiehe ... si e fatto il netto eonvineimento
ehe
la Fondazione Polari, divenuta per volonta dei fonda-
tori proprietaria di tutta la sostanza immobiliare dei
signori fratelli Polari, e stats. ereata eon l'intenzione
di recare pregiudizio ai ereditori dei signori fratelli Rocco
e
Carolina Polari. TI giudiee non avrebbe avuto nessuna
diffieolta
e nessun imbarazzo ad esporre i motivi di questo
Fami!ioorooht. No 3. 19
suo sicuro eonvineimento, tanto sono ehiare 1e emergenze
processuali. )J
TI Pretore esaminava inoltre l'applieabilita dell'art.
18 CO, giungendo alla eonelusione ehe non si poteva
parlare di simulazione e diehiarava ehe la fondazione
on poteva ritenersi costituita in fraudem legis , poiehe
il suo statuto era stato approvato dalle eompetenti
autorita. amministrative ehe esercitano la vigilanza sulle
fondazioni ll.
Qunsta sentenza fu confermata dal Tribunale d'appello
ehe diehiarava
preseritta l'azione revoeatoria e non fondata
Ia domanda in quanto poggiava sugli art. 18 e 20 CO.
Con
sentenza 80ttobre 1947 La II Corte eivile deI Tri-
bunale federale confermava questo giudizio. Nei eonsi-
derandi
e detto segnatamente quanto segue :
9 a,nto a:ll'a pnicazione degli art. 18 e 20 CO, devesi osservare
ehe I attore SI limitato .a domandare ehe Ja. fondazione sia. diehla-
rata. nul1a.
. 'nel C?nf:OI l del Comne di Vico-Moreote in quanto
tende a.d nnpedirgli 1 mcasso ed il pre)evamento delle imposte
dovute dai Fratelli Polari'.
Una: siffatta. domanda, ehe mira a far diehiara.re la nullita. della
f ?ndnlOne solta,nto .re1a.tivamente ai rapporti fiBca.1i tra. il Comne
V:1co-M,?rcote 1 Franell! Po , non pno essere proPOsta. al
die . Gll effettl del diehia.rB.ZlnJne di nwlita debbotio esplica.rsi
infattl etrga. omnea, oSS.la anehe nel confronti di chi non e parte in
e , !l diffnrenza. quanto avviene in easo di a.ccoglimento
d B.Zl0I?-e nvoca.tona. Ne sene ehe il Trihunale federale non
pno esamma.re se gli art. 18 e 20 CO siano applica.bili in conereto.
B. -Con una nuova petizione del 20 dicembre 1947
il Comune di. Vieo-Moreote conveniva in giudizio avanti
il Tribunale d'appello deI Cantone Ticino la Fondazione
fu Giuseppe Polari e le fondatriei Carolina Polari e Ca-
terina Pedoia-Polari (il fratello Roeco era morto nel
frattempo). domandando ehe Ja fondazione fosse dichiara-
ta radicalmente nulla e giuridieamente ineffieaee eon le
eonseguenze di legge circa la retrocessione e l'intesta-
zione dei beni eeduti alla partita delle Borelle Carolina
Polari e
Caterina in Pedoia.
Asostegno della domanda l'attore adduceva i fatti
suesposti, allegando ehe 10 seopo unieo e reale della fonda-
Familienreoht. N° 3.
zione era stato quello della creazione di un rapporto
giuridico destinato a modifieare formalmente la situazione
finanziaria e fiseale
dei fondatori, per sottrarre la sostanza
immobiliare alla possibilita ,dei suo pignoramento da parte
dello Stato edel Comune per il preievamento dei tributi
loro dovuti sulla stessa e su quella mobiliare, ehe, nel
frattempo, avevano oecultata. La fondazione era un atto
simulato perehe i fondatori s'erano riservati, oitre l'usu-
frutto e l'amministrazione dei beni della fondazione, anehe
il diritto di vendere detti beni.
I1 reddito di detti beni (500 fr. lordi all'anno seeondo
i fondatori)
era insufficiente per Ia costituzione di borse di
studio e non esistevano dei diseendenti dei fu Giuseppe
Polari in grado di fruire di siffatte borse.
Pendente causa, eon atto pubblieo 24 gennaio 1948
il Consiglio direttivo della Fondazione Polari deeideva:
- di nominare alposto dei defunto sig. Roeeo Polari la
signorina Carolina Pedoia (figlia della cofondatriee
Caterina Polari maritata Pedoia) quale terzo membro
deI Consiglio e di conferirle la procura per rappre-
sentare Ia fondazione di fronte ai terzi ;
di modificare con effetto immediato 10 scopo della
fondazione
nel senso ehe Ia stessa aveva per iseopo
la celebrazione in perpetuo di messe' in suffragio
delle
anime dei componenti la famiglia Polari pedoia
e Cerrini e loro discendenti, non meno ehe per una
decorosa manutenzione delle tombe e cappella delle
famiglie stesse
in Cuasso al Piano ed in Vieo-Moreote,
da costruire. All'uopo saranno utilizzati tuttavia solo
i frutti dei capitale di pertinenza della fondazione
stessa
.
Pel resto venivano eonfermate le disposizioni dell'atto
18 dicemb 1939 in modo partieolare per quanto riguarda
l'usufrutto a favore dei fondatori vita loro natural durante,
l'amministrazione a favore deI Consiglio di fondazione
e
la faeolta. di vendere eon incasso deI prezzo .
Familienrecht. N° 3. 21
Per spiegare la modificazione dello seopo della fonda-
zione, il Consiglio direttivo dichiarava quanto segue :
. PreI?-6SSo. oone il lio Carlo Cerrini PoIari. gia studente sI
Pohtecmeo dl Milano, .SlS cato si vivi in epoca inlprecisats,
ad Innsbnek durante motl provoeati daJIs guerra e oome il suo
decesso SIS stato offiClaJmente oonstatato neHo scorso mese di
Giugno. -Premesso eome non vi sieno attuahnente aJtri discen-
denti diretti ed indiretti ehe possano in avvenire fruire di quelle
borse di studio per eui la fonda.zione verrebbe a perdere 1a sua
prnisa finaJita. - ovnmdosi pertanto provvedere aJIa. modifi-
cazlOne dello scopo di eUl a quella fondazione ehe viene per eonse-
guenza. trasformata. in fondazione ecclesiastica ...
Nella risposta 16 marzo 1948 alla petizione le conve-
nute addueono sostanzialmente : In seguito al decesso di
Carlo Cerrini, l'unieo diseendente della famiglla, non
v'era piu nessun membro di questa ehe fosse in grado
di fruire delle borse di studio previste dalla fondazione
primitiva, la quale era pereio stata trasformata in fon-
dazione ecclesiastica destinata alla celebrazione di messe
ed alla manutenzione delle tombe di famiglia. L'eecezione
di simulazione della fondazione non poteva piu essere
sollevata, essendo
stata scartata nella causa precedente.
Ad ogni modo,' essa non reggeva. Lo seopo della fonda-
zione era stato di creare delle borse di studio e non di
frodare il fisco, al quale deI resto la fondazione aveva
pagato le imposte dovute sugli stabili.
Con sentenza 23 settembre 1948 Ja Camera civile. deI
Tribunale d'appello respingeva la petizione pel motivo
ehe le stesse domande, appoggiate sugli stessi fatti, erano
gia. state definitivamente giudicate tra le stesse parti
nella causa precedente, in cui le sentenze deI Pretore e
deI
Tribunale d'appello erano cresciute in giudicato. 11
giudiee di seeonde eure dichiarava espressamente non
potersi eseludere ehe I'intenzione delle parti fosse stata
quella di ereare una fondazione destinata ad istituire
delle borse di studio a favore dei membri delIa famiglia
Polari e ehe tale scopo non era ne impossibile ne contra-
rio alle leggi ed ai buoni costumi.
I1 Comune di Vico-Morcote ha interposto ricorso per
rifonna al Tribunale federale domandanno la eonferma
deUe conelusioni deUa petizione 20 dieembre 1947 e l'an-
nullamento deU'atto 24 gennaio 1948 pubblicato in eorso
di procedura ..
La Fondazione fu Giuseppe Polari, Caterina Pedoia
Polari, a Cuasso al Monte (Italia), e Carolina Polari, a
Vico-Morcote, propongono
la reiezione dei rieorso.
Le eonvenute spiegano d'aver trasformato eoU'istru-
mento dei 24 gennaio 1948 la fondazione di famiglia ori-
ginaria
in una fonnzione ehedicono eeclesiastiea perehe
10 seopo originario non poteva piu essere raggiunto in
seguito al deeesso di eolui a favore deI quale era stata
eostituita. Data quests. eircostanza, i fondatori avevano
il .diritto d'intervenire e di modifieare in tal modo il
ftne deUa fondazione di famiglia eostituendo eoi suoi
beni
una nuova fondazione. Qualora deI resto la fonda-
zione
dovesse essere oppressa, dicono le convenute, non
era detto ehe il suo attivo dovesse rientrare automatica-
mente nel patrimonio dei fondatori, eome domandava
la controparte. Anzitutto dovevasi procedere aUa liquida-
zione
deUa fondazione. Il patrimonio rimanente doveva es-
sere impiegato a' sensi degli art. 57-58 CC, eioe applicato
ad uno seopo affine a quello precedentemente eonseguito
e
non retrocesso ai fondatori. La eonvenute negano infine
d'aver voluto frodare il fisco eon la ereazione dellafonda-
zione.
Oonsiderando in diritto :
- -Il valore litigioso desunto dall'ammontare dei
beni della fondazione supera i 10 000 fr.
- -Il Tribunale d'appello ha respinto l'azione per
il motivo ehe sarebbe identica alla preeedente domanda
ehe fu pendente tra le stesse parti e fondata sugli stessi
fatti, giudicata in ultima istanza dalla II Corte eivile
dei Tribunale federale con sentenza 8 ottobre 1947.
Quest'opinione
non regge : la causa d'allora mirava infatti
a far diehiarare la nullit8. relativa inter partes , ossia
Familienrecht. N° 3. 23
solo in eonfronto deI Comune di Vico-Morcote, dell'atto
di e08tituzione della Fondazione Giuseppe Polari. Quests.
domanda era in armonia col fondamento giuridico dato
allora all'azione dell'attore, eh'era quello deU'azione
rivocatoria
la eui ammissione avrebbe avuto appunto
per eonseguenza la nullita relativa, e limitata alle parti
in causa, dell'atto impugnato. Con l'attuale petizione
l'attore domanda invece ehe sia ricon08ciuta la nullita
radieale
e assoluta erga omnes della fondazione per
dei motivi tratti dal diritto eivile. E vero ehe aleune di
queste norme di diritto privato (art. 19 e 20 CO) furono
invocate
gia. nella prima causa e scartate allora dal Tri-
bunale d'appello eon motivazione sommaria. Ma, per
deeidere se vi e res judicata , si deve riportarsi alla
sentenza deI Tribunale federale ehe, seeondo la giurispru-
denza costante, sostituisce quella cantonale anehe quando
la conferma nel merito. NeUa fattispeeie i1 Tribunale
federale
ha espressamente dichiarato, nel suo giudizio
dell'otto ottobre 1947, di non poter esaminare gli argo-
menti tratti dagli art. 18 e 20 CO perche non erano pro-
ponibili
nell'azione sottopostagli allora, la quale tendeva
solo a far pronunciare la nullita. relativa della fondazione.
E quindi evidente ehe, per. quanto riguarda i prefati
art. 18-20 CO e in genere i motivi di nullita. della fonda-
zione ehe sono tratti dal diritto eivile, la suddetts. sen-
tenza dell'otto ottobre 1947 non eostituisce la cosa giudi-
cata; anzi i1 Tribunale federale ha diehiarato espressa-
mente di non potersi pronunciare in quella procedura
su süfatte questioni.
- -Eselusa, perehe giudicata, l'azione rivocatoria e
non invoeata l'esistenza d'altri motivi d'impugnazione
della fondazione desunti
dall'art. 82 CC, I'attuale doman-
da puo trovare il suo fondamento solo negli art. 88 e 89 CO.
Sorge pertanto la questione se il Comune, in eui la
fondazione ha la sua sede, abbia senz'altro la veste per
proporre l'azione prevista da questi artieoli, la quale,
secondo
la giurisprudenza dei Tribunale federale (RU 73
11 81 e seg.) e proponibile anehe nei easi in eui la fonda-
zione era illeeita 0 immorale gia. ab initio .
ln conereto detta questione puo tuttavia restare inde-
eisa. Il Comune di Vico-Moreote e creditore titolare
d'attestati di 'carenza di beniverso almeno due dei tre
fondatori della Fondazione Polari. Secondo il Comune,
essa e una' creazione fittizia ed illeeita ; in realta. i beni
ehe le sono stati attribuiti dai fondatori non hanno mai
eessato di appartenere a costoro. Donde !'interesse deI
Comune a far eostatare la nullita. della fondazione nul-
,
litä. ehe avrebbe come eorollario il ritorno dei beni ai
fondatori (suoi debitori) 0 eventualmente la devoluzione
degli stessi
ad un ente pubblico (art. 57 00). Un siffatto
interesse di natura peeuniaria entra indubbiamente nel
novero di quelli eontemplati dall'art. 89 ep. I ce.
4. -Il Comune rieorrente ha invoeato la simulazione
e
la nullita. derivante dall'atto contrario alle leggi (art. 20
00) ehe sarebbe la fondazione.
Lo seopo della fondazione quale e definito dagli atti deI
1939 e 1948
e dupliee :
a) uno scopo remoto (le borse di studio a favore dei
discendenti deI fu Giuseppe Polari giusta l'atto deI 1939,
la celebrazione di messe di suffragio per i membri della
famiglia e la manutenzione delle tombe e cappelle di
famiglia seeondo l'atto deI 1948) ;
b) uno seopo immediato e transitorio (ma, durante
questo periodo, esclusivo dei primo seopo) ehe e la eosti-
tuzione in favore dei tre fondatori d'un diritto d'usu-
frutto e di godimento dei beni da loro trasferiti in pro-
prieM. alla fondazione.
Non v'e nessun indizio ehe autorizzi a ritenere ehe
questi diversi scopi non fossero voluti sul serio, e l'eece-
zione
di simulazione non e pereio fondata.
Lo scopo remoto della fondazione (ehe si eonsideri
eome seopo quello
indieato dall'atto deI 1939 0 quello
deI 1948)
non e eontrario alla legge a' sensi dell'art. 20
CO. Lo seopo immediato esorbita inveee dai limiti ristretti
I
ehe I'art. 335 ce fissa tassativamente alle fondazioni di
famiglia (efr.la sentenza RU 73 II 81 e seg.) e deve quindi
essere diehiarato vietato dalla legge. L'art. 335 oe non
autorizza ad erigere una fondazione di famiglia allo seopo
di garantire ai fondatori il godimento e l'usufrutto rego-
lari e non subordinati a nessuna eondizione 0 riserva dei
beni della fondazione di famiglia. Questo fine non rientra
ne direttamente ne per analogia tra quelli per i quali
l'erezione di fondazioni di famiglia e autorizzata dall'art.
335 OC. In eonereto si e in presenza d'una eosiddetta
fondazione di godimento 0 di sostentamento, la quale
non e valida in base all'art. 335 ep. I 00 : l'usufrutto
a favore dei fondatori e 10 seopo preponderante della
fondazione.
Da tutte le eireQnstanze emerse in causa
devesi eoneludere ehe i fondatori avrebbero rinuneiato
al loro progetto, se non avessero potuto costituirsi usu-
fruttuari.
Oosl stando le cose, la fondazione dev'essere diehlarata
nulla in totO ; fin dall'inizio essa non ha eonseguito
la personalita. giuridiea.
5. -
Si deve pertanto esaminare quali siano le con-
seguenze
di questa nullita. della fondazione.
Per i motivi ehe sono svolti nel eonsiderando 10 della
sentenza RU 73 II 89/90, ai quali si fa riferimento, si
deve ordinare la liquidazione dei beni ehe furono intestati
alla fondazione riconosciuta inesistente, per eoprime
l'eventuale passivo. L'interesse dei terzi e la circostanza
ehe, fino alla diehiarazione giudiziaria di nullita., la fonda-
zione
ha avuto un'esistenza esteriore apparentemente
regolare (manifestatasi fra l'altro col diritto riconoseiutole
dalla giurisprudenza di difendersi davanti ai tribunali),
esigono questa soluzione. Cio tanto phI nel caso conereto
in eui la fondazione di famiglia e stata iscritta nel registro
di commercio.
Sieeome i poteri deI Oonsiglio della fondazione devono
ritenersi decaduti eon la dichiarazione di nullita., l'Auto-
rita. tutoria di Vico-Moreote dovra., giusta i poteri con-
;
feritile dall'art. 393 ce, prendere i provvedimenti op-
portuni per far nominare un liquidatore.
Terminata Ja liquidazione, i beni rimanenti dovranno
essere restituiti ai fondatori 0 ai 10ro eredi eventuali.
Con le riserve risultanti da qunnto preoode circa la neoos-
sita di uua liquidazione separata dei beni iscritti al nome
della fondazione, detti beni sono infatti rimasti la pro-
prieM. dei fondatori a cui devono far ritomo. Giusta
quanto dichiarato nella giA citata sentenza (RU 73 II
89 consid. 8), la devoluzione dei patrimonio ad un ente
pubblico non entra in linea' di conto, trattandosi d'una
fondazione di famiglia che e dichiarata nulla solo percM
uno dei suoi scopi non resta entro i limiti fissati alla
fondazione di famiglia dall'art. 335 cp. 1 CC. La devoIu-
zione allo
Stato 0 al Comune potrebbe tutt'a phI aver
luogo in linea sussidiaria, nei casi in cui 1a restituzione
al fondatore od ai uoi eredi non fosse phI possibile. Ma
cosi
non e in concreto. '
6. -Dato che la fondazione dev'essere dichiarata
nulla in virtit dei motivi suesposti, non occorre indagare
se essa debba essere soppressa in applicazione dell'art. 88
cp. 1
ce percM il suo fine originario, che e l'istituzione
di borse di studio a favore dei discendenti deI fu Giuseppe
PoJari,
non pUO essere raggiunto.
11 Tribunale federale pronuncia :
TI ricorso e accoito nel senso che la fondazione conve-
nuta e dichiarata nulla. Di conseguenza, la quereJata
sentenza 23 settembre 1948 della Camera civile deI Tribu-
nale d'appello deI Cantone Ticino e annullata.
I
Familienreoht. N° 4.
4. Urteil der 11. Zivilabteßuug vom 17. Februar 1949
i. S. B. gegen Gemeinderat M.
Bevormundung wegen Freiheitsstrafe, Art. 371 ZGB.
Bleibt infolge Anrechnung der Unt;trsuchungshaft, die. tatsächlich
zu verbüssende Stmfzeit unter emem Jahr, so ISt mcht zu ent-
mündigen,
Interdiction a raison d6 la detentioo, art. 371 CC.
Si par suite de l'imputatioo de la ,detention preve; tiv6,la peine 8.
subir par le condamne est effectlvement de moros d une annee,
il n'y a pas lieu de le pourvoir d'un tuteur.
Interdizioo6 a motivo d'una p6na privativa deUa li"berta (art. 371 CC).
Se in seguito al computo deUa deten;-ione prevntiva la Pl;na che il
condannato deve subire e effettlVamente di meno dun anno ,
non si deve assoggettarlo a tutela.
P. B., gewesener Gemeindeschreiber, wurde mit Urteil
des Kriminalgerichts des Kantons Aargau vom 18. Mai
1948 wegen
Veruntreuung und Urkundenfälschung zu
14 Monaten Gefängnis, abzüglich 90 Tage Untersuchungs-
haft, verurteilt. Nachdem er die Strafe angetreten hatte,
ordnete der Gemeinderat M. über ihn die Vormundschaft
gemäss Art. 371 ZGB an. Hiegegen führte der Verurteilte
beim Bezirksamt und beim Regierungsrat des Kantons
Aargau Beschwerde mit der Begründung, eine Bevormun-
dung habe nicht stattzufinden, da die von ihm tatsächlich
abzusitzende Freiheitsstrafe infolge Anrechnung der Un-
tersuchungshaft nur noch 11 Monate, also weniger als ein
Jahr betrage. Die Bevormundung könne auch nicht mit
einer praktischen Notwendigkeit begründet werden, da
er in der Lage sei, seine Angelegenheiten selber zu besorgen.
Beide
Instanzen haben die Beschwerde abgewiesen. Der
Regierungsrat führt aus, der Grund der Bevormundung
nach Art. 371 ZGB liege nicht in der Freiheitsstrafe, son-
dem in der Notwendigkeit, die Interessen des Sträflings
zu wahren. Wohl gebe es Fälle, wo die tatsächliche Inter-
nierung infolge Anrechnung der Untersuchungshaft nur '
noch wenige Monate betrage. Liege in solchen Fällen eine
Notwendigkeit zur Interessenwahrung nicht vor, so möge
es je nach den Verhältnissen gerechtfertigt erscheinen, im